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Corecom: regole per i sondaggi elettorali e demoscopici

03.07.2007
13:16
(ACON) Trieste, 03 lug - COM/AB - E' ormai sempre più frequente l'utilizzo da parte dei mass media di sondaggi di carattere demoscopico, di mercato e di carattere politico elettorale. I sondaggi, soprattutto quelli di carattere politico-elettorale, possono avere una natura ambigua, nel senso che da una parte hanno una funzione conoscitiva e predittiva, ma dall'altra possono essere utilizzati per formare (nel senso di indirizzare) l'opinione pubblica.

Per questo la normativa vigente in Italia (in altri Paesi le regole sono diverse) prevede che la divulgazione dei sondaggi (comunque vietata 15 giorni prima della tornata elettorale) sia accompagnata dall'indicazione di alcuni aspetti metodologici utili a misurarne la validità scientifica (ammesso che si possa parlare di scienza quando si cerca di misurare una realtà per sua natura liquida come l'opinione).

Naturalmente è sempre possibile fare dei sondaggi, ma ciò che viene regolamentato riguarda la loro eventuale divulgazione. Ma quando i mass media pubblicano o divulgano dei sondaggi, diventano in qualche modo garanti della loro validità e proprio per questo sono tenuti a fornire alcuni elementi che servono - per quanto possibile - a misurare la consistenza metodologica della ricerca.

E' quindi obbligatorio, ma anche opportuno, che i mass media ottemperino con scrupolo alle indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), con le quali si richiede, in modo esplicito, una specifica nota informativa che indichi: a. soggetto che ha realizzato il sondaggio; b. committente e acquirente; c. criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di sondaggio rappresentativo o sondaggio non rappresentativo; d. metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e. numero delle persone interpellate e universo di riferimento; f. domande rivolte; g. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h. data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Tutte queste indicazioni non devono essere considerate una sorta di ostacolo burocratico alla pubblicazione ma, anzi, un elemento di trasparenza rispetto alle coordinate seguite dalla ricerca. Queste coordinate garantiscono - in sostanza - sia chi pubblica il sondaggio sia chi lo legge, perché permettono a tutti di conoscere e approfondire la metodologia di quanto rilevato e di valutarne la consistenza conoscitiva.

Non è un caso, comunque, che il legislatore abbia voluto distinguere in modo chiaro i sondaggi politico elettorali da quelli di contenuto demoscopico, (disciplinando dettagliatamente i primi con legge e riservando ai secondi la regolamentazione da parte dell'Agcom, competente per materia). In termini più dettagliati: A) I sondaggi si carattere politico elettorale, disciplinati dall'art. 8 della legge 28/00 (e successivo regolamento d'attuazione emanato con delibera Agcom n. 200/00/CSP), possono essere diffusi solo se contestualmente pubblicati nella loro integrità sul sito Internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all'indirizzo http://www.sondaggipoliticoelettorali.it. B) I sondaggi demoscopici, disciplinati dall'art.1, co. 6, lett. b), punto 12 della l. 249/97 (e successivo regolamento d'attuazione emanato con delibera Agcom n. 237/03/CSP), devono -invece- essere inviati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per essere pubblicati sull'apposito sito all'indirizzo http://www.agcom.it/sondaggi/sondaggi.htm. Su questo argomento, comunque, il Corecom FVG - che è organo funzionale dell'Autorità - intende proseguire nella propria attività di sensibilizzazione al rispetto della normativa vigente, anche con forme di comunicazione preventiva, avendo come obiettivo generale la tutela dei diritti dei cittadini a essere informati.