CR: personale, approvati articoli 1, 2 e 3 (3)
(ACON) Trieste, 29 lug - MPB/ET - L'Aula ha approvato i primi
tre articoli della proposta di legge che detta norme urgenti in
materia di personale e di organizzazione.
Senza emendamenti l'articolo 1, che concerne il personale assunto
ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 del 1972,
riguardante l'istituzione di un sistema informativo elettronico
di interesse regionale, e l'articolo 3, riguardante la direzione
centrale istituita con la legge 12 del 2009.
Accolto e ampliato invece da una modifica di Paride Cargnelutti e
Daniele Galasso (Pdl), Danilo Narduzzi (LN), Edoardo Sasco (UDC)
e Roberto Asquini (Misto), larticolo 2 (disposizioni in materia
di assenza per malattia e procedimento disciplinare).
Si mantengono i provvedimenti sullassenza in caso di malattia
per il personale regionale alla quale si applica la disciplina
statale. Le previsioni aggiunte dallemendamento trattano della
rilevazione di presenza in servizio del personale delle
segreterie di supporto agli organi politici, delle segreterie dei
gruppi consiliari e delle stazioni forestali in base alle
caratteristiche peculiari dellattività svolta. La Regione potrà
stipulare convenzioni con il Comitato olimpico nazionale e con
singole Federazioni sportive nazionali per la messa a
disposizione con oneri a carico della Regione, nel limite massimo
di 2 unità e per periodi da definirsi, di personale regionale non
dirigente con qualificazione tecnica sportiva. Inoltre, si tratta
del premiale per il personale delle segreterie dei gruppi
politici e del personale impiegato presso istituzioni e agenzie
europee, i GECT, o organismi internazionali o Stati esteri, che è
collocato in aspettativa senza assegni.
(segue)