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CR: procedimento elettorale, approvati articoli 22-43 (11)

20.11.2007
18:01
(ACON) Trieste, 20 nov - DT - Approvato quindi il Titolo II del disegno di legge, tutto incentrato sulle operazioni preliminari alla votazione.

L'Aula ha licenziato gli articoli 22 (apertura degli uffici comunali), 23 (agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto), 24 (consegna del materiale elettorale), 25 (sala della votazione), 26 (accesso nella sala della votazione), 27 (costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione), 28 (durata della votazione), 29 (elettori che votano nella sezione elettorale), 30 (voto degli elettori non deambulanti), 31 (voto dei militari e dei naviganti) e 32 (voto assistito). Proprio su questo articolo l'Aula ha votato, approvandolo, un emendamento della maggioranza (ma su suggerimento della Battellino, di IpR-SD): per accompagnare non vedenti, amputati alle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità o, ancora, cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, sarà sufficiente essere iscritti alle liste elettorali di un qualsiasi Comune (e non più di un Comune della regione).

Approvati poi gli articoli 33 (inizio della votazione), 34 (ammissione degli elettori al voto), 35 (ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione), 36 (sospensione e rinvio della votazione), 37 (chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio), 38 (votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura), 39 (sezione ospedaliera), 40 (seggio speciale), 41 (ufficio distaccato), 42 (voto domiciliare) e 43 (votazione dei detenuti).

(segue)