+++ sostituzione notizia +++ Regole sondaggi elettorali
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Corecom: le regole sui sondaggi elettorali
(ACON) Trieste, 18 feb - COM/AB - La divulgazione dei sondaggi
sui media, soprattutto in periodo elettorale, deve essere
particolarmente sorvegliata, proprio per l'utilizzo, non solo
conoscitivo ma anche propagandistico, che se ne può fare.
Proprio per questo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Agcom) ha richiamato le emittenti televisive e radiofoniche e le
testate giornalistiche al rispetto della normativa in materia di
sondaggi, soprattutto con riferimento al periodo elettorale.
Chiunque divulghi risultati di sondaggi politici ed elettorali,
anche se parziali, all'interno di una notizia, deve sempre
precisare le modalità con cui il sondaggio è stato realizzato (ai
sensi dell'art. 8 della legge 28/00), e che rimane condizione
essenziale per la sua diffusione (per maggiori dettagli
consultare l'indirizzo www.agcom.it). Qualora tali precisazioni
non siano state date all'atto della diffusione della notizia del
sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono dare, entro
24 ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge; oppure
sono tenuti a diffondere la precisazione che si tratta di
sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.
Il Corecom ricorda infine che, nei quindici giorni precedenti la
data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di
voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i
risultati di sondaggi elettorali anche se effettuati
anteriormente a tale periodo. L'Autorità precisa che tale divieto
si applica nei confronti di qualsiasi soggetto, anche politico.
Il Corecom FVG rimane comunque a disposizione per qualsiasi
informazione o chiarimento.