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CR: modifica legge nomine, relazione di minoranza (3)

15.01.2008
11:18
(ACON) Trieste, 15 gen - ET - Il relatore di minoranza sulla proposta di modifica della legge sulle nomine, Antonio Pedicini (FI), ha espresso la sua contrarietà al testo proposto dalla V Commissione, sostenendo che la sentenza della Corte europea sarebbe stata rispettata solo sopprimendo la norma e non modificandola, quindi eliminando completamente la previsione che i candidati a nomine regionali segnalino la propria appartenenza a società massoniche o segrete.

A rafforzamento della sua opinione Pedicini ha citato le fonti normative che specificano la definizione di associazione segreta.

L'articolo 18 della Costituzione garantisce la libertà di associazione e le finalità associative, introducendo l'unico limite della legge penale generale. Questa ha definito precisamente cos'è un'associazione segreta (occulta la propria esistenza, tiene segrete finalità e attività sociali, rende sconosciuti in tutto o in parte e anche reciprocamente i soci; inoltre deve svolgere attività diretta a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi istituzionali, di amministrazioni, enti e servizi pubblici) e ha creato un nuovo tipo di reato: costituzione, promozione, proselitismo, direzione e partecipazione a un'associazione segreta. Al pronunciamento definitivo su questa fattispecie sono poi collegate le sanzioni ai singoli appartenenti, lo scioglimento dell'associazione e le misure nei confronti dei pubblici dipendenti.

Esaminando il collegamento fra il limite della legge penale e la tutela del diritto di associazione, ha continuato Pedicini, si deve dunque escludere la legittimità di misure restrittive della libertà di associazione da parte del potere esecutivo se non conseguenti all'accertamento giudiziale, e quindi con sentenza passata in giudicato.

Per questi motivi, il relatore di minoranza ha ribadito la contrarietà alla modifica apportata in Commissione e l'intenzione di sopprimere il testo in quanto, senza una sentenza penale definitiva di condanna, il divieto di appartenenza a un'associazione segreta non è realmente raggiungibile, men che meno con dichiarazioni e attestazioni di privati.

(segue)