CR: ceneri, relazione unica Ciani e Lupieri (6)
(ACON) Trieste, 30 set - ET - Approda in Aula la proposta di
legge regionale sulla destinazione delle ceneri da cremazione. La
relazione è unica e porta la firma di Paolo Ciani (PdL) e Sergio
Lupieri (PD).
Il provvedimento origina delle proposte depositate durante la
scorsa legislatura e unificate tramite un comitato ristretto,
dopo una lunga ed esaustiva tornata di audizioni. Attualmente
porta la firma dei consiglieri del PdL Ciani, Massimo Blasoni,
Antonio Pedicini e Franco Dal Mas.
Lupieri ha ripercorso la storia delle prassi funerarie - nel 1963
la Chiesa Cattolica permise ai suoi fedeli la cremazione - e le
percentuali europee di tale pratica (in Italia circa all'8%, 18%
in Austria, 17% in Spagna, 47% in Slovenia, ben 72% in Gran
Bretagna e 76% nella Repubblica Ceca) Ciani e Lupieri rilevano
che la materia è complessa sotto l'aspetto giuridico, toccata
dalla riforma del Titolo V della Costituzione e con la normativa
statale incompleta e oscura in alcune sue disposizioni.
Altre Regioni hanno recentemente approvato leggi in materia e il
provvedimento in discussione mira a colmare la lacuna legislativa
statale, per garantire ai cittadini del Friuli Venezia Giulia la
possibilità di avvalersi della pratica della dispersione delle
ceneri, visto anche il notevole aumento della domanda in tal
senso. Ciani ha rimarcato tale argomento con dati. La presenza in
regione di soli due forni crematori genera liste d'attesa molto
lunghe.
I relatori hanno anche segnalato gli altri motivi che hanno
portato a questa proposta: limitare l'esigenza dei Comuni di
ampliare le sedi cimiteriali e offrire, a quanti scelgono la
cremazione, di poterlo fare più facilmente e a costi meno
onerosi.
Il provvedimento contiene due novità: la possibilità di
utilizzare feretri ecologici e la facoltà di esprimere la volontà
di avvalersi di tale pratica anche tramite l'anagrafe.
La norma si compone di 13 articoli. Dopo le finalità di
salvaguardia della libera scelta della cremazione (art. 1),
l'articolo 2 interviene sull'affidamento e sulla dispersione
delle ceneri, autorizzata dal Comune e si esprime sulla volontà
del defunto e sulle modalità di libera scelta.
L'articolo 3 indica i luoghi e le modalità della dispersione
delle ceneri, mentre al 4 sono elencate le modalità di
conservazione delle urne. Disciplina la cremazione dei resti
delle salme inumate o tumulate l'articolo 5, le caratteristiche
dei feretri per cremazione sono trattate al 6. Le targhe che
ricordano le persone cremate da porre nei cimiteri, sono oggetto
dell'articolo 7, l'8 prevede la realizzazione delle strutture del
commiato. I regolamenti comunali saranno predisposti su uno
schema regionale (art.9), al 10 sono stabilite le sanzioni
amministrative, il piano regionale di coordinamento viene
trattato all'11, il 12 promuove l'informazione regionale sulle
pratiche funerarie. La retroattività della legge è prevista
all'articolo 13.
(segue)