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CR: legge elettorale, approvati tutti gli articoli (7)

01.03.2007
21:54
(ACON) Trieste, 01 mar - MPB - Approvato senza modifiche l'art. 28, sui gruppi di liste presentati da partiti o gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena. Verifiche e approfondimenti hanno invece riguardato l'art. 29 (attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali) dove per un emendamento proposto da Travanut (e da questi subemendato) il quoziente elettorale circoscrizionale viene modificato, essendo dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più - e qui è la novità - due.

Dopo il 30 (surroga) e il 31 (utilizzo delle nuove tecnologie), l'art. 32 (pari opportunità) è stato integrato con un emendamento a firma di Blazina, Carloni, Della Pietra e Menosso, che stabilisce che in occasione delle elezioni regionali i soggetti politici debbano assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e - per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla normativa sulle campagne elettorali - debbano mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Approvato l'art.33 ( disciplina del procedimento elettorale) l'Aula ha ripreso l'esame dell'articolo 3 (ineleggibilità e incompatibilità) che era stato accantonato.

Qui, un emendamento sostitutivo firmato trasversalmente da Molinaro, Disetti, Asquini, Galasso, Alzetta, Violino, Panontin - oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta - prevede che non sia immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive tale carica, e il computo dei mandati si applica a decorrere dal mandato in corso alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, rivede i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere previsti nella legge 21 del 2004 allargandone le fattispecie a presidenti di Province e sindaci di Comuni superiori a 3000 abitanti, rivedendo anche le ragioni di rimozione delle cause di ineleggibilità.

Infine approvato anche l'art. 34 con le disposizioni transitorie e finali.

Sono in corso le dichiarazioni di voto.

(segue)