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Comitato controllo: applicazione LR 4/2005 su aiuti alle PMI

08.02.2007
17:48
(ACON) Trieste, 08 feb - RC - Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione - presidente Sergio Dressi (AN) - ha preso atto che dalla relazione sullo stato di attuazione della legge regionale 4/2005 inerente gli interventi per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI) affidati alla gestione della società Friulia, emergono delle anomalie interpretative. Queste hanno portato il Comitato stesso a decidere, prima di trasmettere le proprie valutazioni alla II Commissione consiliare, di chiamare in audizione l'assessore regionale alle Attività produttive, Enrico Bertossi, a fine mese per chiarire ulteriormente la questione.

Motivo del contendere, l'interpretazione che l'Ufficio legislativo ha dato agli articoli 4, 6 e 7 della 4/2005 rispetto alla successiva convenzione con Friulia nonché rispetto al regolamento attuativo. In particolare, risulta stonato innanzitutto che la convenzione sia stata stipulata precedentemente all'emanazione del regolamento. In secondo luogo, la legge parla di incentivi concessi "con procedimento valutativo", la convenzione di "modalità prescritte dal regolamento" e quest'ultimo di "procedura valutativa a sportello". Sempre per la norma, il regolamento avrebbe stabilito i termini iniziali e finali di presentazione delle domande per gli incentivi, ma tale regolamento non ha poi previsto nulla di tutto ciò, ma solo che la domanda deve essere presentata prima dell'iniziativa e che l'istruttoria segue l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Si potrebbe anche pensare - ha quindi riflettuto il presidente Dressi - che, stanti così le cose, sino ad ora sia andato tutto bene grazie ai cospicui fondi messi a disposizione delle PMI, tali da soddisfare ogni domanda. Ma a fondi limitati, se un'impresa si vedesse rifiutare una domanda e impugnasse la cosa davanti al TAR, ciò potrebbe bloccare ogni altra istruttoria.

Dai consiglieri di maggioranza, Virgilio Disetti (Margh) e Annamaria Menosso (DS), è quindi stato richiesto un approfondimento con l'assessore competente, ciò anche sulla base delle risposte già fatte pervenire da questi e nelle quali si ammette che la convenzione è anteriore al regolamento in quanto la legge prevede un termine esplicito solo per la stipula della prima e nulla per l'adozione del secondo, e comunque non era indispensabile che fosse seguente. Inoltre, procedere a sportello non incide sulla previsione di specifici strumenti per valutare concretamente, comparandole, le domande, strumenti contenuti proprio nel regolamento in esame e che seguono punteggi secondo complessi criteri di valutazione. Infine, il fatto che la comparazione non avvenga contestualmente per tutte le domande deriva dall'opportunità concessa dal sistema valutativo previsto nella LR 7/2000 che permette di adattare alle concrete esigenze la procedura ritenuta più idonea, con la possibilità di optare (come nel caso in esame) per uno strumento che possa essere operativo nel corso di tutto l'anno.

(immagini alle tv)