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Difensore civico: pagamento rette case di riposo

21.12.2007
12:12
(ACON) Trieste, 21 dic - COM/AB - Le Associazioni "Comitato parenti ospiti IGA - onlus" e "Associazione regionale istituzioni e organismi a tutela disabili e anziani ricoverati in strutture protette del Friuli Venezia Giulia" rappresentanti i parenti dei ricoverati in strutture protette del Friuli Venezia Giulia, avevano trasmesso all'Ufficio dal Difensore civico comunale di Udine un esposto in cui lamentavano che al momento dell'accesso degli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti in alcuni degli istituti di ricovero pubblici, l'accesso fosse subordinato alla sottoscrizione da parte dei parenti dell'obbligo di partecipare al pagamento della retta. Al Difensore civico regionale Caterina Dolcher era stato già più volte rappresentato l'uso di questa prassi, che è illegittima a tutti gli effetti, ma non aveva ancora ricevuto un preciso esposto in proposito. Solo chi versa in condizione di bisogno, eventualmente per mezzo di un tutore o amministratore di sostegno, può chiedere ai parenti e affini gli alimenti dovutigli. Inoltre, non è detto che chi si attiva per il ricovero della persona non autosufficiente sia l'unico parente presente. Soltanto un giudice, dopo aver vagliato la posizione economica di tutte le persone civilmente obbligate, deciderà chi può e deve farsi carico dell'integrazione della retta.

Il problema di questa prassi, adottata talvolta in modo espresso in alcuni regolamenti - laddove appunto i parenti che si stanno facendo carico dell'anziano e chiedono il ricovero sono costretti a pagare l'integrazione della retta indipendentemente dalla loro condizione economica e da quella di altri eventuali parenti che sono nelle condizioni di sostenere l'onere, e sono obbligati firmare un impegno a contribuire pena la non accettazione dell'anziano nella struttura, è stato affrontato dal Difensore regionale Caterina Dolcher in tutte le sue complesse sfaccettature.

Infatti, non si è inteso negare in generale un qualche obbligo di compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni assistenziali in genere, ma di ricondurre al diritto vigente - e a equità sostanziale - la soluzione della compartecipazione agli oneri relativi dell'assistenza in strutture residenziali di ricovero.

Per acquisire elementi certi sull'esposto delle Associazioni, l'ufficio del Difensore regionale ha provveduto a chiedere a tutte le strutture pubbliche di ricovero informazioni precise sulla prassi applicata e sul regolamento in attuazione presso le stesse. Nel frattempo la Dolcher ha esaminato la questione, sotto il profilo giuridico, in alcune riunioni che ha svolto presso la sede di Trieste con il servizio Affari istituzionali e sistema delle autonomie locali della direzione per le Autonomie locali e la direzione della Salute. Presso la sede di Udine si è svolta una riunione conoscitiva circa la prassi adottata dal Comune di Udine.

Si è giunti a considerare che la legislazione regionale vigente prevede espressamente la compartecipazione alla spesa degli utenti del sistema pubblico di protezione sociale nell'42 della LR 6/2006, senza però disciplinarla in modo puntuale; che la Costituzione italiana prevede che la funzione dell'assistenza interviene quando vi è una condizione d'indigenza; che è il ricoverato che risponde del pagamento della retta con tutti i suoi cespiti - pensioni, immobili, patrimonio mobiliare e altri crediti - ed egli stesso, controparte contrattuale della struttura di ricovero, deve assumersi la relativa obbligazione civile; che solo qualora questi non sia in grado di sostenere l'intero costo della retta si pone un problema di compartecipazione di terzi e che in base all'art. 6, u.c. della legge 328/2000 sono i Comuni a essere tenuti a integrare le rette di tutti coloro che non hanno una rendita (in genere pensioni) sufficiente a coprirne il costo, salvo non risulti che, attraverso l'aiuto alimentare dei parenti, l'anziano non sia indigente. E' dunque l'anziano stesso che deve esigere il credito alimentare nei confronti dei civilmente obbligati i quali saranno tenuti a contribuire senza però un proprio eccessivo depauperamento: il codice civile prevede espressamente che il civilmente obbligato può essere tenuto solo a versare una somma che sia proporzionata alle sue condizioni economiche. Il Difensore civico, nei confronti delle strutture di accoglienza pubbliche interpellate e in merito ai rispettivi regolamenti, laddove non rispettano questi principi, sta inviando una nota con cui le invita a una modifica dei regolamenti stessi, auspicando che il risultato dell'approfondimento condotto sia utile anche alla direzione regionale competente e che quanto prima possa essere emanata una regolamentazione che colmi una evidente carenza normativa.