Corecom: le regole sui sondaggi elettorali
(ACON) Trieste, 18 feb - COM/DT - L'utilizzo dei sondaggi sui
media, soprattutto in periodo elettorale, deve essere
particolarmente sorvegliato, proprio per l'utilizzo - non solo
conoscitivo ma anche propagandistico - che se ne può fare.
Proprio per questo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Agcom) ha richiamato le emittenti televisive, quelle
radiofoniche e le testate giornalistiche al rispetto della
normativa in materia di sondaggi. Chiunque divulghi risultati di
sondaggi politici ed elettorali, anche se parziali, all'interno
di una notizia, deve sempre precisare le modalità con cui il
sondaggio è stato realizzato (ai sensi dell'art. 8 della legge
28/00). Questa è la condizione essenziale per la sua stessa
diffusione (per maggiori dettagli consultare l'indirizzo
www.agcom.it).
Qualora tali precisazioni non siano state date all'atto della
diffusione della notizia del sondaggio, gli organi di stampa
dovranno dare - entro 24 ore - quelle precisazioni integrative
richieste dalla legge; oppure saranno tenuti a diffondere la
precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle
prescrizioni di legge.
Il Corecom ricorda, infine, che nei quindici giorni precedenti la
data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di
voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati
di sondaggi elettorali, anche se effettuati anteriormente a tale
periodo. L'Autorità precisa che tale divieto si applica nei
confronti di qualsiasi soggetto, anche politico.
Il Corecom rimane comunque a disposizione per qualsiasi
informazione o chiarimento.