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CR: procedimento elettorale, approvati articoli 12-21 (10)

20.11.2007
17:56
(ACON) Trieste, 20 nov - ET - Approvati dall'Aula anche gli articoli che vanno dal 12 al 21 della norma sul procedimento elettorale.

Poche le modifiche accolte, nessuna all'articolo 12 (rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione), 13 (rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale), 14 (deposito degli atti di presentazione delle candidature), 15 (dichiarazione di presentazione del gruppo di liste) e 16 (caratteristiche dei contrassegni).

All'articolo 17 (dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007) sono stati accettati tre emendamenti tecnici proposti dal relatore di minoranza Pedicini. L'Assemblea si è detta favorevole anche all'emendamento a firma del relatore di maggioranza Brussa, e del consigliere Carlo Monai (Citt). La modifica aggiunge alle dichiarazioni che i candidati devono obbligatoriamente produrre all'accettazione della candidatura, anche l'autocertificazione di eventuali sentenze di condanna definitive o di applicazione di pena ex art.444 cpp (patteggiamento sulla pena), riportate per delitti non colposi.

Approvati senza emendamenti anche l'articolo 18 (dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007), 20 (esame delle candidature) e 21 (decisioni finali sull'ammissione delle candidature).

All'articolo 19 (rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale) è stato aggiunta la previsione, su proposta del relatore di maggioranza, che il decesso di un candidato non abbia effetto ai fini dell'ammissibilità della lista in riferimento alle quote di rappresentanza dei generi.

(segue)