I Comm: illustrato ddl finanziaria regionale (1)
(ACON) Trieste, 28 nov - RC - Dopo le innovazioni introdotte
dalla nuova legge di contabilità 21/2007, alla legge finanziaria
compete la disposizione annuale del quadro di riferimento per il
periodo del bilancio pluriennale. Più nello specifico, le compete
provvedere:
- alla determinazione dell'ammontare delle previsioni di entrata;
- a disporre le eventuali variazioni alle aliquote sui tributi
regionali.;
- ad autorizzare il limite massimo del ricorso al mercato
finanziario;
- a disporre gli opportuni rifinanziamenti e definanziamenti di
unità di bilancio;
- a modulare le quote di spese pluriennali;
- all'accantonamento, a fondo globale, delle risorse necessarie
per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di
cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del
bilancio;
- a determinare gli stanziamenti degli ulteriori fondi previsti
dalla legge di contabilità (ad esempio quelli di riserva per
spese impreviste, obbligatorie o rassegnazione di residui).
Alla nuova legge strumentale alla manovra di bilancio è, invece,
attribuito il compito di disporre modifiche a norme regionali
aventi riflessi sul bilancio. Chiariti i contenuti del disegno di
legge finanziaria 2008, l'assessore Michela Del Piero è passata a
esaminarne in concreto gli articoli assieme alla I Commissione
consiliare presieduta da Franco Brussa (Margh-PD), integrata dai
presidenti delle altre Commissioni permanenti.
L'articolo 1 fissa l'ammontare delle previsioni di entrata per il
triennio 2008-2010 in complessivi 30.502.740.875,62 euro,
suddivisi in ragione di 10.609.589.219,22 euro per l'anno 2008,
9.963.797.848,92 per il 2009 e 9.929.353.807,48 per il 2010;
autorizza altresì il ricorso al mercato finanziario mediante la
contrazione di mutui nella misura massima di 390.454.241,45 euro
per il triennio (limite per il 2008: 149.864.886,34 euro). E
autorizza la stipula di mutui sino alla concorrenza dell'importo
corrispondente agli impegni assunti (misura massima:
564.153.853,66 euro). In via alternativa alla contrazione dei
suddetti mutui, è facoltà dell'amministrazione ricorrere alle
forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti o
all'emissione di buoni ordinari regionali (BOR) (in questo caso,
le condizioni sono fissate in norma). Un'ulteriore previsione
riguarda gli importi da iscrivere nei fondi globali destinati
alla copertura di provvedimenti legislativi che si crede saranno
approvati tra il 2008 e il 2010: 841.310.000,00 euro totali per
il fondo di parte corrente e 7.410.000,00, euro totali
relativamente al fondo di parte capitale.
L'articolo 2 detta disposizioni in materia di variazione delle
aliquote e altre misure che incidono sulla determinazione
dell'IRAP (nello specifico: una modifica normativa,
un'interpretazione autentica e un'abrogazione), mentre quello
successivo dispone, in un'annessa tabella, rifinanziamenti e
definanziamenti di unità di bilancio.
Infine, l'articolo 4 è dedicato alla copertura finanziaria degli
interventi e il 5 prevede che la legge finanziaria entri in
vigore il giorno della sua pubblicazione sul BUR, ma producendo i
suoi effetti dal primo gennaio 2008.
(immagini alle tv)
(segue)