PdL: presentata proposta legge tutela minoranze tedesche (2)
(ACON) Udine, 11 mar - MPB - Con questo testo - definiti
finalità e principi nei primi due articoli - si promuovono i
rapporti di collaborazione con i Paesi europei e i territori in
cui è storicamente presente la lingua tedesca, in un'ottica di
rafforzamento delle relazioni internazionali e di valorizzazione
delle minoranze di lingua tedesca presenti nella regione (art.3),
e si promuovono e regolano iniziative di collaborazione con le
altre minoranze presenti sul territorio regionale e italiano
(art.4).
E' inoltre previsto che coloro che parlano tedesco nei Comuni
individuati possano rivolgersi agli uffici della Regione e della
Provincia presenti in loco in lingua tedesca (art.5). L'articolo
6 riguarda la tutela di nomi e cognomi e denominazioni secondo
l'uso della lingua corrente tedesca, mentre il 7 prende in
considerazione toponomastica e segnaletica stradale. L'8
disciplina l'suo orale e scritto della lingua tedesca, prevedendo
per i cittadini che nei Comuni indicati la utilizzano
l'istituzione di uno sportello.
Il 9 prevede la facoltà per i comuni di Paluzza e Sauris di
tutelare le due varianti linguistiche, rispettivamente timavese e
saurana. Il 10 regola l'utilizzo della lingua tra soggetti
privati, associazioni e imprese. L'11, sulla tutela e
l'apprendimento della lingua e cultura tedesca, prevede la
realizzazione di iniziative che ne favoriscano l'insegnamento
nelle scuole e, in base all'articolo 12, Regione, Provincia di
Udine e Comuni indicati possono promuovere iniziative di
valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, storico e
artistico di tali minoranze.
Con l'articolo 13 si prevedono interventi per divulgare e
potenziare la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca, mentre l'articolo 14 disciplina gli
organismi di diritto privato e le associazioni riconosciute delle
minoranze; gli articoli 15 e 16 prevedono l'istituzione e i
compiti della Commissione regionale per le minoranze di lingua
tedesca e il 17 istituisce un fondo regionale necessario per
supportare l'attività di tutela nell'ambito territoriale di
pertinenza.
(fine)