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Giunta regolamento: audizioni dirigenti nelle Commissione

30.01.2008
14:12
(ACON) Trieste, 30 gen - AB - Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Tesini ha presentato alla Giunta per il regolamento gli indirizzi interpretativi in merito alle disposizioni che riguardano l'audizione di dirigenti regionali nelle Commissioni o in altri organismi consiliari a esse assimilabili, indirizzi che sono stati ampiamente condivisi.

Sulla base dell'articolo 190 del Regolamento interno - nello specifico del comma 3 - ogni Commissione può in qualunque momento concordare (anche in via informale) con l'assessore competente che il dirigente preposto a determinate strutture dell'Amministrazione regionale venga chiamato a riferire in Commissione su uno specifico oggetto di competenza della stessa, sul quale il dirigente sia in grado di fornire elementi informativi utili all'espletamento delle funzioni della Commissione.

Nel caso del direttore generale, una tale audizione dovrebbe essere concordata con il presidente della Regione, dal momento che tale dirigente opera alle sue dirette dipendenze, a meno che gli oggetti dell'audizione non riguardino le materie della pianificazione strategica, programmazione, controllo e statistica, nel qual caso l'audizione dovrà essere concordata con l'assessore competente.

Solo qualora non fosse possibile raggiungere l'accordo con l'assessore competente in merito all'audizione del dirigente, la Commissione dovrà ricorrere al procedimento aggravato previsto dal comma 4 dello stesso articolo 190, proponendo all'Assemblea di chiedere al presidente della Regione l'audizione del dirigente sull'oggetto di sua competenza e da essa individuato. In tal caso, l'eventuale voto favorevole dell'Assemblea servirà a superare il veto posto dall'assessore all'audizione del dirigente, chiamando in causa il presidente della Regione e impegnandolo, sul piano del rapporto fiduciario che lo lega al Consiglio (o meglio alla maggioranza consiliare che lo sostiene), a dare le necessarie disposizioni affinché il dirigente preposto alla struttura amministrativa competente si presenti davanti alla Commissione entro il termine fissato dalla legge statutaria per fornire le informazioni richieste.