CR: modifica legge nomine, relazione di minoranza (3)
(ACON) Trieste, 15 gen - ET - Il relatore di minoranza sulla
proposta di modifica della legge sulle nomine, Antonio Pedicini
(FI), ha espresso la sua contrarietà al testo proposto dalla V
Commissione, sostenendo che la sentenza della Corte europea
sarebbe stata rispettata solo sopprimendo la norma e non
modificandola, quindi eliminando completamente la previsione che
i candidati a nomine regionali segnalino la propria appartenenza
a società massoniche o segrete.
A rafforzamento della sua opinione Pedicini ha citato le fonti
normative che specificano la definizione di associazione segreta.
L'articolo 18 della Costituzione garantisce la libertà di
associazione e le finalità associative, introducendo l'unico
limite della legge penale generale. Questa ha definito
precisamente cos'è un'associazione segreta (occulta la propria
esistenza, tiene segrete finalità e attività sociali, rende
sconosciuti in tutto o in parte e anche reciprocamente i soci;
inoltre deve svolgere attività diretta a interferire
sull'esercizio delle funzioni di organi istituzionali, di
amministrazioni, enti e servizi pubblici) e ha creato un nuovo
tipo di reato: costituzione, promozione, proselitismo, direzione
e partecipazione a un'associazione segreta. Al pronunciamento
definitivo su questa fattispecie sono poi collegate le sanzioni
ai singoli appartenenti, lo scioglimento dell'associazione e le
misure nei confronti dei pubblici dipendenti.
Esaminando il collegamento fra il limite della legge penale e la
tutela del diritto di associazione, ha continuato Pedicini, si
deve dunque escludere la legittimità di misure restrittive della
libertà di associazione da parte del potere esecutivo se non
conseguenti all'accertamento giudiziale, e quindi con sentenza
passata in giudicato.
Per questi motivi, il relatore di minoranza ha ribadito la
contrarietà alla modifica apportata in Commissione e l'intenzione
di sopprimere il testo in quanto, senza una sentenza penale
definitiva di condanna, il divieto di appartenenza a
un'associazione segreta non è realmente raggiungibile, men che
meno con dichiarazioni e attestazioni di privati.
(segue)