News


CR: procedimento elettorale, relatore maggioranza Brussa (2)

20.11.2007
11:32
(ACON) Trieste, 20 nov - RC - Per poter applicare il nuovo sistema elettorale in occasione delle prossime elezioni regionali previste a fine primavera del prossimo anno, è necessaria una legge che ne disciplini il procedimento. E' quanto stabilisce la legge regionale 17/2007 agli articoli 37 e 38 (determinazione della forma di Governo e del sistema elettorale regionale). A farlo presente all'Aula è stato il relatore unico di maggioranza, Franco Brussa (Margh-PD), illustrando il disegno di legge che disciplina l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Un testo - ha proseguito Brussa - che non ha carattere di legge statutaria come la 17 del 2007, ma che ha l'ambizione di codificare in modo organico e nel dettaglio tutta la disciplina elettorale, senza alcun rimando a norme statali, da applicarsi in occasione delle elezioni regionali anche nell'ipotesi di un contemporaneo svolgimento di altre elezioni di competenza regionale. Rimangono escluse unicamente le norme che riguardano l'elettorato attivo, poiché di competenza dello Stato. Altro obiettivo perseguito, la semplificazione del procedimento elettorale, che avviene anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e dunque del voto elettronico.

Tre gli aspetti innovativi più rilevanti per Brussa: la disciplina della composizione e il funzionamento dell'Ufficio centrale regionale; l'eliminazione degli spazi di propaganda indiretta; l'istituzione, presso il Consiglio regionale, del Collegio regionale di garanzia elettorale.

L'Ufficio centrale regionale, organo cui è attribuita la competenza in ordine agli adempimenti precedenti (presentazione e ammissione delle candidature) e successivi (attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti) alle operazione di votazione e di scrutinio, è un organo che il disegno di legge costituisce presso l'Amministrazione regionale e sostituisce quelli che la legislazione precedente (legge regionale 20/1968 e legge 43/1995 nota come Tatarellum) istituiva presso i Tribunali e le Corti d'appello; spariscono dunque gli Uffici elettorali a livello circoscrizionale.

L'eliminazione della propaganda indiretta persegue l'obiettivo di offrire maggior chiarezza di informazione per l'elettore. Non più spazi utilizzati spesso con criteri non univoci, ma spazi integralmente utilizzati dalle liste partecipanti alla competizione elettorale, e ora anche dai candidati alla carica di presidente della Regione (non erano contemplati dalla normativa statale essendo, questa, precedente all'introduzione dell'elezione diretta). Il Collegio regionale di garanzia elettorale è preposto al controllo delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai candidati e dagli eletti in ordine alle spese da loro sostenute nel corso della campagna elettorale. Pur non prevista dalla Legge statutaria, si è voluto introdurre, analogamente a quanto previsto per le Regioni a Statuto ordinario, un tetto di spesa per la propaganda elettorale dei partiti e dei candidati. Tale organo è istituito presso il Consiglio regionale e si avvale del supporto del personale assegnato al Consiglio medesimo.

(segue)