CR: legge caccia, approvati articoli 27-33 (10)
(ACON) Trieste, 17 gen - MPB - Approvati con alcune modifiche
anche gli articoli 27, 28, 29 e 30 facenti parte del primo Capo
del Titolo IV, contenente le disposizioni per l'esercizio
dell'attività venatoria.
In particolare, all'articolo 27 (esercizio venatorio) un
emendamento di Dolenc punta a disciplinare situazioni di
sicurezza e di uso delle armi, mentre una modifica a firma Venier
Romano-Molinaro introduce precisazioni relative ai soggetti cui è
consentito l'esercizio venatorio.
L'articolo 28, sulla formazione dei dirigenti venatori e dei
cacciatori, ha visto l'accoglimento di un emendamento di Di
Natale con il quale si precisa che, in sede di prima applicazione
della legge, il superamento dell'esame finale non è richiesto ai
soggetti che abbiano almeno 10 anni di esercizio di direttore di
riserva o di legale rappresentante di azienda agro-venatoria. Le
province organizzano i corsi per dirigenti venatori, per il
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e
all'esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli
ungulati e - qui la novità introdotta da Venier-Molinaro - per i
prelievi in deroga.
Una modifica anche all'articolo 29 (tesserino regionale di
caccia), per iniziativa di Venier-Molinaro, per consentire la
reciprocità dell'esercizio della pratica venatoria rispetto a
Regioni e Paesi contermini.
Fra le modifiche accolte all'articolo 30 (tasse di concessione
regionale) da segnalare quella che, a firma di Galasso, riduce la
tassa annuale per il rilascio del tesserino dal 70 al 60% della
tassa erariale (altri avevano proposto il 50%).
All'articolo 31 (ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia),
un emendamento di Di Natale ha eliminato la precisazione che tale
attività da parte dell'Associazione dei cacciatori, nel rispetto
dei criteri generali adottati dalla Regione, debba essere fatta
sentite le riserve di caccia interessate.
L'articolo 32 (permessi di caccia e inviti), oltre a non avere
più la specificazione temporale di annuali, è stato parzialmente
riscritto da un emendamento di Dolenc, in base al quale
l'associazione della Riserva può rilasciare i permessi nel
rispetto dei criteri individuati dalla Regione e comunque del
limite pari al 3% del numero massimo dei cacciatori che possono
esercitare l'attività venatoria in ciascuna riserva; ovvero, nel
caso di Riserve di caccia con un numero massimo inferiore a 50
cacciatori, nel rispetto del limite di due permessi. Qualora in
una riserva vi siano ancora posti disponibili, possono essere
rilasciati permessi annuali sino al numero totale dei posti
disponibili, previo parere favorevole dei componenti degli organi
statutari dell'associazione della Riserva. L'emendamento prevede
inoltre la possibilità di invitare i cittadini stranieri e
italiani residenti all'estero a cacciare con l'ausilio del falco
a prove o gare riservate alla falconeria. Il tesserino in corso
di validità non è richiesto - precisa un emendamento di
Venier-Molinaro - per i cacciatori stranieri e italiani residenti
all'estero invitati da un cacciatore ammesso alla Riserva.
Anche l'articolo 33 (altre disposizioni per l'esercizio
dell'attività venatoria) registra alcune modifiche di Galasso e
di Venier-Molinaro, relative all'uso del fucile e alle condizioni
in cui l'arma debba essere tenuta.
Infine l'Aula, su proposta di Molinaro, ha approvato lo stralcio
di tre emendamenti presentati da Metz, che introducevano nuovi
articoli inerenti la materia del personale, nonostante il
proponente si fosse dichiarato a contrario.
(segue)