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Tesini: Corte Costituzionale su legge comunitaria regionale

04.12.2006
17:01
(ACON) Trieste, 04 dic - MPB - La Corte Costituzionale, con sentenza n. 398 del 20/11/06, giudica inammissibile - nel primo caso, e infondate negli altri due, le tre questioni di legittimità che il Governo Berlusconi aveva sollevato, nel luglio 2005, avverso la legge 11/2005 contenente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Friuli Venezia Giulia derivante dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, direttiva 2003/4/CE, direttiva 2003/2078/CE".

Si tratta - spiega il presidente del Consiglio regionale Alessandro Tesini - della legge comunitaria che la nostra Regione ha approvato, per prima in Italia, per partecipare al procedimento di formazione di atti comunitari nella fase discendente e che, adottata come procedura nel 2004, ha visto la sua prima applicazione nel 2005, trattandosi di una legge annuale in forza della quale il Consiglio regionale assume le direttive comunitarie di propria competenza.

Proprio la sua prima applicazione ha visto il Governo opporsi su tre punti: il recepimento della direttiva in materia di campionatura e analisi dei tenori di patulina nei prodotti alimentari; della direttiva in materia di valutazione ambientale strategica; della direttiva relativa all'accesso del pubblico alle informazioni ambientali.

Con questa sentenza netta e chiara - è il commento di Tesini - la Corte ritiene inammissibile la prima questione di illegittimità e infondate le seconde due. Ma l'aspetto più importante della sentenza, che farà molta giurisprudenza e positivamente discutere, sottolinea Tesini, è la considerazione di premessa ove si afferma che "le esigenze unitarie poste a base di un eventuale accentramento nello Stato delle competenze ad attuare una direttiva comunitaria - in deroga al quadro costituzionale interno di ripartizione delle funzioni legislative - devono discendere con evidenza dalla stessa normativa comunitaria".

Infatti, ricorda il presidente del Consiglio, il ricorso dello Stato si giustificava con la motivazione che esso già avesse adempiuto o stesse adempiendo al recepimento delle direttive e che quindi l'azione della Regione, pur dotata di competenza legislativa in materia, fosse una ingerenza. La sentenza della Corte - rigetta e rovescia questa posizione e afferma il buon titolo della Regione Friuli Venezia Giulia a intervenire in quanto la normativa comunitaria in questione non prevede la deroga che pone in capo allo Stato, per motivate esigenze di unitarietà, la sua adozione.

Si tratta - conclude Tesini - di una affermazione di principio molto importante a tutela e valorizzazione di tutto il regionalismo italiano.