CR: legge elettorale, approvati tutti gli articoli (7)
(ACON) Trieste, 01 mar - MPB - Approvato senza modifiche l'art.
28, sui gruppi di liste presentati da partiti o gruppi espressivi
della minoranza linguistica slovena. Verifiche e approfondimenti
hanno invece riguardato l'art. 29 (attribuzione dei seggi alle
liste circoscrizionali) dove per un emendamento proposto da
Travanut (e da questi subemendato) il quoziente elettorale
circoscrizionale viene modificato, essendo dato dal totale dei
voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste
ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati
alla circoscrizione più - e qui è la novità - due.
Dopo il 30 (surroga) e il 31 (utilizzo delle nuove tecnologie),
l'art. 32 (pari opportunità) è stato integrato con un emendamento
a firma di Blazina, Carloni, Della Pietra e Menosso, che
stabilisce che in occasione delle elezioni regionali i soggetti
politici debbano assicurare la presenza paritaria di candidati di
entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti
dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e - per
quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla normativa
sulle campagne elettorali - debbano mettere in risalto con pari
evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle
liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.
Approvato l'art.33 ( disciplina del procedimento elettorale)
l'Aula ha ripreso l'esame dell'articolo 3 (ineleggibilità e
incompatibilità) che era stato accantonato.
Qui, un emendamento sostitutivo firmato trasversalmente da
Molinaro, Disetti, Asquini, Galasso, Alzetta, Violino, Panontin -
oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del presidente
della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta - prevede
che non sia immediatamente rieleggibile alla carica di
consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature
consecutive tale carica, e il computo dei mandati si applica a
decorrere dal mandato in corso alla data di entrata in vigore
della legge. Inoltre, rivede i casi di ineleggibilità alla carica
di consigliere previsti nella legge 21 del 2004 allargandone le
fattispecie a presidenti di Province e sindaci di Comuni
superiori a 3000 abitanti, rivedendo anche le ragioni di
rimozione delle cause di ineleggibilità.
Infine approvato anche l'art. 34 con le disposizioni transitorie
e finali.
Sono in corso le dichiarazioni di voto.
(segue)