LN: Narduzzi, dubbi sulla Carta famiglia per gli stranieri
(ACON) Trieste, 25 feb - COM/RC - Con l'articolo 10 della legge
regionale 11/2006 è stata istituita la Carta famiglia, uno
strumento per la promozione e il sostegno dei genitori (genitore
con figli a carico, genitore separato o divorziato che ha cura
dell'ordinaria gestione del figlio, genitori adottivi o
affidatari) attraverso l'accesso a una serie di benefici attivati
dalla Regione o dai Comuni. Il regolamento per l'attuazione della
Carta famiglia risale all'ottobre del 2007 e individua i soggetti
beneficiari nonché l'intensità dei benefici a cui si ha diritto
(tre fasce) in considerazione della condizione economica del
nucleo familiare, certificata dall'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) e del numero di figli a carico. Il
cittadino che desidera ottenere la Carta famiglia deve, quindi,
esibire l'attestazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva sul
numero di figli a carico.
I problemi nascono a questo punto - si evince dall'interpellanza
scritta alla Giunta Tondo dal capogruppo della Lega Nord in
Consiglio regionale, Danilo Narduzzi. Ciò perché gli uffici
dell'anagrafe comunale attribuiscono lo stato civile di "figlio"
ai figli dei cittadini extracomunitari previa traduzione
ufficiale dell'atto di nascita originale, legalizzata
dall'ambasciata; in caso di mancata presentazione della
documentazione necessaria, i dichiarati figli vengono iscritti
nello stato di famiglia del richiedente non come tali, ma come
"conviventi". E ai Comuni è stato spiegato, attraverso una nota
interpretativa, che la Carta famiglia potrà essere rilasciata
anche per questi ultimi.
La nota, però - fa presente Narduzzi - non considera che i
cittadini extracomunitari che abbiano superato i 14 anni di età
ottengono il rilascio del permesso di soggiorno individuale dal
quale non è possibile ottenere alcuna informazione riguardante lo
stato di famiglia. Inoltre, il nullaosta al ricongiungimento
familiare è rilasciato dalle questure o dagli sportelli unici per
l'immigrazione sulla base dell'autocertificazione del
richiedente, solo in un secondo momento verificata da parte
dell'ambasciata italiana presso lo Stato estero di appartenenza
del richiedente.
Ecco che, per il rappresentante del Carroccio, l'interpretazione
fornita dal Servizio politiche per la famiglia viola la normativa
vigente in materia di stato civile e anagrafe, di esclusiva
competenza legislativa dello Stato, in quanto riconosce lo status
di figlio oltre i limiti previsti dalla legge. Non solo, perché
non considera che i cittadini extracomunitari regolarmente
soggiornanti in Italia non possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive se relative a stati, fatti e qualità personali
documentate mediante certificati o attestazioni rilasciati dalle
competenti autorità dello Stato estero e/o dalle autorità
consolari italiane.
Ciò che Narduzzi chiede, allora, al presidente Tondo è di fornire
alle Amministrazioni comunali una interpretazione legittima della
legge regionale 11/2006 nonché del relativo regolamento di
attuazione. Il fine è quello di evitare indebite erogazioni di
denaro pubblico a cittadini stranieri.