Comitato controllo: applicazione LR 4/2005 su aiuti alle PMI
(ACON) Trieste, 08 feb - RC - Il Comitato per la legislazione,
il controllo e la valutazione - presidente Sergio Dressi (AN) -
ha preso atto che dalla relazione sullo stato di attuazione della
legge regionale 4/2005 inerente gli interventi per lo sviluppo
competitivo delle piccole e medie imprese (PMI) affidati alla
gestione della società Friulia, emergono delle anomalie
interpretative. Queste hanno portato il Comitato stesso a
decidere, prima di trasmettere le proprie valutazioni alla II
Commissione consiliare, di chiamare in audizione l'assessore
regionale alle Attività produttive, Enrico Bertossi, a fine mese
per chiarire ulteriormente la questione.
Motivo del contendere, l'interpretazione che l'Ufficio
legislativo ha dato agli articoli 4, 6 e 7 della 4/2005 rispetto
alla successiva convenzione con Friulia nonché rispetto al
regolamento attuativo. In particolare, risulta stonato
innanzitutto che la convenzione sia stata stipulata
precedentemente all'emanazione del regolamento. In secondo luogo,
la legge parla di incentivi concessi "con procedimento
valutativo", la convenzione di "modalità prescritte dal
regolamento" e quest'ultimo di "procedura valutativa a
sportello". Sempre per la norma, il regolamento avrebbe stabilito
i termini iniziali e finali di presentazione delle domande per
gli incentivi, ma tale regolamento non ha poi previsto nulla di
tutto ciò, ma solo che la domanda deve essere presentata prima
dell'iniziativa e che l'istruttoria segue l'ordine cronologico di
arrivo delle domande.
Si potrebbe anche pensare - ha quindi riflettuto il presidente
Dressi - che, stanti così le cose, sino ad ora sia andato tutto
bene grazie ai cospicui fondi messi a disposizione delle PMI,
tali da soddisfare ogni domanda. Ma a fondi limitati, se
un'impresa si vedesse rifiutare una domanda e impugnasse la cosa
davanti al TAR, ciò potrebbe bloccare ogni altra istruttoria.
Dai consiglieri di maggioranza, Virgilio Disetti (Margh) e
Annamaria Menosso (DS), è quindi stato richiesto un
approfondimento con l'assessore competente, ciò anche sulla base
delle risposte già fatte pervenire da questi e nelle quali si
ammette che la convenzione è anteriore al regolamento in quanto
la legge prevede un termine esplicito solo per la stipula della
prima e nulla per l'adozione del secondo, e comunque non era
indispensabile che fosse seguente. Inoltre, procedere a sportello
non incide sulla previsione di specifici strumenti per valutare
concretamente, comparandole, le domande, strumenti contenuti
proprio nel regolamento in esame e che seguono punteggi secondo
complessi criteri di valutazione. Infine, il fatto che la
comparazione non avvenga contestualmente per tutte le domande
deriva dall'opportunità concessa dal sistema valutativo previsto
nella LR 7/2000 che permette di adattare alle concrete esigenze
la procedura ritenuta più idonea, con la possibilità di optare
(come nel caso in esame) per uno strumento che possa essere
operativo nel corso di tutto l'anno.
(immagini alle tv)