Corecom: regole per i sondaggi elettorali e demoscopici
(ACON) Trieste, 03 lug - COM/AB - E' ormai sempre più frequente
l'utilizzo da parte dei mass media di sondaggi di carattere
demoscopico, di mercato e di carattere politico elettorale. I
sondaggi, soprattutto quelli di carattere politico-elettorale,
possono avere una natura ambigua, nel senso che da una parte
hanno una funzione conoscitiva e predittiva, ma dall'altra
possono essere utilizzati per formare (nel senso di indirizzare)
l'opinione pubblica.
Per questo la normativa vigente in Italia (in altri Paesi le
regole sono diverse) prevede che la divulgazione dei sondaggi
(comunque vietata 15 giorni prima della tornata elettorale) sia
accompagnata dall'indicazione di alcuni aspetti metodologici
utili a misurarne la validità scientifica (ammesso che si possa
parlare di scienza quando si cerca di misurare una realtà per sua
natura liquida come l'opinione).
Naturalmente è sempre possibile fare dei sondaggi, ma ciò che
viene regolamentato riguarda la loro eventuale divulgazione.
Ma quando i mass media pubblicano o divulgano dei sondaggi,
diventano in qualche modo garanti della loro validità e proprio
per questo sono tenuti a fornire alcuni elementi che servono -
per quanto possibile - a misurare la consistenza metodologica
della ricerca.
E' quindi obbligatorio, ma anche opportuno, che i mass media
ottemperino con scrupolo alle indicazioni dell'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), con le quali si richiede,
in modo esplicito, una specifica nota informativa che indichi:
a. soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b. committente e acquirente;
c. criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se si tratta di sondaggio rappresentativo o sondaggio non
rappresentativo;
d. metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
e. numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f. domande rivolte;
g. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna
domanda;
h. data in cui è stato realizzato il sondaggio.
Tutte queste indicazioni non devono essere considerate una sorta
di ostacolo burocratico alla pubblicazione ma, anzi, un elemento
di trasparenza rispetto alle coordinate seguite dalla ricerca.
Queste coordinate garantiscono - in sostanza - sia chi pubblica
il sondaggio sia chi lo legge, perché permettono a tutti di
conoscere e approfondire la metodologia di quanto rilevato e di
valutarne la consistenza conoscitiva.
Non è un caso, comunque, che il legislatore abbia voluto
distinguere in modo chiaro i sondaggi politico elettorali da
quelli di contenuto demoscopico, (disciplinando dettagliatamente
i primi con legge e riservando ai secondi la regolamentazione da
parte dell'Agcom, competente per materia).
In termini più dettagliati:
A) I sondaggi si carattere politico elettorale, disciplinati
dall'art. 8 della legge 28/00 (e successivo regolamento
d'attuazione emanato con delibera Agcom n. 200/00/CSP), possono
essere diffusi solo se contestualmente pubblicati nella loro
integrità sul sito Internet del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
all'indirizzo http://www.sondaggipoliticoelettorali.it.
B) I sondaggi demoscopici, disciplinati dall'art.1, co. 6, lett.
b), punto 12 della l. 249/97 (e successivo regolamento
d'attuazione emanato con delibera Agcom n. 237/03/CSP), devono
-invece- essere inviati all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, per essere pubblicati sull'apposito sito
all'indirizzo http://www.agcom.it/sondaggi/sondaggi.htm.
Su questo argomento, comunque, il Corecom FVG - che è organo
funzionale dell'Autorità - intende proseguire nella propria
attività di sensibilizzazione al rispetto della normativa
vigente, anche con forme di comunicazione preventiva, avendo come
obiettivo generale la tutela dei diritti dei cittadini a essere
informati.