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II Comm: pdl su coesistenza agricolture, l'articolato (2)

19.03.2009
14:28
(ACON) Trieste, 19 mar - MPB - Per quanto riguarda l'articolato, nel primo articolo si precisa che il provvedimento e le relative norme tecniche di attuazione seguono i criteri stabiliti da raccomandazione europea (la n. 2003/556/CE) e che, nello specifico, sono la proporzionalità, la trasparenza e la scientificità delle misure da intraprendere.

Proprio per verificarne la congruità rispetto al diritto comunitario, il provvedimento è notificato alla Commissione europea prima della sua approvazione.

L'articolo 2 riguarda le definizioni ovvero cosa si intenda per coltivazioni biologiche, transgeniche che fanno uso di organismi geneticamente modificati e convenzionali, mentre il 3 contiene i principi e stabilisce che le misure per la gestione della coesistenza devono corrispondere a criteri di efficienza ed efficacia economica ed essere proporzionate, evitando che ciascuna forma di coltivazione si svolga a danno di altre e che si impongano oneri non necessari a carico degli operatori delle filiere di produzione.

L'articolo 4 concerne i contributi. La Giunta è autorizzata a finanziare la realizzazione di studi e ricerche specifiche, la progettazione e la realizzazione di strutture per lavorare e conservare separatamente i prodotti ottenuti dai diversi sistemi produttivi, l'acquisto di attrezzature, e il programma di divulgazione necessaria a una corretta campagna di commercializzazione.

Con l'articolo 5 si stabilisce la separazione delle filiere di produzione, ovvero che i produttori di sementi, gli agricoltori, gli operatori della trasformazione e della commercializzazione devono adottare misure per favorire la separazione delle filiere di produzione, tenendo conto delle esigenze di tracciabilità e di etichettatura.

Le misure applicative sono elencate all'articolo 6, mentre quello successivo riguarda le responsabilità.

Con l'articolo 8 si istituisce il Comitato tecnico scientifico in materia di biotecnologie, si stabilisce la sua composizione e i suoi compiti. Sanzioni e norme finanziarie sono, infine, contemplate agli articoli 9 e 10.

(fine)