Difensore civico: pagamento rette case di riposo
(ACON) Trieste, 21 dic - COM/AB - Le Associazioni "Comitato
parenti ospiti IGA - onlus" e "Associazione regionale istituzioni
e organismi a tutela disabili e anziani ricoverati in strutture
protette del Friuli Venezia Giulia" rappresentanti i parenti dei
ricoverati in strutture protette del Friuli Venezia Giulia,
avevano trasmesso all'Ufficio dal Difensore civico comunale di
Udine un esposto in cui lamentavano che al momento dell'accesso
degli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti in
alcuni degli istituti di ricovero pubblici, l'accesso fosse
subordinato alla sottoscrizione da parte dei parenti dell'obbligo
di partecipare al pagamento della retta.
Al Difensore civico regionale Caterina Dolcher era stato già più
volte rappresentato l'uso di questa prassi, che è illegittima a
tutti gli effetti, ma non aveva ancora ricevuto un preciso
esposto in proposito. Solo chi versa in condizione di bisogno,
eventualmente per mezzo di un tutore o amministratore di
sostegno, può chiedere ai parenti e affini gli alimenti
dovutigli. Inoltre, non è detto che chi si attiva per il ricovero
della persona non autosufficiente sia l'unico parente presente.
Soltanto un giudice, dopo aver vagliato la posizione economica di
tutte le persone civilmente obbligate, deciderà chi può e deve
farsi carico dell'integrazione della retta.
Il problema di questa prassi, adottata talvolta in modo espresso
in alcuni regolamenti - laddove appunto i parenti che si stanno
facendo carico dell'anziano e chiedono il ricovero sono costretti
a pagare l'integrazione della retta indipendentemente dalla loro
condizione economica e da quella di altri eventuali parenti che
sono nelle condizioni di sostenere l'onere, e sono obbligati
firmare un impegno a contribuire pena la non accettazione
dell'anziano nella struttura, è stato affrontato dal Difensore
regionale Caterina Dolcher in tutte le sue complesse
sfaccettature.
Infatti, non si è inteso negare in generale un qualche obbligo di
compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni
assistenziali in genere, ma di ricondurre al diritto vigente - e
a equità sostanziale - la soluzione della compartecipazione agli
oneri relativi dell'assistenza in strutture residenziali di
ricovero.
Per acquisire elementi certi sull'esposto delle Associazioni,
l'ufficio del Difensore regionale ha provveduto a chiedere a
tutte le strutture pubbliche di ricovero informazioni precise
sulla prassi applicata e sul regolamento in attuazione presso le
stesse. Nel frattempo la Dolcher ha esaminato la questione, sotto
il profilo giuridico, in alcune riunioni che ha svolto presso la
sede di Trieste con il servizio Affari istituzionali e sistema
delle autonomie locali della direzione per le Autonomie locali e
la direzione della Salute. Presso la sede di Udine si è svolta
una riunione conoscitiva circa la prassi adottata dal Comune di
Udine.
Si è giunti a considerare che la legislazione regionale vigente
prevede espressamente la compartecipazione alla spesa degli
utenti del sistema pubblico di protezione sociale nell'42 della
LR 6/2006, senza però disciplinarla in modo puntuale; che la
Costituzione italiana prevede che la funzione dell'assistenza
interviene quando vi è una condizione d'indigenza; che è il
ricoverato che risponde del pagamento della retta con tutti i
suoi cespiti - pensioni, immobili, patrimonio mobiliare e altri
crediti - ed egli stesso, controparte contrattuale della
struttura di ricovero, deve assumersi la relativa obbligazione
civile; che solo qualora questi non sia in grado di sostenere
l'intero costo della retta si pone un problema di
compartecipazione di terzi e che in base all'art. 6, u.c. della
legge 328/2000 sono i Comuni a essere tenuti a integrare le rette
di tutti coloro che non hanno una rendita (in genere pensioni)
sufficiente a coprirne il costo, salvo non risulti che,
attraverso l'aiuto alimentare dei parenti, l'anziano non sia
indigente. E' dunque l'anziano stesso che deve esigere il credito
alimentare nei confronti dei civilmente obbligati i quali saranno
tenuti a contribuire senza però un proprio eccessivo
depauperamento: il codice civile prevede espressamente che il
civilmente obbligato può essere tenuto solo a versare una somma
che sia proporzionata alle sue condizioni economiche.
Il Difensore civico, nei confronti delle strutture di accoglienza
pubbliche interpellate e in merito ai rispettivi regolamenti,
laddove non rispettano questi principi, sta inviando una nota con
cui le invita a una modifica dei regolamenti stessi, auspicando
che il risultato dell'approfondimento condotto sia utile anche
alla direzione regionale competente e che quanto prima possa
essere emanata una regolamentazione che colmi una evidente
carenza normativa.