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IV Comm: illustrazione pdl riforma edilizia e paesaggio

17.09.2008
12:40
(ACON) Trieste, 17 set - RC - I consiglieri regionali Daniele Galasso (PdL), Danilo Narduzzi (LN), Edoardo Sasco (UDC) e Roberto Asquini (Misto) hanno portato all'attenzione della IV Commissione consiliare una proposta di legge atta a modificare l'attività urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio previste nella LR 5 del 2007.

Il presidente Alessandro Colautti (PdL) ha prima dato la parola all'assessore alla Pianificazione territoriale, Federica Seganti, che ha parlato in termini di ridefinizione della materia quale potestà legislativa primaria della Regione, e di bisogno di addivenire ad un testo unico che preveda un Piano territoriale regionale (PTR) strategico, diverso da quello previsto oggi, che entra troppo nel dettaglio per certi aspetti mentre è carente in altri. I Comuni devono avere più autonomia e flessibilità - ha aggiunto la Seganti. La Giunta sta predisponendo un codice regionale dell'edilizia che sarà pronto entro la fine dell'anno e sostituirà la parte inerente l'attività edilizia prevista nella LR 5/2007. Per quanto attiene il paesaggio, invece, non avendo la Regione potestà primaria sulla materia, si sta attendendo una modifica nazionale al codice Urbani, cosa che riporterà semplificazione alle procedure di approvazione dei Piani. Riteniamo - ha chiosato l'assessore - che PTR e modifica della legge urbanistica debbano andare di pari passo per non avere buchi legislativi, perciò ci impegniamo a portare a compimento il PTR entro il 2009.

Gli operatori del settore - ha aggiunto il primo firmatario della proposta di legge 18, Galasso - hanno segnalato alcuni problemi per rendere operativa la LR 5/2007, in particolare sull'adeguamento al PTR da parte dei Comuni. La disciplina transitoria inserita nel progetto presentato alla IV Commissione è suddivisa in quattro articoli: il primo introduce nella 5/2007 gli articoli 63 bis, 63 ter e 63 quater relativi agli strumenti urbanistici generali comunali; il secondo coordina le recenti modifiche alla materia collegate agli strumenti attuativi, sopprime l'intervento sostitutivo regionale in materia di rapporti annuali sullo stato del territorio e si presta ad ulteriori specifiche della 5/2007; gli articoli 3 e 4 reintroducono le disposizioni per i Piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC) di iniziativa pubblica e privata previsti dai vigenti strumenti urbanistici generali comunali, e attualmente contenute nel Regolamento di attuazione della LR 5/2007.

Più nel dettaglio, l'articolo 63 bis prevede l'ampliamento degli interventi ammissibili nelle zone sottoposte a vincolo di non edificabilità, salvo espliciti divieti, con espressa previsione non solo degli interventi di manutenzione ordinaria (art. 30, comma 3, LR 52/1991) ma anche di manutenzione straordinaria. Viene altresì ampliata la quota percentuale della flessibilità concessa allo strumento urbanistico al fine di consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano. Il 63 ter introduce le validità temporali e di salvaguardia degli strumenti urbanistici generali nel regime transitorio previsto dall'articolo 63 bis. L'articolo 63 quater colma una lacuna della LR 5/2007 in tema di strumenti attuativi dove non dispone la possibilità o meno, da parte dei PRPC, di costituire variante anche allo strumento urbanistico generale (PRGC) nei limiti della flessibilità del medesimo.

Le sostituzioni ulteriori contenute nell'articolo 2 della proposta di legge riguardano, tra l'altro, la sostituzione dell'articolo 41 (monitoraggio dei certificati di regolarità contributiva in edilizia) della LR 5/2007 al fine di adeguarlo alla normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (si prevede il deposito del DURC all'inizio dei lavori e non più con cadenza semestrale); all'art. 47 la prescrizione in materia di progettazione di edifici viene riportata alla più estensiva previsione statuale che ammette, oltre all'ascensore, anche impianti a servoscala e simili; sono ripristinate le previsioni di attività edilizia libera ed è inserita la possibilità di presentare DIA in variante prima della fine lavori, tutto come nella LR 52/1991; l'art. 50 viene modificato eliminando l'obbligo del rispetto dei limiti disposti dagli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, in tal modo riportando la norma all'art. 116 sempre della LR 52/1991, ma mantenendo la maggior quota percentuale della dirimente attualmente prevista al 3%; si prevedono deleghe delle funzioni autorizzative in materia paesaggistica in regime transitorio.

Infine, gli articoli 3 e 4 sulle disposizioni per i Piani regolatori particolareggiati comunali hanno lo scopo di ristabilire la quota dei due terzi del valore delle aree e degli edifici del comparto al fine dell'attuazione dei comprensori con aree ed edifici per i quali non si ritenga indispensabile procedere all'espropriazione.

Infine, la Commissione ha stabilito una giornata di audizioni per martedì 23 e ha fissato per mercoledì l'esame dell'articolato (se necessario anche giovedì), per riuscire a portare il testo in Aula nelle sedute dell'1 e 2 ottobre.

(immagini tv)