II Comm: pdl su coesistenza agricolture, l'articolato (2)
(ACON) Trieste, 19 mar - MPB - Per quanto riguarda
l'articolato, nel primo articolo si precisa che il provvedimento
e le relative norme tecniche di attuazione seguono i criteri
stabiliti da raccomandazione europea (la n. 2003/556/CE) e che,
nello specifico, sono la proporzionalità, la trasparenza e la
scientificità delle misure da intraprendere.
Proprio per verificarne la congruità rispetto al diritto
comunitario, il provvedimento è notificato alla Commissione
europea prima della sua approvazione.
L'articolo 2 riguarda le definizioni ovvero cosa si intenda per
coltivazioni biologiche, transgeniche che fanno uso di organismi
geneticamente modificati e convenzionali, mentre il 3 contiene i
principi e stabilisce che le misure per la gestione della
coesistenza devono corrispondere a criteri di efficienza ed
efficacia economica ed essere proporzionate, evitando che
ciascuna forma di coltivazione si svolga a danno di altre e che
si impongano oneri non necessari a carico degli operatori delle
filiere di produzione.
L'articolo 4 concerne i contributi. La Giunta è autorizzata a
finanziare la realizzazione di studi e ricerche specifiche, la
progettazione e la realizzazione di strutture per lavorare e
conservare separatamente i prodotti ottenuti dai diversi sistemi
produttivi, l'acquisto di attrezzature, e il programma di
divulgazione necessaria a una corretta campagna di
commercializzazione.
Con l'articolo 5 si stabilisce la separazione delle filiere di
produzione, ovvero che i produttori di sementi, gli agricoltori,
gli operatori della trasformazione e della commercializzazione
devono adottare misure per favorire la separazione delle filiere
di produzione, tenendo conto delle esigenze di tracciabilità e di
etichettatura.
Le misure applicative sono elencate all'articolo 6, mentre quello
successivo riguarda le responsabilità.
Con l'articolo 8 si istituisce il Comitato tecnico scientifico in
materia di biotecnologie, si stabilisce la sua composizione e i
suoi compiti. Sanzioni e norme finanziarie sono, infine,
contemplate agli articoli 9 e 10.
(fine)