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CR: legge caccia, approvati articoli 27-33 (10)

17.01.2008
17:34
(ACON) Trieste, 17 gen - MPB - Approvati con alcune modifiche anche gli articoli 27, 28, 29 e 30 facenti parte del primo Capo del Titolo IV, contenente le disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria.

In particolare, all'articolo 27 (esercizio venatorio) un emendamento di Dolenc punta a disciplinare situazioni di sicurezza e di uso delle armi, mentre una modifica a firma Venier Romano-Molinaro introduce precisazioni relative ai soggetti cui è consentito l'esercizio venatorio.

L'articolo 28, sulla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori, ha visto l'accoglimento di un emendamento di Di Natale con il quale si precisa che, in sede di prima applicazione della legge, il superamento dell'esame finale non è richiesto ai soggetti che abbiano almeno 10 anni di esercizio di direttore di riserva o di legale rappresentante di azienda agro-venatoria. Le province organizzano i corsi per dirigenti venatori, per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati e - qui la novità introdotta da Venier-Molinaro - per i prelievi in deroga.

Una modifica anche all'articolo 29 (tesserino regionale di caccia), per iniziativa di Venier-Molinaro, per consentire la reciprocità dell'esercizio della pratica venatoria rispetto a Regioni e Paesi contermini.

Fra le modifiche accolte all'articolo 30 (tasse di concessione regionale) da segnalare quella che, a firma di Galasso, riduce la tassa annuale per il rilascio del tesserino dal 70 al 60% della tassa erariale (altri avevano proposto il 50%).

All'articolo 31 (ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia), un emendamento di Di Natale ha eliminato la precisazione che tale attività da parte dell'Associazione dei cacciatori, nel rispetto dei criteri generali adottati dalla Regione, debba essere fatta sentite le riserve di caccia interessate.

L'articolo 32 (permessi di caccia e inviti), oltre a non avere più la specificazione temporale di annuali, è stato parzialmente riscritto da un emendamento di Dolenc, in base al quale l'associazione della Riserva può rilasciare i permessi nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione e comunque del limite pari al 3% del numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna riserva; ovvero, nel caso di Riserve di caccia con un numero massimo inferiore a 50 cacciatori, nel rispetto del limite di due permessi. Qualora in una riserva vi siano ancora posti disponibili, possono essere rilasciati permessi annuali sino al numero totale dei posti disponibili, previo parere favorevole dei componenti degli organi statutari dell'associazione della Riserva. L'emendamento prevede inoltre la possibilità di invitare i cittadini stranieri e italiani residenti all'estero a cacciare con l'ausilio del falco a prove o gare riservate alla falconeria. Il tesserino in corso di validità non è richiesto - precisa un emendamento di Venier-Molinaro - per i cacciatori stranieri e italiani residenti all'estero invitati da un cacciatore ammesso alla Riserva.

Anche l'articolo 33 (altre disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria) registra alcune modifiche di Galasso e di Venier-Molinaro, relative all'uso del fucile e alle condizioni in cui l'arma debba essere tenuta.

Infine l'Aula, su proposta di Molinaro, ha approvato lo stralcio di tre emendamenti presentati da Metz, che introducevano nuovi articoli inerenti la materia del personale, nonostante il proponente si fosse dichiarato a contrario.

(segue)