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V Comm: ddl procedimento elettorale, contenuti (1)

16.10.2007
13:30
(ACON) Trieste, 16 ott - RC - Nel giugno scorso, l'Aula ha votato una legge con la quale il Friuli Venezia Giulia ha deciso forma di governo e sistema di elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale, ma non il procedimento elettorale e l'organizzazione amministrativa degli uffici elettorali, demandati ad una norma successiva. Sino all'entrata in vigore di questa seconda norma, si continuerà ad applicare quanto già adottato per le elezioni regionali del 2003.

Il disegno di legge illustrato dall'assessore Franco Iacop alla V Commissione consiliare - presidente Antonio Martini (Margh-PD) - intende colmare la lacuna, ma anche andare oltre presentando un testo unico (92 gli articoli) delle disposizioni inerenti il procedimento elettorale preparatorio, la votazione, lo scrutinio, l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti, nonché l'informatizzazione delle operazioni elettorali (c'è un apposito Titolo per questo), la propaganda elettorale e il regime delle spese, evitando per quanto possibile la sovrapposizione delle disposizioni statali e regionali.

Tra gli aspetti innovativi più rilevanti, la costituzione dell'Ufficio centrale regionale (sei componenti nominati con decreto del presidente della Regione) che sostituirà gli organi che prima erano previsti presso i Tribunali e la Corte d'appello e avrà la competenza in ordine agli adempimenti precedenti (presentazione e ammissione delle candidature) e successivi (attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti) alle operazioni di votazione e di scrutinio; l'eliminazione degli spazi di propaganda indiretta, per garantire un'informazione più chiara all'elettore; l'istituzione, presso il Consiglio regionale, del "Collegio regionale di garanzia elettorale" quale organo di controllo delle spese sostenute dai candidati e dagli eletti nel corso della campagna elettorale (si prevedono dei tetti alle spese di propaganda elettorale di partiti e candidati).

Passando all'esame dell'articolato, si evidenziano nove Titoli, che disciplinano, rispettivamente: - Titolo I (artt. 1-21): il procedimento elettorale preparatorio, in particolare la convocazione dei comizi elettorali, la costituzione degli uffici elettorali (tra cui quello centrale regionale, art. 10) e la presentazione ed ammissione delle candidature; - Titolo II (artt. 22-43): le operazioni di votazione; - Titolo III (artt. 44-50): le operazioni di scrutinio; - Titolo IV (artt. 51-58): le operazioni di attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti; - Titolo V (artt. 59-60): lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre elezioni; - Titolo VI (artt. 61-64): il regime delle spese; - Titolo VII (artt. 65-70): l'informatizzazione delle operazioni elettorali; - Titolo VIII (artt. 71-83): la propaganda elettorale; - Titolo IX (artt. 84-92): le disposizioni finali, tra cui le modifiche alla legge regionale 54/1973 in materia di spese di funzionamento dei Gruppi consiliari ai fini di promuovere le pari opportunità, e le abrogazioni.

(segue)

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