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CR: ddl cooperazione, relatore maggioranza (8)

23.11.2007
17:01
(ACON) Trieste, 23 nov - MPB - Quarantacinque articoli suddivisi in otto Capi costituiscono l'ossatura della "disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo" contenuta nel disegno di legge della Giunta regionale, illustrato dal relatore di maggioranza Mirio Bolzan (DS-PD).

La disciplina predisposta coerentemente con gli obiettivi comunitari e la contestuale abrogazione dell'intera normativa preesistente, in particolare la legge 79 dell'82, delineano - ha detto il relatore - un nuovo quadro di riferimento per la cooperazione, che si colloca in maniera trasversale rispetto alle politiche di settore per la presenza diffusa del fenomeno cooperativo in tutti i comparti economici e sociali della regione.

La cooperazione è un modo virtuoso di fare impresa, con partecipazione dei lavoratori e senza scopo di lucro. La sua peculiarità è combinare efficienza e capacità imprenditoriale con sensibilità sociale, e questa va sostenuta - ha spiegato Bolzan richiamando l'ordine del giorno collegato alla legge, riferito all'esigenza di realizzare una efficace azione di contrasto al fenomeno delle cooperative spurie: un odg con il quale si chiede alla Giunta di attivarsi presso il Ministero competente per poter aderire al Protocollo cooperazione inerente a questo obiettivo.

Con il provvedimento, che ha l'obiettivo di arrivare a un sistema di vigilanza sulle cooperative orientato a supportarle e a garantire la buona connotazione del tessuto cooperativo regionale, viene riaffermata la titolarità della Regione all'esercizio della funzione di vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi e ridefinito il ruolo dell'Amministrazione regionale nei confronti sia dell'utenza tradizionale che di quella nuova (come le banche di credito cooperativo) nonché degli altri soggetti interessati.

Viene così prevista una molteplicità di strumenti tra di loro integrati e raccordati per controllare il movimento cooperativo interfacciando con gli altri soggetti cui spettano compiti diversi ma correlati. Ridefiniti anche funzione e ruolo dei soggetti tradizionalmente chiamati ad affiancare l'Amministrazione e a integrarne l'azione nel settore, individuando istituti e meccanismi nuovi e di maggior efficacia. In particolare ciò vale per le associazioni del movimento cooperativo, per gli organismi specializzati in vigilanza sui soggetti bancari, per i revisori e le società di certificazione che trovano una specifica collocazione all'interno del contesto.

All'interno del sistema, il nuovo Registro regionale (articoli 3-8) degli enti cooperativi, attualmente tenuto dal ministero per lo Sviluppo economico, assume un ruolo centrale, ma importanti sono pure la Commissione regionale per la cooperazione (articoli 11-13), organismo consultivo della Regione per tutta una serie di evenienze legate al Registro e alla vigilanza, e l'attività di revisione (articoli 14-22).

La Regione si accolla gli oneri relativi allo svolgimento dell'attività di vigilanza, introducendo peraltro meccanismi di controllo della spesa e di compartecipazione alla stessa da parte delle stesse cooperative. Ferme le potenzialità delle Associazioni del movimento cooperativo per gli interventi finalizzati allo sviluppo del comparto, viene garantito il supporto per l'attività di informazione, divulgazione, animazione e promozione. Spese ed entrate per la vigilanza e la promozione del comparto sono trattate negli articoli 24-26, mentre il 27 riguarda gli enti ausiliari della cooperazione e il Capo VII (articoli 28-32) iniziative, incentivi e sostegni. Vengono riproposti gli interventi in materia di Fondi mutualistici e di interventi diretti a sostenere gli enti cooperativi, ove si individuino dei filoni principali di II intervento, da definire successivamente con regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato, riconfermando nelle linee generali l'assetto precedente. Gli ultimi 10 articoli concernono le disposizioni transitorie e finali.

(segue)