CR: ddl cooperazione, relatore maggioranza (8)
(ACON) Trieste, 23 nov - MPB - Quarantacinque articoli
suddivisi in otto Capi costituiscono l'ossatura della "disciplina
organica in materia di promozione e vigilanza del comparto
cooperativo" contenuta nel disegno di legge della Giunta
regionale, illustrato dal relatore di maggioranza Mirio Bolzan
(DS-PD).
La disciplina predisposta coerentemente con gli obiettivi
comunitari e la contestuale abrogazione dell'intera normativa
preesistente, in particolare la legge 79 dell'82, delineano - ha
detto il relatore - un nuovo quadro di riferimento per la
cooperazione, che si colloca in maniera trasversale rispetto alle
politiche di settore per la presenza diffusa del fenomeno
cooperativo in tutti i comparti economici e sociali della
regione.
La cooperazione è un modo virtuoso di fare impresa, con
partecipazione dei lavoratori e senza scopo di lucro. La sua
peculiarità è combinare efficienza e capacità imprenditoriale con
sensibilità sociale, e questa va sostenuta - ha spiegato Bolzan
richiamando l'ordine del giorno collegato alla legge, riferito
all'esigenza di realizzare una efficace azione di contrasto al
fenomeno delle cooperative spurie: un odg con il quale si chiede
alla Giunta di attivarsi presso il Ministero competente per poter
aderire al Protocollo cooperazione inerente a questo obiettivo.
Con il provvedimento, che ha l'obiettivo di arrivare a un
sistema di vigilanza sulle cooperative orientato a supportarle e
a garantire la buona connotazione del tessuto cooperativo
regionale, viene riaffermata la titolarità della Regione
all'esercizio della funzione di vigilanza su tutte le forme di
società cooperative e loro consorzi e ridefinito il ruolo
dell'Amministrazione regionale nei confronti sia dell'utenza
tradizionale che di quella nuova (come le banche di credito
cooperativo) nonché degli altri soggetti interessati.
Viene così prevista una molteplicità di strumenti tra di loro
integrati e raccordati per controllare il movimento cooperativo
interfacciando con gli altri soggetti cui spettano compiti
diversi ma correlati. Ridefiniti anche funzione e ruolo dei
soggetti tradizionalmente chiamati ad affiancare
l'Amministrazione e a integrarne l'azione nel settore,
individuando istituti e meccanismi nuovi e di maggior efficacia.
In particolare ciò vale per le associazioni del movimento
cooperativo, per gli organismi specializzati in vigilanza sui
soggetti bancari, per i revisori e le società di certificazione
che trovano una specifica collocazione all'interno del contesto.
All'interno del sistema, il nuovo Registro regionale (articoli
3-8) degli enti cooperativi, attualmente tenuto dal ministero per
lo Sviluppo economico, assume un ruolo centrale, ma importanti
sono pure la Commissione regionale per la cooperazione (articoli
11-13), organismo consultivo della Regione per tutta una serie di
evenienze legate al Registro e alla vigilanza, e l'attività di
revisione (articoli 14-22).
La Regione si accolla gli oneri relativi allo svolgimento
dell'attività di vigilanza, introducendo peraltro meccanismi di
controllo della spesa e di compartecipazione alla stessa da parte
delle stesse cooperative. Ferme le potenzialità delle
Associazioni del movimento cooperativo per gli interventi
finalizzati allo sviluppo del comparto, viene garantito il
supporto per l'attività di informazione, divulgazione, animazione
e promozione. Spese ed entrate per la vigilanza e la promozione
del comparto sono trattate negli articoli 24-26, mentre il 27
riguarda gli enti ausiliari della cooperazione e il Capo VII
(articoli 28-32) iniziative, incentivi e sostegni. Vengono
riproposti gli interventi in materia di Fondi mutualistici e di
interventi diretti a sostenere gli enti cooperativi, ove si
individuino dei filoni principali di II intervento, da definire
successivamente con regolamento, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia di aiuti di stato, riconfermando
nelle linee generali l'assetto precedente. Gli ultimi 10 articoli
concernono le disposizioni transitorie e finali.
(segue)