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Corecom: le regole sui sondaggi elettorali

18.02.2008
13:13
(ACON) Trieste, 18 feb - COM/DT - L'utilizzo dei sondaggi sui media, soprattutto in periodo elettorale, deve essere particolarmente sorvegliato, proprio per l'utilizzo - non solo conoscitivo ma anche propagandistico - che se ne può fare.

Proprio per questo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha richiamato le emittenti televisive, quelle radiofoniche e le testate giornalistiche al rispetto della normativa in materia di sondaggi. Chiunque divulghi risultati di sondaggi politici ed elettorali, anche se parziali, all'interno di una notizia, deve sempre precisare le modalità con cui il sondaggio è stato realizzato (ai sensi dell'art. 8 della legge 28/00). Questa è la condizione essenziale per la sua stessa diffusione (per maggiori dettagli consultare l'indirizzo www.agcom.it).

Qualora tali precisazioni non siano state date all'atto della diffusione della notizia del sondaggio, gli organi di stampa dovranno dare - entro 24 ore - quelle precisazioni integrative richieste dalla legge; oppure saranno tenuti a diffondere la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.

Il Corecom ricorda, infine, che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi elettorali, anche se effettuati anteriormente a tale periodo. L'Autorità precisa che tale divieto si applica nei confronti di qualsiasi soggetto, anche politico.

Il Corecom rimane comunque a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.