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CR: personale, approvati articoli 1, 2 e 3 (3)

29.07.2010
16:26
(ACON) Trieste, 29 lug - MPB/ET - L'Aula ha approvato i primi tre articoli della proposta di legge che detta norme urgenti in materia di personale e di organizzazione.

Senza emendamenti l'articolo 1, che concerne il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 del 1972, riguardante l'istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale, e l'articolo 3, riguardante la direzione centrale istituita con la legge 12 del 2009.

Accolto e ampliato invece da una modifica di Paride Cargnelutti e Daniele Galasso (Pdl), Danilo Narduzzi (LN), Edoardo Sasco (UDC) e Roberto Asquini (Misto), l’articolo 2 (disposizioni in materia di assenza per malattia e procedimento disciplinare).

Si mantengono i provvedimenti sull’assenza in caso di malattia per il personale regionale alla quale si applica la disciplina statale. Le previsioni aggiunte dall’emendamento trattano della rilevazione di presenza in servizio del personale delle segreterie di supporto agli organi politici, delle segreterie dei gruppi consiliari e delle stazioni forestali in base alle caratteristiche peculiari dell’attività svolta. La Regione potrà stipulare convenzioni con il Comitato olimpico nazionale e con singole Federazioni sportive nazionali per la messa a disposizione con oneri a carico della Regione, nel limite massimo di 2 unità e per periodi da definirsi, di personale regionale non dirigente con qualificazione tecnica sportiva. Inoltre, si tratta del premiale per il personale delle segreterie dei gruppi politici e del personale impiegato presso istituzioni e agenzie europee, i GECT, o organismi internazionali o Stati esteri, che è collocato in aspettativa senza assegni.

(segue)