IV Comm: illustrazione pdl riforma edilizia e paesaggio
(ACON) Trieste, 17 set - RC - I consiglieri regionali Daniele
Galasso (PdL), Danilo Narduzzi (LN), Edoardo Sasco (UDC) e
Roberto Asquini (Misto) hanno portato all'attenzione della IV
Commissione consiliare una proposta di legge atta a modificare
l'attività urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio previste
nella LR 5 del 2007.
Il presidente Alessandro Colautti (PdL) ha prima dato la parola
all'assessore alla Pianificazione territoriale, Federica Seganti,
che ha parlato in termini di ridefinizione della materia quale
potestà legislativa primaria della Regione, e di bisogno di
addivenire ad un testo unico che preveda un Piano territoriale
regionale (PTR) strategico, diverso da quello previsto oggi, che
entra troppo nel dettaglio per certi aspetti mentre è carente in
altri. I Comuni devono avere più autonomia e flessibilità - ha
aggiunto la Seganti. La Giunta sta predisponendo un codice
regionale dell'edilizia che sarà pronto entro la fine dell'anno e
sostituirà la parte inerente l'attività edilizia prevista nella
LR 5/2007. Per quanto attiene il paesaggio, invece, non avendo la
Regione potestà primaria sulla materia, si sta attendendo una
modifica nazionale al codice Urbani, cosa che riporterà
semplificazione alle procedure di approvazione dei Piani.
Riteniamo - ha chiosato l'assessore - che PTR e modifica della
legge urbanistica debbano andare di pari passo per non avere
buchi legislativi, perciò ci impegniamo a portare a compimento il
PTR entro il 2009.
Gli operatori del settore - ha aggiunto il primo firmatario della
proposta di legge 18, Galasso - hanno segnalato alcuni problemi
per rendere operativa la LR 5/2007, in particolare
sull'adeguamento al PTR da parte dei Comuni. La disciplina
transitoria inserita nel progetto presentato alla IV Commissione
è suddivisa in quattro articoli: il primo introduce nella 5/2007
gli articoli 63 bis, 63 ter e 63 quater relativi agli strumenti
urbanistici generali comunali; il secondo coordina le recenti
modifiche alla materia collegate agli strumenti attuativi,
sopprime l'intervento sostitutivo regionale in materia di
rapporti annuali sullo stato del territorio e si presta ad
ulteriori specifiche della 5/2007; gli articoli 3 e 4
reintroducono le disposizioni per i Piani regolatori
particolareggiati comunali (PRPC) di iniziativa pubblica e
privata previsti dai vigenti strumenti urbanistici generali
comunali, e attualmente contenute nel Regolamento di attuazione
della LR 5/2007.
Più nel dettaglio, l'articolo 63 bis prevede l'ampliamento degli
interventi ammissibili nelle zone sottoposte a vincolo di non
edificabilità, salvo espliciti divieti, con espressa previsione
non solo degli interventi di manutenzione ordinaria (art. 30,
comma 3, LR 52/1991) ma anche di manutenzione straordinaria.
Viene altresì ampliata la quota percentuale della flessibilità
concessa allo strumento urbanistico al fine di consentire
l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano. Il 63 ter
introduce le validità temporali e di salvaguardia degli strumenti
urbanistici generali nel regime transitorio previsto
dall'articolo 63 bis.
L'articolo 63 quater colma una lacuna della LR 5/2007 in tema di
strumenti attuativi dove non dispone la possibilità o meno, da
parte dei PRPC, di costituire variante anche allo strumento
urbanistico generale (PRGC) nei limiti della flessibilità del
medesimo.
Le sostituzioni ulteriori contenute nell'articolo 2 della
proposta di legge riguardano, tra l'altro, la sostituzione
dell'articolo 41 (monitoraggio dei certificati di regolarità
contributiva in edilizia) della LR 5/2007 al fine di adeguarlo
alla normativa statale in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (si prevede il deposito del DURC
all'inizio dei lavori e non più con cadenza semestrale); all'art.
47 la prescrizione in materia di progettazione di edifici viene
riportata alla più estensiva previsione statuale che ammette,
oltre all'ascensore, anche impianti a servoscala e simili; sono
ripristinate le previsioni di attività edilizia libera ed è
inserita la possibilità di presentare DIA in variante prima della
fine lavori, tutto come nella LR 52/1991; l'art. 50 viene
modificato eliminando l'obbligo del rispetto dei limiti disposti
dagli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, in tal modo
riportando la norma all'art. 116 sempre della LR 52/1991, ma
mantenendo la maggior quota percentuale della dirimente
attualmente prevista al 3%; si prevedono deleghe delle funzioni
autorizzative in materia paesaggistica in regime transitorio.
Infine, gli articoli 3 e 4 sulle disposizioni per i Piani
regolatori particolareggiati comunali hanno lo scopo di
ristabilire la quota dei due terzi del valore delle aree e degli
edifici del comparto al fine dell'attuazione dei comprensori con
aree ed edifici per i quali non si ritenga indispensabile
procedere all'espropriazione.
Infine, la Commissione ha stabilito una giornata di audizioni per
martedì 23 e ha fissato per mercoledì l'esame dell'articolato (se
necessario anche giovedì), per riuscire a portare il testo in
Aula nelle sedute dell'1 e 2 ottobre.
(immagini tv)