CR: pdl sicurezza, relatore maggioranza Pedicini (2)
(ACON) Trieste, 01 apr - RC - Le attuali norme in materia di
polizia locale - ha ricordato il relatore di maggioranza Antonio
Padicini (PdL), già presidente del Comitato ristretto che ha
sintetizzato i quattro provvedimenti all'attenzione della V
Commissione - hanno 20 anni e risultano inadeguate. Il testo
proposto si articola in quattro Capi, che si occupano,
rispettivamente, delle finalità della legge (Capo I), degli
strumenti regionali per la sicurezza urbana e territoriale (Capo
II), dell'ordinamento della polizia locale (Capo III) e delle
disposizioni finali e transitorie (Capo IV).
Guardando agli articoli principali, il 3 istituisce
l'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata, volto ad
analizzare le politiche di sicurezza e i fenomeni di criminalità,
oltre ad avere un ruolo di informazione e valutazione degli
interventi di prevenzione e repressione dei crimini.
Nell'articolo 4 l'elenco degli interventi relativi ai progetti
locali. Tra questi, il potenziamento delle dotazioni, degli
strumenti di collegamento informatico e telematico, di
videosorveglianza, l'adeguamento delle sedi e la modernizzazione
delle sale operative, le iniziative di prevenzione e sostegno
finalizzate alla tutela delle fasce più deboli, l'installazione
di sistemi di sicurezza presso case e chiese, le iniziative
finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al
controllo delle zone a rischio. Sono, poi, definiti i "patti
locali" volti all'integrazione tra le azioni di più enti, ferme
restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale.
L'articolo 5 prevede il coinvolgimento dei volontari, comprese le
associazioni combattentistiche e d'arma e le associazioni delle
forze dell'ordine. Il responsabile del servizio di polizia locale
avrà il compito di predisporre il piano delle attività, con i
nomi dei volontari e relativi luoghi d'impiego. Da regolamento
sono individuati requisiti, compiti, dotazioni, formazione e
assicurazione dei volontari, nonché la disciplina dell'elenco
regionale dei volontari per la sicurezza.
Con l'articolo 6 gli enti locali, previa stipula di apposite
convenzioni con gli istituti di vigilanza privata, possono
avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate con
funzioni ausiliarie di mera vigilanza e prive di autonomia,
finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale,
le forze di polizia dello Stato o gli enti competenti. Tali
guardie operano sotto la direzione del comandante del Corpo o del
responsabile del servizio di polizia locale, per esigenze che
riguardano esclusivamente possibili danni o disagi al patrimonio
e alla quiete pubblici, nonché ogni volta si ravvisino situazioni
di pericolo.
L'articolo 7 prevede incentivi per l'installazione di impianti di
allarme e dispositivi di sicurezza, e contribuzioni a rimborso
parziale di danni subiti a seguito di atti criminosi.
Sulla base dell'articolo 10, i Comuni e le Province istituiscono
i Corpi di polizia locale. Al fine di assicurare omogeneità, sono
previsti degli standard di operatività relativi alle strutture,
che dovranno constare di almeno una unità operativa ogni mille
residenti e di un numero minimo di ore giornaliere di servizio,
con un'attività svolta ogni giorno dell'anno. Anche il personale
della polizia locale non potrà fruire del part-time, già operante
per le Forze di Polizia dello Stato; la trasformazione a tempo
pieno di tutti i rapporti di lavoro dovrà avvenire entro due
anni.
L'articolo 12 pone come principio la collaborazione della polizia
locale con le forze di polizia dello Stato, il Corpo forestale
regionale e la Protezione civile. Prevede la costituzione, presso
la struttura regionale competente, di un'Unità di coordinamento
organizzativo della polizia locale con competenza sull'intera
regione. La definizione della composizione, modalità di
attivazione e i compiti sono demandati ad apposito regolamento.
L'articolo 14 contiene i principi dello svolgimento associato del
servizio di polizia locale; nel 15 è previsto che il comandante
del corpo non rivesta la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria.
L'articolo 18 demanda a un regolamento regionale l'individuazione
degli strumenti di autotutela e ai regolamenti dei corpi o
servizi di polizia locale la disciplina del loro utilizzo. La
polizia locale sarà sempre dotata di manette e si stabilisce
quando i servizi sono svolti con l'arma di ordinanza.
L'articolo 20 istituisce la Scuola per la polizia locale del
Friuli Venezia Giulia per l'organizzazione di corsi-concorso e di
corsi di formazione di base, di qualificazione professionale e di
formazione per comandanti. E' stata stralciata la possibilità di
avvalersi dell'Associazione scuola di polizia municipale di
Trento.
La composizione del Comitato tecnico regionale per la polizia
locale è disciplinato dall'articolo 22 e prevede la presidenza in
capo al direttore della struttura regionale competente in materia
di polizia locale e la vicepresidenza in capo al comandante del
corpo di polizia locale del Comune capoluogo di Regione.
L'articolo 23 che istituisce il 20 gennaio quale giornata della
polizia locale
L'articolo 26 concede 24 mesi per l'adeguamento dei regolamenti
degli enti locali alle disposizioni della legge. Tale adeguamento
è condizione per accedere ai finanziamenti.
(segue)