IV Comm: approvato codice edilizia (5)
(ACON) Trieste, 14 ott - ET - La IV Commissione - presidente
Alessandro Colautti (PdL) - ha approvato a maggioranza - a favore
PdL, LN, UDC e Misto, contro PD e SA - il codice regionale
dell'edilizia.
Alle dichiarazioni di voto Daniele Galasso (Pdl) ha plaudito il
fatto che la norma porti al recupero delle competenze regionali
in materia. Per Edoardo Sasco (UDC) è molto apprezzabile lo
sforzo di semplificazione fatto. La volontà di muovere l'economia
in un momento di crisi è la sottolineatura fatta da Danilo
Narduzzi (LN). Sia per Giorgio Brandolin (PD) che per Stefano
Pustetto (SA-SD) i tempi per l'utilizzo delle deroghe del Piano
casa sono troppo lunghi.
In precedenza la Commissione aveva esaminato l'articolato.
All'articolo 35 (deroghe generali agli strumenti urbanistici
comunali per interventi edilizi), sono state ampliate a 200 metri
cubi - prima 150 - le previsioni sugli ampliamenti degli edifici
residenziali situati nella fascia di rispetto della viabilità.
Ribaditi i limiti, imposti anche dalle leggi in materia di tutela
dei beni culturali e del paesaggio e ambientali, delle distanze
minime previste dal codice civile.
All'articolo 36 (interventi in zona agricola) accolte modifiche
che, tra le altre cose, consentono la ristrutturazione di edifici
rustici annessi alle residenze agricole, questo con modifica
della destinazione d'uso in residenza agricola.
Sostituito in toto l'articolo 37, sulle misure per la promozione
del rendimento energetico nell'edilizia, con maggiori specifiche
tecniche. Accolto senza modifiche l'articolo 38 (disposizioni
applicative in materia di ristrutturazione edilizia). Modificato
e riscritto l'articolo 39 (interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente nelle zone residenziali), che ora prevede che
i sottotetti posso essere recuperati a fini abitativi, senza
l'aumento di unità abitative e della sagoma dell'edificio, se ciò
avviene contestualmente e interventi di ristrutturazione o
restauro. Fuori dai centri storici sono ammessi anche interventi
che innalzano il colmo del tetto fino al rispetto dei parametri
sull'areazione e la luminosità, anche aumentando le unità
abitative. Questi interventi possono essere eseguiti solo su
edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge. In
generale, gli interventi di restauro e risanamento conservativo
possono comportare la modifica delle unità abitative se c'è il
parere favorevole delle autorità di tutela del vincolo.
Approvato anche l'articolo 40 (variazioni essenziali) con
modifiche tecniche. Accolti in rapida sequenza gli articoli 41
(misura tolleranza), 42 (vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia) e 43 (vigilanza su opere disciplinate
dall'articolo 10) con un emendamento tecnico, l'articolo 44
(responsabilità del titolare del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attività, del committente, del costruttore e
del direttore dei lavori), 45 (interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali), 46 (interventi di ristrutturazione edilizia in
assenza o in totale difformità del permesso di costruire), 47
(interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di
costruire), 48 (interventi abusivi realizzati su suoli di
proprietà dello Stato o di altri enti pubblici), 49 (permesso di
costruire in sanatoria), 50 (interventi di ristrutturazione
edilizia in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio
attività e sanatoria), 51 (interventi di attività edilizia libera
in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia), 52
(interventi eseguiti in base a permesso annullato), 53
(intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi), 54
(ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione), 55
(mancata apposizione del cartello di cantiere o presentazione
della domanda di agibilità) e 56 (annullamento del permesso di
costruire da parte della Regione). Accolto, con specifiche sui
termini, anche l'articolo 57 (disposizioni transitorie e di
coordinamento con la legge regionale 5/2007).
L'articolo 58 (applicazione delle disposizioni di deroga) con
specifiche sulla non cumulabilità di deroghe, è stato approvato,
insieme al 59 (aggiornamento degli importi delle sanzioni
pecuniarie).
Passato anche il Piano casa divenuto Capo autonomo (Capo VI bis -
disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente). Tra le novità il termine temporale di 5 anni
dall'entrata in vigore della norma, entro il quale i lavori
dovranno essere stati avviati. L'ampliamento consentito è pari al
35% del volume utile dell'esistente pari a 200 metri cubi
massimi, con sopraelevazioni fuori dai centri storici di massimo
2 piani - 6 metri. Gli ampliamenti non posso portare all'aumento
delle unità immobiliari. Per gli edifici produttivi il massimo
dell'ampliamento possibile è di 1000 metri quadri.
Accolti anche i rimanenti articoli, dal 60 al 63 - abrogazioni,
rinvio alle leggi regionali, rinvio alle leggi statali per
violazioni penali, lottizzazione abusiva e atti di trasferimento
di diritti reali, entrata in vigore.
A termine della seduta l'assessore competente Federica Seganti ha
anticipato l'avvio della riforma urbanistica, illustrando in
breve contenuti e necessità che ne stanno alla base,
specificando che la volontà è di normare le procedure.
I relatori della norma saranno Daniele Galasso - maggioranza -,
Giorgio Brandolin e Stefano Pustetto - minoranza.
(fine)