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V Comm: illustrata pdl istituzione Garante minori

26.05.2009
18:30
(ACON) Trieste, 26 mag - MPB - Illustrata in V Commissione la proposta di legge firmata da IdV-Citt, SA e PD per l'istituzione del Garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, inteso non come riproposizione della figura del Tutore dei minori ma come un istituto di garanzia nuovo e innovativo, di cui altre regioni si sono già dotate.

L'esigenza di affermare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso un organismo indipendente e autonomo nasce dalla Convenzione sui diritti del fanciullo approvata vent'anni fa a New York e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli approvata a Strasburgo nel gennaio del 1996. L'obiettivo del provvedimento - presentato anche in vista dell'istituzione, da parte del Governo, del Garante nazionale - è di dare esisto legislativo a una pluralità di istanze alle quali in alcuni casi si può e si deve rispondere appunto con la figura del Garante nazionale, in altri con funzioni che possono essere esercitate proficuamente solo su scala regionale.

In un ordinamento fortemente autonomistico come quello del Friuli Venezia Giulia, che evolve verso il federalismo, la collocazione delle funzioni tipiche del Garante dev'essere di vicinanza a problemi e attori della cura e della tutela dei bambini. Il testo punta a ricondurre la figura del Garante fra quelle istituzioni di garanzia dei diritti delle persone aventi connotazione pre-giurisdizionale: non una autorità che censura e redarguisce pubblicamente, ma un soggetto che promuove, sostiene, favorisce e coordina i soggetti che operano per affermare i diritti dei bambini e dei ragazzi. Il suo operare, autonomo nei confronti dei servizi territoriali e sanitari e dell'autorità giudiziaria, è orientato principalmente alla promozione dei diritti dei minori di età attraverso attività di ascolto (mediazione e segnalazione), rappresentanza (tutori legali) e facilitazione degli operatori nel lavoro di protezione, cura e segnalazione.

Una decina di articoli in tutto, per definire gli aspetti fondativi dell'identità dell'istituzione e, di seguito, le funzioni e i poteri, i requisiti richiesti per l'elezione, le modalità di nomina, indennità e incompatibilità ma anche di revoca, le caratteristiche dell'Ufficio del Garante regionale, la programmazione della attività e la dotazione finanziaria, la clausola valutativa in base alla quale il Garante informa il Consiglio regionale in merito all'attività svolta e ai risultati raggiunti.

Un'azione, quella del Garante, innanzitutto culturale, di promozione dei diritti dei minori e di ricerca e analisi rivolta principalmente agli adulti che di minori si occupano e con loro si interfacciano; e, poi: di ascolto e rappresentanza dei minori sottoposti a tutela legale, reperendo e formando tutori legali volontari; di conciliazione, mediazione e accompagnamento con e per gli operatori dei servizi sociali e sanitari soprattutto nelle situazioni di confronto/conflitto con l'Autorità giudiziaria nei percorsi di protezione e tutela dei minori a rischio; di monitoraggio e vigilanza intesi come accompagnamento e, pertanto, basati su linee guida condivise e orientamenti operativi messi a disposizione di Regione e Enti locali. Una figura, nell'intenzione dei proponenti, da non sovrapporre a figure e uffici che già esistono.