CR: ddl caccia, relatore di maggioranza (4)
(ACON) Trieste, 15 gen - ET - Rivedere e migliorare l'impianto
della legge regionale 30/99 adeguandola alle nuove necessità:
questo è lo scopo del disegno di legge in materia di
programmazione faunistica e attività venatoria all'attenzione del
Consiglio regionale.
Ricordati dal relatore di maggioranza Igor Dolenc (DS-PD) i
principali nodi della legge 30: una funzione regionale fortemente
operativa e un'esasperazione delle formalità, la sovrapposizione
di competenze tra soggetti pubblici e privati, le difficoltà
interpretative e di applicazione delle sanzioni, con conseguente
eccesso di ricorso al sistema giudiziario.
Secondo Dolenc, lo scopo principale della modifica è il
raggiungimento di un equilibrio che garantisca la salvaguardia
del patrimonio faunistico e ambientale, mantenendo allo stesso
tempo soddisfacente l'esercizio della caccia.
Gli obiettivi della modifica normativa sono dunque quattro.
Ripartire le competenze di tutela e gestione, trasferendole dalla
Regione alle Province e alla Associazione dei cacciatori;
superare le difficoltà interpretative e applicative dei
procedimenti disciplinari; semplificare la programmazione,
portandola a due livelli: quello regionale, mediante il Piano
faunistico regionale (PFR) e quello locale, mediante il Piano
venatorio distrettuale (PVD); snellire i procedimenti
amministrativi di controllo sulla gestione faunistica e
venatoria, di ammissione e trasferimento dei cacciatori nelle
riserve di caccia e quelli disciplinari.
Il disegno di legge si articola in sette titoli e 43 articoli.
Nelle disposizioni generali si prevede di operare in regime
riservistico su base comunale. Alla protezione della fauna viene
destinata una quota del territorio agro-silvo-pastorale tra il 10
e il 20%, un massimo del 10% da destinare alla caccia programmata
e privata, mentre sul territorio rimanente sono promosse forme di
caccia programmata.
Al Titolo secondo si distribuiscono le funzioni amministrative
tra Regione e Provincia, si istituisce il Comitato faunistico
regionale - organo consultivo della Regione, rappresentativo
delle realtà scientifiche e territoriali - e si prevede la
stesura del Piano faunistico regionale.
La gestione venatoria, oggetto del Titolo terzo, si concentra
sulla programmazione della caccia e vengono individuati gli altri
istituti per la gestione faunistica specificando le funzioni
(come già da legge 30/99) delle Riserve di caccia e dei Distretti
venatori e istituendo l'Associazione dei cacciatori, a cui viene
conferita parte delle competenze organizzative della Regione, che
mantiene compiti di controllo sull'attuazione dei Piani. Non si
modificano i ruoli delle aziende faunistico-venatorie, di quelle
agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile. È prevista,
inoltre, la possibilità di costituire zone cinofile sui terreni
regionali.
Il Titolo quarto è dedicato all'esercizio dell'attività
venatoria, stabilendo i soggetti ammessi, la formazione di
dirigenti venatori e cacciatori di competenza delle Province, che
emetteranno anche il tesserino di caccia. Sono anche regolate le
ammissioni e i trasferimenti a Riserva di caccia, i permessi
annuali e gli inviti.
Il Titolo quinto prevede che siano le Province a vigilare
sull'applicazione della legge, fino all'istituzione del Corpo
forestale e di vigilanza ambientale. È prevista l'istituzione di
una banca dati per gli illeciti; i due conclusivi prevedono le
sanzioni, i regolamenti di esecuzione, le disposizioni
transitorie e quelle finanziarie, le modifiche e abrogazioni di
altre norme.
(segue)