CR: amministratori sostegno, relatore minoranza Colussi (3)
(ACON) Trieste, 26 ott - ET - Sottoscritta da consiglieri
rappresentanti forze politiche sia di maggioranza che di
opposizione, questa proposta intende raggiungere l'obiettivo di
favorire la piena attuazione nell'intero territorio regionale del
nuovo istituto giuridico dell'amministrazione di
sostegno.
Il raggiungimento di questo obiettivo e l'efficacia della legge
stessa saranno conseguiti - ha sostenuto il relatore di minoranza
Piero Colussi (Citt) - se le disposizioni si riveleranno
funzionali a implementare su tutto il territorio regionale una
piena sinergia dei vari attori che danno impulso al servizio:
uffici giudiziari statali, Servizi sociali comunali e mondo del
volontariato.
Come attestato da alcune esperienze pilota nella nostra regione,
solo l'integrazione strutturata e permanente tra giudici
tutelari, servizi sociali e associazioni del volontariato è
in grado di garantire uno dei principali elementi necessari
all'affermazione dell'amministrazione di sostegno e cioè
l'informazione ai potenziali amministratori.
Infatti, solo adeguatamente informate e formate si potranno
reperire risorse umane disponibili ad assumere il ruolo di
amministratore di sostegno benché estranee alla sfera
familiare del beneficiario (necessità che si ravvisa in caso di
carenza o inidoneità delle risorse umane familiari).
Dopo la presentazione della proposta di legge e a seguito
dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione è emersa
l'opportunità che la rete tra gli attori del sistema sia prima di
tutto una rete locale, potremmo dire una rete d'ambito.
In sospeso invece la questione riguardante il procedimento per la
nomina dell'amministratore di sostegno: l'effettua il
presentatore o è necessario rivolgersi a un legale? Secondo
Colussi, l'obbligo di ricorrere a un legale va contro sentenze
della Cassazione e per questa ragione ha preannunciato un
emendamento soppressivo della previsione dell'attivazione di
interventi economici a favore delle persone che versano in stato
di disagio economico che non sono in grado di sostenere gli
eventuali oneri conseguenti alla nomina dell'amministratore di
sostegno.
Un'ulteriore modifica è stata suggerita da Colussi: i soggetti
del privato sociale che gestiranno in convenzione le attività di
sportello potranno continuare a svolgere tale attività presso le
loro sedi e, nel caso già svolgano le attività di sportello,
potranno essere beneficiarie degli interventi di sostegno attuati
dalla direzione regionale competente, anche nel caso in cui gli
statuti di tali soggetti non prevedano esplicitamente la
promozione della figura dell'amministratore di sostegno.
(segue)