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CR: pdl pianificazione, relatore maggioranza Colautti (13)

25.11.2009
18:09
(ACON) Trieste, 25 nov - RC - La prevede il Programma di governo del presidente Tondo: una nuova pianificazione territoriale dovuta al superamento dell'attuale sistema urbanistico, un sistema che la legge regionale 5/2007 ("Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio") varata la scorsa legislatura è riuscita a ingessare. Infatti, tutto ciò che la LR 5/2007 prevede - ha spiegato il relatore di maggioranza Alessandro Colautti (Pdl) all'Aula - si fonda essenzialmente sull'entrata in vigore del Piano territoriale regionale (PTR), pena il blocco pressoché totale dell'attività di pianificazione locale.

Per superare la paralisi generata dalla mancata approvazione del PTR e, conseguentemente, del mancato compimento della riforma urbanistica - ha aggiunto Colautti - è stata fatta la legge di modifica 12/2008. Un mese fa, il Consiglio regionale ha approvato il nuovo Codice dell'edilizia che rappresenta una tappa significativa della riforma complessiva del governo del territorio. E siamo ad oggi: la presente proposta di legge si configura come una norma "cornice", in quanto individua la procedura attraverso cui si giungerà alla nuova pianificazione regionale, indicando strumenti e modalità.

Il primo articolo della nuova norma è dedicato al Piano di governo del territorio (PGT), che sarà composto dal Documento territoriale strategico regionale e dalla Carta dei valori. Il ruolo dei Comuni esce valorizzato e si prevedono i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione del Consiglio regionale in riferimento alle linee guida della riforma urbanistica che saranno approvate dalla Giunta e che saranno presentate e discusse in apposite Conferenze di pianificazione.

Recependo le indicazioni emerse dalle audizioni, la IV Commissione presieduta dallo stesso Colautti ha previsto che la documentazione già in possesso dell'Amministrazione regionale dal 1978 (PURG, PTRG, PTRS, PTR) possa essere utilizzata per la formazione del Piano del governo del territorio, evitando la perdita di lavoro utile già svolto e di risorse economiche. Viene, poi, consentito ai Comuni di utilizzare in via transitoria le procedure attuali ai fini della formazione e della variazione dei propri strumenti urbanistici.

Accanto all'articolo 1, che come già detto riguarda una norma di procedura - ha spiegato ancora Colautti - si è ritenuto necessario inserire anche un secondo articolo che consente di modificare in casi prestabiliti il PURG, con l'intento di non impedire la realizzazione di progetti ritenuti di interesse regionale.

L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR.

(segue)