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LN: Narduzzi, dubbi sulla Carta famiglia per gli stranieri

25.02.2009
12:21
(ACON) Trieste, 25 feb - COM/RC - Con l'articolo 10 della legge regionale 11/2006 è stata istituita la Carta famiglia, uno strumento per la promozione e il sostegno dei genitori (genitore con figli a carico, genitore separato o divorziato che ha cura dell'ordinaria gestione del figlio, genitori adottivi o affidatari) attraverso l'accesso a una serie di benefici attivati dalla Regione o dai Comuni. Il regolamento per l'attuazione della Carta famiglia risale all'ottobre del 2007 e individua i soggetti beneficiari nonché l'intensità dei benefici a cui si ha diritto (tre fasce) in considerazione della condizione economica del nucleo familiare, certificata dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e del numero di figli a carico. Il cittadino che desidera ottenere la Carta famiglia deve, quindi, esibire l'attestazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva sul numero di figli a carico.

I problemi nascono a questo punto - si evince dall'interpellanza scritta alla Giunta Tondo dal capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, Danilo Narduzzi. Ciò perché gli uffici dell'anagrafe comunale attribuiscono lo stato civile di "figlio" ai figli dei cittadini extracomunitari previa traduzione ufficiale dell'atto di nascita originale, legalizzata dall'ambasciata; in caso di mancata presentazione della documentazione necessaria, i dichiarati figli vengono iscritti nello stato di famiglia del richiedente non come tali, ma come "conviventi". E ai Comuni è stato spiegato, attraverso una nota interpretativa, che la Carta famiglia potrà essere rilasciata anche per questi ultimi.

La nota, però - fa presente Narduzzi - non considera che i cittadini extracomunitari che abbiano superato i 14 anni di età ottengono il rilascio del permesso di soggiorno individuale dal quale non è possibile ottenere alcuna informazione riguardante lo stato di famiglia. Inoltre, il nullaosta al ricongiungimento familiare è rilasciato dalle questure o dagli sportelli unici per l'immigrazione sulla base dell'autocertificazione del richiedente, solo in un secondo momento verificata da parte dell'ambasciata italiana presso lo Stato estero di appartenenza del richiedente.

Ecco che, per il rappresentante del Carroccio, l'interpretazione fornita dal Servizio politiche per la famiglia viola la normativa vigente in materia di stato civile e anagrafe, di esclusiva competenza legislativa dello Stato, in quanto riconosce lo status di figlio oltre i limiti previsti dalla legge. Non solo, perché non considera che i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia non possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive se relative a stati, fatti e qualità personali documentate mediante certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero e/o dalle autorità consolari italiane.

Ciò che Narduzzi chiede, allora, al presidente Tondo è di fornire alle Amministrazioni comunali una interpretazione legittima della legge regionale 11/2006 nonché del relativo regolamento di attuazione. Il fine è quello di evitare indebite erogazioni di denaro pubblico a cittadini stranieri.