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CR: pdl sicurezza, relatore maggioranza Pedicini (2)

01.04.2009
11:41
(ACON) Trieste, 01 apr - RC - Le attuali norme in materia di polizia locale - ha ricordato il relatore di maggioranza Antonio Padicini (PdL), già presidente del Comitato ristretto che ha sintetizzato i quattro provvedimenti all'attenzione della V Commissione - hanno 20 anni e risultano inadeguate. Il testo proposto si articola in quattro Capi, che si occupano, rispettivamente, delle finalità della legge (Capo I), degli strumenti regionali per la sicurezza urbana e territoriale (Capo II), dell'ordinamento della polizia locale (Capo III) e delle disposizioni finali e transitorie (Capo IV).

Guardando agli articoli principali, il 3 istituisce l'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata, volto ad analizzare le politiche di sicurezza e i fenomeni di criminalità, oltre ad avere un ruolo di informazione e valutazione degli interventi di prevenzione e repressione dei crimini.

Nell'articolo 4 l'elenco degli interventi relativi ai progetti locali. Tra questi, il potenziamento delle dotazioni, degli strumenti di collegamento informatico e telematico, di videosorveglianza, l'adeguamento delle sedi e la modernizzazione delle sale operative, le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli, l'installazione di sistemi di sicurezza presso case e chiese, le iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al controllo delle zone a rischio. Sono, poi, definiti i "patti locali" volti all'integrazione tra le azioni di più enti, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale.

L'articolo 5 prevede il coinvolgimento dei volontari, comprese le associazioni combattentistiche e d'arma e le associazioni delle forze dell'ordine. Il responsabile del servizio di polizia locale avrà il compito di predisporre il piano delle attività, con i nomi dei volontari e relativi luoghi d'impiego. Da regolamento sono individuati requisiti, compiti, dotazioni, formazione e assicurazione dei volontari, nonché la disciplina dell'elenco regionale dei volontari per la sicurezza.

Con l'articolo 6 gli enti locali, previa stipula di apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza privata, possono avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate con funzioni ausiliarie di mera vigilanza e prive di autonomia, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato o gli enti competenti. Tali guardie operano sotto la direzione del comandante del Corpo o del responsabile del servizio di polizia locale, per esigenze che riguardano esclusivamente possibili danni o disagi al patrimonio e alla quiete pubblici, nonché ogni volta si ravvisino situazioni di pericolo.

L'articolo 7 prevede incentivi per l'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza, e contribuzioni a rimborso parziale di danni subiti a seguito di atti criminosi.

Sulla base dell'articolo 10, i Comuni e le Province istituiscono i Corpi di polizia locale. Al fine di assicurare omogeneità, sono previsti degli standard di operatività relativi alle strutture, che dovranno constare di almeno una unità operativa ogni mille residenti e di un numero minimo di ore giornaliere di servizio, con un'attività svolta ogni giorno dell'anno. Anche il personale della polizia locale non potrà fruire del part-time, già operante per le Forze di Polizia dello Stato; la trasformazione a tempo pieno di tutti i rapporti di lavoro dovrà avvenire entro due anni.

L'articolo 12 pone come principio la collaborazione della polizia locale con le forze di polizia dello Stato, il Corpo forestale regionale e la Protezione civile. Prevede la costituzione, presso la struttura regionale competente, di un'Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale con competenza sull'intera regione. La definizione della composizione, modalità di attivazione e i compiti sono demandati ad apposito regolamento.

L'articolo 14 contiene i principi dello svolgimento associato del servizio di polizia locale; nel 15 è previsto che il comandante del corpo non rivesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

L'articolo 18 demanda a un regolamento regionale l'individuazione degli strumenti di autotutela e ai regolamenti dei corpi o servizi di polizia locale la disciplina del loro utilizzo. La polizia locale sarà sempre dotata di manette e si stabilisce quando i servizi sono svolti con l'arma di ordinanza.

L'articolo 20 istituisce la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia per l'organizzazione di corsi-concorso e di corsi di formazione di base, di qualificazione professionale e di formazione per comandanti. E' stata stralciata la possibilità di avvalersi dell'Associazione scuola di polizia municipale di Trento.

La composizione del Comitato tecnico regionale per la polizia locale è disciplinato dall'articolo 22 e prevede la presidenza in capo al direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale e la vicepresidenza in capo al comandante del corpo di polizia locale del Comune capoluogo di Regione.

L'articolo 23 che istituisce il 20 gennaio quale giornata della polizia locale

L'articolo 26 concede 24 mesi per l'adeguamento dei regolamenti degli enti locali alle disposizioni della legge. Tale adeguamento è condizione per accedere ai finanziamenti.

(segue)