V Comm: ddl procedimento elettorale, contenuti (1)
(ACON) Trieste, 16 ott - RC - Nel giugno scorso, l'Aula ha
votato una legge con la quale il Friuli Venezia Giulia ha deciso
forma di governo e sistema di elezione del presidente della
Regione e del Consiglio regionale, ma non il procedimento
elettorale e l'organizzazione amministrativa degli uffici
elettorali, demandati ad una norma successiva. Sino all'entrata
in vigore di questa seconda norma, si continuerà ad applicare
quanto già adottato per le elezioni regionali del 2003.
Il disegno di legge illustrato dall'assessore Franco Iacop alla V
Commissione consiliare - presidente Antonio Martini (Margh-PD) -
intende colmare la lacuna, ma anche andare oltre presentando un
testo unico (92 gli articoli) delle disposizioni inerenti il
procedimento elettorale preparatorio, la votazione, lo scrutinio,
l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti, nonché
l'informatizzazione delle operazioni elettorali (c'è un apposito
Titolo per questo), la propaganda elettorale e il regime delle
spese, evitando per quanto possibile la sovrapposizione delle
disposizioni statali e regionali.
Tra gli aspetti innovativi più rilevanti, la costituzione
dell'Ufficio centrale regionale (sei componenti nominati con
decreto del presidente della Regione) che sostituirà gli organi
che prima erano previsti presso i Tribunali e la Corte d'appello
e avrà la competenza in ordine agli adempimenti precedenti
(presentazione e ammissione delle candidature) e successivi
(attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti) alle
operazioni di votazione e di scrutinio; l'eliminazione degli
spazi di propaganda indiretta, per garantire un'informazione più
chiara all'elettore; l'istituzione, presso il Consiglio
regionale, del "Collegio regionale di garanzia elettorale" quale
organo di controllo delle spese sostenute dai candidati e dagli
eletti nel corso della campagna elettorale (si prevedono dei
tetti alle spese di propaganda elettorale di partiti e
candidati).
Passando all'esame dell'articolato, si evidenziano nove Titoli,
che disciplinano, rispettivamente:
- Titolo I (artt. 1-21): il procedimento elettorale preparatorio,
in particolare la convocazione dei comizi elettorali, la
costituzione degli uffici elettorali (tra cui quello centrale
regionale, art. 10) e la presentazione ed ammissione delle
candidature;
- Titolo II (artt. 22-43): le operazioni di votazione;
- Titolo III (artt. 44-50): le operazioni di scrutinio;
- Titolo IV (artt. 51-58): le operazioni di attribuzione dei
seggi e la proclamazione degli eletti;
- Titolo V (artt. 59-60): lo svolgimento contemporaneo delle
elezioni regionali con altre elezioni;
- Titolo VI (artt. 61-64): il regime delle spese;
- Titolo VII (artt. 65-70): l'informatizzazione delle operazioni
elettorali;
- Titolo VIII (artt. 71-83): la propaganda elettorale;
- Titolo IX (artt. 84-92): le disposizioni finali, tra cui le
modifiche alla legge regionale 54/1973 in materia di spese di
funzionamento dei Gruppi consiliari ai fini di promuovere le pari
opportunità, e le abrogazioni.
(segue)
(immagini alle tv)