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CR: ceneri, relazione unica Ciani e Lupieri (6)

30.09.2008
12:42
(ACON) Trieste, 30 set - ET - Approda in Aula la proposta di legge regionale sulla destinazione delle ceneri da cremazione. La relazione è unica e porta la firma di Paolo Ciani (PdL) e Sergio Lupieri (PD).

Il provvedimento origina delle proposte depositate durante la scorsa legislatura e unificate tramite un comitato ristretto, dopo una lunga ed esaustiva tornata di audizioni. Attualmente porta la firma dei consiglieri del PdL Ciani, Massimo Blasoni, Antonio Pedicini e Franco Dal Mas.

Lupieri ha ripercorso la storia delle prassi funerarie - nel 1963 la Chiesa Cattolica permise ai suoi fedeli la cremazione - e le percentuali europee di tale pratica (in Italia circa all'8%, 18% in Austria, 17% in Spagna, 47% in Slovenia, ben 72% in Gran Bretagna e 76% nella Repubblica Ceca) Ciani e Lupieri rilevano che la materia è complessa sotto l'aspetto giuridico, toccata dalla riforma del Titolo V della Costituzione e con la normativa statale incompleta e oscura in alcune sue disposizioni.

Altre Regioni hanno recentemente approvato leggi in materia e il provvedimento in discussione mira a colmare la lacuna legislativa statale, per garantire ai cittadini del Friuli Venezia Giulia la possibilità di avvalersi della pratica della dispersione delle ceneri, visto anche il notevole aumento della domanda in tal senso. Ciani ha rimarcato tale argomento con dati. La presenza in regione di soli due forni crematori genera liste d'attesa molto lunghe.

I relatori hanno anche segnalato gli altri motivi che hanno portato a questa proposta: limitare l'esigenza dei Comuni di ampliare le sedi cimiteriali e offrire, a quanti scelgono la cremazione, di poterlo fare più facilmente e a costi meno onerosi. Il provvedimento contiene due novità: la possibilità di utilizzare feretri ecologici e la facoltà di esprimere la volontà di avvalersi di tale pratica anche tramite l'anagrafe.

La norma si compone di 13 articoli. Dopo le finalità di salvaguardia della libera scelta della cremazione (art. 1), l'articolo 2 interviene sull'affidamento e sulla dispersione delle ceneri, autorizzata dal Comune e si esprime sulla volontà del defunto e sulle modalità di libera scelta. L'articolo 3 indica i luoghi e le modalità della dispersione delle ceneri, mentre al 4 sono elencate le modalità di conservazione delle urne. Disciplina la cremazione dei resti delle salme inumate o tumulate l'articolo 5, le caratteristiche dei feretri per cremazione sono trattate al 6. Le targhe che ricordano le persone cremate da porre nei cimiteri, sono oggetto dell'articolo 7, l'8 prevede la realizzazione delle strutture del commiato. I regolamenti comunali saranno predisposti su uno schema regionale (art.9), al 10 sono stabilite le sanzioni amministrative, il piano regionale di coordinamento viene trattato all'11, il 12 promuove l'informazione regionale sulle pratiche funerarie. La retroattività della legge è prevista all'articolo 13.

(segue)