Giunta regolamento: audizioni dirigenti nelle Commissione
(ACON) Trieste, 30 gen - AB - Il presidente del Consiglio
regionale Alessandro Tesini ha presentato alla Giunta per il
regolamento gli indirizzi interpretativi in merito alle
disposizioni che riguardano l'audizione di dirigenti regionali
nelle Commissioni o in altri organismi consiliari a esse
assimilabili, indirizzi che sono stati ampiamente condivisi.
Sulla base dell'articolo 190 del Regolamento interno - nello
specifico del comma 3 - ogni Commissione può in qualunque momento
concordare (anche in via informale) con l'assessore competente
che il dirigente preposto a determinate strutture
dell'Amministrazione regionale venga chiamato a riferire in
Commissione su uno specifico oggetto di competenza della stessa,
sul quale il dirigente sia in grado di fornire elementi
informativi utili all'espletamento delle funzioni della
Commissione.
Nel caso del direttore generale, una tale audizione dovrebbe
essere concordata con il presidente della Regione, dal momento
che tale dirigente opera alle sue dirette dipendenze, a meno che
gli oggetti dell'audizione non riguardino le materie della
pianificazione strategica, programmazione, controllo e
statistica, nel qual caso l'audizione dovrà essere concordata con
l'assessore competente.
Solo qualora non fosse possibile raggiungere l'accordo con
l'assessore competente in merito all'audizione del dirigente, la
Commissione dovrà ricorrere al procedimento aggravato previsto
dal comma 4 dello stesso articolo 190, proponendo all'Assemblea
di chiedere al presidente della Regione l'audizione del dirigente
sull'oggetto di sua competenza e da essa individuato. In tal
caso, l'eventuale voto favorevole dell'Assemblea servirà a
superare il veto posto dall'assessore all'audizione del
dirigente, chiamando in causa il presidente della Regione e
impegnandolo, sul piano del rapporto fiduciario che lo lega al
Consiglio (o meglio alla maggioranza consiliare che lo sostiene),
a dare le necessarie disposizioni affinché il dirigente preposto
alla struttura amministrativa competente si presenti davanti alla
Commissione entro il termine fissato dalla legge statutaria per
fornire le informazioni richieste.