CR: procedimento elettorale, relatore maggioranza Brussa (2)
(ACON) Trieste, 20 nov - RC - Per poter applicare il nuovo
sistema elettorale in occasione delle prossime elezioni regionali
previste a fine primavera del prossimo anno, è necessaria una
legge che ne disciplini il procedimento. E' quanto stabilisce la
legge regionale 17/2007 agli articoli 37 e 38 (determinazione
della forma di Governo e del sistema elettorale regionale). A
farlo presente all'Aula è stato il relatore unico di maggioranza,
Franco Brussa (Margh-PD), illustrando il disegno di legge che
disciplina l'elezione del presidente della Regione e del
Consiglio regionale.
Un testo - ha proseguito Brussa - che non ha carattere di legge
statutaria come la 17 del 2007, ma che ha l'ambizione di
codificare in modo organico e nel dettaglio tutta la disciplina
elettorale, senza alcun rimando a norme statali, da applicarsi in
occasione delle elezioni regionali anche nell'ipotesi di un
contemporaneo svolgimento di altre elezioni di competenza
regionale. Rimangono escluse unicamente le norme che riguardano
l'elettorato attivo, poiché di competenza dello Stato. Altro
obiettivo perseguito, la semplificazione del procedimento
elettorale, che avviene anche attraverso l'utilizzo delle nuove
tecnologie e dunque del voto elettronico.
Tre gli aspetti innovativi più rilevanti per Brussa: la
disciplina della composizione e il funzionamento dell'Ufficio
centrale regionale; l'eliminazione degli spazi di propaganda
indiretta; l'istituzione, presso il Consiglio regionale, del
Collegio regionale di garanzia elettorale.
L'Ufficio centrale regionale, organo cui è attribuita la
competenza in ordine agli adempimenti precedenti (presentazione e
ammissione delle candidature) e successivi (attribuzione dei
seggi e proclamazione degli eletti) alle operazione di votazione
e di scrutinio, è un organo che il disegno di legge costituisce
presso l'Amministrazione regionale e sostituisce quelli che la
legislazione precedente (legge regionale 20/1968 e legge 43/1995
nota come Tatarellum) istituiva presso i Tribunali e le Corti
d'appello; spariscono dunque gli Uffici elettorali a livello
circoscrizionale.
L'eliminazione della propaganda indiretta persegue l'obiettivo di
offrire maggior chiarezza di informazione per l'elettore. Non più
spazi utilizzati spesso con criteri non univoci, ma spazi
integralmente utilizzati dalle liste partecipanti alla
competizione elettorale, e ora anche dai candidati alla carica di
presidente della Regione (non erano contemplati dalla normativa
statale essendo, questa, precedente all'introduzione
dell'elezione diretta).
Il Collegio regionale di garanzia elettorale è preposto al
controllo delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai
candidati e dagli eletti in ordine alle spese da loro sostenute
nel corso della campagna elettorale. Pur non prevista dalla Legge
statutaria, si è voluto introdurre, analogamente a quanto
previsto per le Regioni a Statuto ordinario, un tetto di spesa
per la propaganda elettorale dei partiti e dei candidati. Tale
organo è istituito presso il Consiglio regionale e si avvale del
supporto del personale assegnato al Consiglio medesimo.
(segue)