V Comm: illustrata pdl istituzione Garante minori
(ACON) Trieste, 26 mag - MPB - Illustrata in V Commissione la
proposta di legge firmata da IdV-Citt, SA e PD per l'istituzione
del Garante regionale per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, inteso non come riproposizione della figura del
Tutore dei minori ma come un istituto di garanzia nuovo e
innovativo, di cui altre regioni si sono già dotate.
L'esigenza di affermare i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza attraverso un organismo indipendente e autonomo
nasce dalla Convenzione sui diritti del fanciullo approvata
vent'anni fa a New York e dalla Convenzione europea
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli approvata a Strasburgo
nel gennaio del 1996. L'obiettivo del provvedimento - presentato
anche in vista dell'istituzione, da parte del Governo, del
Garante nazionale - è di dare esisto legislativo a una pluralità
di istanze alle quali in alcuni casi si può e si deve rispondere
appunto con la figura del Garante nazionale, in altri con
funzioni che possono essere esercitate proficuamente solo su
scala regionale.
In un ordinamento fortemente autonomistico come quello del Friuli
Venezia Giulia, che evolve verso il federalismo, la collocazione
delle funzioni tipiche del Garante dev'essere di vicinanza a
problemi e attori della cura e della tutela dei bambini.
Il testo punta a ricondurre la figura del Garante fra quelle
istituzioni di garanzia dei diritti delle persone aventi
connotazione pre-giurisdizionale: non una autorità che censura e
redarguisce pubblicamente, ma un soggetto che promuove, sostiene,
favorisce e coordina i soggetti che operano per affermare i
diritti dei bambini e dei ragazzi. Il suo operare, autonomo nei
confronti dei servizi territoriali e sanitari e dell'autorità
giudiziaria, è orientato principalmente alla promozione dei
diritti dei minori di età attraverso attività di ascolto
(mediazione e segnalazione), rappresentanza (tutori legali) e
facilitazione degli operatori nel lavoro di protezione, cura e
segnalazione.
Una decina di articoli in tutto, per definire gli aspetti
fondativi dell'identità dell'istituzione e, di seguito, le
funzioni e i poteri, i requisiti richiesti per l'elezione, le
modalità di nomina, indennità e incompatibilità ma anche di
revoca, le caratteristiche dell'Ufficio del Garante regionale, la
programmazione della attività e la dotazione finanziaria, la
clausola valutativa in base alla quale il Garante informa il
Consiglio regionale in merito all'attività svolta e ai risultati
raggiunti.
Un'azione, quella del Garante, innanzitutto culturale, di
promozione dei diritti dei minori e di ricerca e analisi rivolta
principalmente agli adulti che di minori si occupano e con loro
si interfacciano; e, poi: di ascolto e rappresentanza dei minori
sottoposti a tutela legale, reperendo e formando tutori legali
volontari; di conciliazione, mediazione e accompagnamento con e
per gli operatori dei servizi sociali e sanitari soprattutto
nelle situazioni di confronto/conflitto con l'Autorità
giudiziaria nei percorsi di protezione e tutela dei minori a
rischio; di monitoraggio e vigilanza intesi come accompagnamento
e, pertanto, basati su linee guida condivise e orientamenti
operativi messi a disposizione di Regione e Enti locali. Una
figura, nell'intenzione dei proponenti, da non sovrapporre a
figure e uffici che già esistono.