CR: legge comunitaria, relatore di maggioranza (2)
(ACON) Trieste, 29 mag - RC - Approvata, diventerà la terza
legge comunitaria del Friuli Venezia Giulia, ovvero la terza
norma predisposta per dare attuazione alle direttive comunitarie
nelle materie di competenza legislativa regionale. Inoltre, tale
provvedimento mette al riparo la Regione da eventuali interventi
sostitutivi dello Stato.
A fare questa riflessine è stato il relatore unico di
maggioranza, la diessina Patrizia Della Pietra, illustrando i
contenuti del disegno di legge preparato dalla Giunta per far
fronte alle infrazioni di cui è stato accusato lo Stato italiano
causa la violazione di alcune norme comunitarie da parte della
nostra Regione.
Si tratta di disposizioni in materia di tutela e conservazione
degli uccelli selvatici, sia sotto il profilo dell'adozione di
misure di protezione dell'avifauna nell'ambito delle cosiddette
Zone di protezione speciale (ZPS) che le Regioni sono tenute a
perimetrare al fine di conservare gli habitat naturali degli
uccelli selvatici, sia sotto il profilo delle deroghe ammesse ai
divieti previsti dalla direttiva stessa.
Ecco, quindi, che nel disegno si elencano le misure di
conservazione per tutte le ZPS individuate sul territorio
regionale e l'obbligo di utilizzo di munizioni prive di graniglia
di piombo e di acciaio per la caccia nelle zone umide.
Si colma, poi, il vuoto normativo creatosi nel 2006 quanto alle
deroghe ai divieti di cattura e uccisione degli uccelli, di
raccolta, danneggiamento e distruzione di uova e nidi, nonché
alle limitazioni di tempo, luogo, mezzi e metodi di caccia
stabiliti dalle normative nazionali e regionali.
Per l'adozione delle deroghe, si include la prevenzione dei danni
provocati dagli uccelli alle colture agricole e si prevedono
rigidi controlli. A parte i casi in cui le deroghe possono essere
decise dall'Amministrazione regionale (in particolare quelle a
carattere di eccezionalità, della durata di 12 mesi), saranno le
Province, i Parchi naturali e le Riserve naturali a istruire le
pratiche e a proporle alla Regione. Le deroghe adottate per "fini
ricreativi" non sono applicabili nelle aree destinate alla
protezione della fauna ove, peraltro, è già vietata la caccia.
Per le attività di cattura e abbattimento delle specie protette,
nonché per le attività che richiedono conoscenze tecniche più
approfondite per il riconoscimento dei nidi e delle uova o delle
tecniche di manipolazione degli stessi, è prevista una specifica
abilitazione previa formazione affidata alle Province.
Un'importante novità - ha concluso la Della Pietra - è il non
aver previsto che si possa ricorre alla deroga solo per
abbattere, in stagione venatoria, quattro specie altrimenti non
cacciabili.
Negli ultimi articoli del disegno di legge, vi sono le sanzioni
per chi viola i divieti.
(segue)