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CR: ddl caccia, relatore di maggioranza (4)

15.01.2008
11:50
(ACON) Trieste, 15 gen - ET - Rivedere e migliorare l'impianto della legge regionale 30/99 adeguandola alle nuove necessità: questo è lo scopo del disegno di legge in materia di programmazione faunistica e attività venatoria all'attenzione del Consiglio regionale.

Ricordati dal relatore di maggioranza Igor Dolenc (DS-PD) i principali nodi della legge 30: una funzione regionale fortemente operativa e un'esasperazione delle formalità, la sovrapposizione di competenze tra soggetti pubblici e privati, le difficoltà interpretative e di applicazione delle sanzioni, con conseguente eccesso di ricorso al sistema giudiziario.

Secondo Dolenc, lo scopo principale della modifica è il raggiungimento di un equilibrio che garantisca la salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale, mantenendo allo stesso tempo soddisfacente l'esercizio della caccia.

Gli obiettivi della modifica normativa sono dunque quattro. Ripartire le competenze di tutela e gestione, trasferendole dalla Regione alle Province e alla Associazione dei cacciatori; superare le difficoltà interpretative e applicative dei procedimenti disciplinari; semplificare la programmazione, portandola a due livelli: quello regionale, mediante il Piano faunistico regionale (PFR) e quello locale, mediante il Piano venatorio distrettuale (PVD); snellire i procedimenti amministrativi di controllo sulla gestione faunistica e venatoria, di ammissione e trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia e quelli disciplinari.

Il disegno di legge si articola in sette titoli e 43 articoli. Nelle disposizioni generali si prevede di operare in regime riservistico su base comunale. Alla protezione della fauna viene destinata una quota del territorio agro-silvo-pastorale tra il 10 e il 20%, un massimo del 10% da destinare alla caccia programmata e privata, mentre sul territorio rimanente sono promosse forme di caccia programmata.

Al Titolo secondo si distribuiscono le funzioni amministrative tra Regione e Provincia, si istituisce il Comitato faunistico regionale - organo consultivo della Regione, rappresentativo delle realtà scientifiche e territoriali - e si prevede la stesura del Piano faunistico regionale.

La gestione venatoria, oggetto del Titolo terzo, si concentra sulla programmazione della caccia e vengono individuati gli altri istituti per la gestione faunistica specificando le funzioni (come già da legge 30/99) delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori e istituendo l'Associazione dei cacciatori, a cui viene conferita parte delle competenze organizzative della Regione, che mantiene compiti di controllo sull'attuazione dei Piani. Non si modificano i ruoli delle aziende faunistico-venatorie, di quelle agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile. È prevista, inoltre, la possibilità di costituire zone cinofile sui terreni regionali.

Il Titolo quarto è dedicato all'esercizio dell'attività venatoria, stabilendo i soggetti ammessi, la formazione di dirigenti venatori e cacciatori di competenza delle Province, che emetteranno anche il tesserino di caccia. Sono anche regolate le ammissioni e i trasferimenti a Riserva di caccia, i permessi annuali e gli inviti.

Il Titolo quinto prevede che siano le Province a vigilare sull'applicazione della legge, fino all'istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. È prevista l'istituzione di una banca dati per gli illeciti; i due conclusivi prevedono le sanzioni, i regolamenti di esecuzione, le disposizioni transitorie e quelle finanziarie, le modifiche e abrogazioni di altre norme.

(segue)