Tesini: Corte Costituzionale su legge comunitaria regionale
(ACON) Trieste, 04 dic - MPB - La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 398 del 20/11/06, giudica inammissibile - nel primo
caso, e infondate negli altri due, le tre questioni di
legittimità che il Governo Berlusconi aveva sollevato, nel luglio
2005, avverso la legge 11/2005 contenente "Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi della regione Friuli Venezia Giulia
derivante dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Attuazione della direttiva 2001/42/CE, direttiva 2003/4/CE,
direttiva 2003/2078/CE".
Si tratta - spiega il presidente del Consiglio regionale
Alessandro Tesini - della legge comunitaria che la nostra Regione
ha approvato, per prima in Italia, per partecipare al
procedimento di formazione di atti comunitari nella fase
discendente e che, adottata come procedura nel 2004, ha visto la
sua prima applicazione nel 2005, trattandosi di una legge annuale
in forza della quale il Consiglio regionale assume le direttive
comunitarie di propria competenza.
Proprio la sua prima applicazione ha visto il Governo opporsi su
tre punti: il recepimento della direttiva in materia di
campionatura e analisi dei tenori di patulina nei prodotti
alimentari; della direttiva in materia di valutazione ambientale
strategica; della direttiva relativa all'accesso del pubblico
alle informazioni ambientali.
Con questa sentenza netta e chiara - è il commento di Tesini - la
Corte ritiene inammissibile la prima questione di illegittimità e
infondate le seconde due. Ma l'aspetto più importante della
sentenza, che farà molta giurisprudenza e positivamente
discutere, sottolinea Tesini, è la considerazione di premessa ove
si afferma che "le esigenze unitarie poste a base di un eventuale
accentramento nello Stato delle competenze ad attuare una
direttiva comunitaria - in deroga al quadro costituzionale
interno di ripartizione delle funzioni legislative - devono
discendere con evidenza dalla stessa normativa comunitaria".
Infatti, ricorda il presidente del Consiglio, il ricorso dello
Stato si giustificava con la motivazione che esso già avesse
adempiuto o stesse adempiendo al recepimento delle direttive e
che quindi l'azione della Regione, pur dotata di competenza
legislativa in materia, fosse una ingerenza.
La sentenza della Corte - rigetta e rovescia questa posizione e
afferma il buon titolo della Regione Friuli Venezia Giulia a
intervenire in quanto la normativa comunitaria in questione non
prevede la deroga che pone in capo allo Stato, per motivate
esigenze di unitarietà, la sua adozione.
Si tratta - conclude Tesini - di una affermazione di principio
molto importante a tutela e valorizzazione di tutto il
regionalismo italiano.