CR: procedimento elettorale, approvati articoli 12-21 (10)
(ACON) Trieste, 20 nov - ET - Approvati dall'Aula anche gli
articoli che vanno dal 12 al 21 della norma sul procedimento
elettorale.
Poche le modifiche accolte, nessuna all'articolo 12
(rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici
elettorali di sezione), 13 (rappresentanti dei gruppi di liste
presso l'Ufficio centrale regionale), 14 (deposito degli atti di
presentazione delle candidature), 15 (dichiarazione di
presentazione del gruppo di liste) e 16 (caratteristiche dei
contrassegni).
All'articolo 17 (dichiarazione di presentazione delle candidature
con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi
dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007) sono
stati accettati tre emendamenti tecnici proposti dal relatore di
minoranza Pedicini. L'Assemblea si è detta favorevole anche
all'emendamento a firma del relatore di maggioranza Brussa, e del
consigliere Carlo Monai (Citt). La modifica aggiunge alle
dichiarazioni che i candidati devono obbligatoriamente produrre
all'accettazione della candidatura, anche l'autocertificazione di
eventuali sentenze di condanna definitive o di applicazione di
pena ex art.444 cpp (patteggiamento sulla pena), riportate per
delitti non colposi.
Approvati senza emendamenti anche l'articolo 18 (dichiarazione di
presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle
sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge
regionale 17/2007), 20 (esame delle candidature) e 21 (decisioni
finali sull'ammissione delle candidature).
All'articolo 19 (rinuncia alla candidatura alla carica di
consigliere regionale) è stato aggiunta la previsione, su
proposta del relatore di maggioranza, che il decesso di un
candidato non abbia effetto ai fini dell'ammissibilità della
lista in riferimento alle quote di rappresentanza dei generi.
(segue)