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III Comm: illustrata proposta Pdl/UDC tutela animali compagnia (1)

11.11.2010
13:50
(ACON) Trieste, 11 nov - RC - La finalità principale delle due proposte di legge sulla tutela degli animali da compagnia giunte all'attenzione della III Commissione consiliare presieduta da Giorgio Venier Romano (UDC) è adeguare, dopo 20 anni esatti dalla sua approvazione, la legge regionale n. 39 che, in particolare, ha istituito l'anagrafe canina. I due provvedimenti saranno esaminati da un Comitato ristretto che avrà il compito di preparare un testo unico.

A entrare nei dettagli della prima proposta, intanto, è stato Roberto Novelli (Pdl), firmatario del provvedimento con il collega Franco Dal Mas e lo stesso Venier Romano (UDC).

Tra le modifiche, quella all'iscrizione all'anagrafe canina con la definizione della Banca dati regionale (BDR), introducendo l'obbligo di registrazione entro 60 giorni dalla nascita dell'animale (il compito sarà, dunque, di chi possiede la madre, dato che il cucciolo non potrà essere ceduto prima del sessantesimo giorno di vita), o entro 10 giorni dall'acquisto per gli esemplari che non siano già registrati nella BDR o di provenienza estera.

Si introduce l'obbligo, per i veterinari, di accertare che l'animale sia provvisto di microchip.

All'interno della BDR viene istituita la banca dati regionale per gli animali da compagnia diversi dai cani. Per questi ultimi, la registrazione diviene obbligatoria qualora, sulla base di normative nazionali o europee, sia obbligatoria la loro identificazione, come nel caso del trasporto al di fuori del territorio nazionale, ed è prevista su base volontaria in tutti gli altri casi.

Attualmente, si rileva una carenza nella disciplina delle colonie feline. Per questa ragione è stato loro dedicato un articolo con cui si modifica la normativa vigente individuando il Comune come soggetto responsabile del censimento delle colonie e degli interventi di carattere sanitario (ora sono di competenza dell'Azienda sanitaria), che si potrà comunque avvalere di determinati soggetti esterni. Ai Comuni, inoltre, è data facoltà di istituire un elenco di volontari disposti ad accudire le colonie feline.

Per quanto riguarda le strutture di ricovero per gli animali ritrovati per i quali non sia possibile identificare il proprietario, viene garantito l'accesso alle strutture, a fini ispettivi e di controllo, anche al sindaco di un Comune convenzionato o a un suo incaricato. Con regolamento, si determineranno le caratteristiche delle strutture di ricovero e le modalità di gestione delle stesse, spese incluse.

Si crea un registro di carico e scarico obbligatorio per tutte le strutture di ricovero o custodia, e per gli esercizi per il commercio degli animali da compagnia.

A tutela dell'acquirente, è introdotto l'obbligo di rilascio, per ogni animale venduto, di un'autocertificazione da parte del venditore attestante età, razza, provenienza, genealogia, vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico.

A tutela di tutti gli animali da compagnia, viene esteso il divieto di cessione a scopo di sperimentazioni o spettacoli, che la legge regionale 39/1990 aveva previsto solo per i cani.

Agli animali vaganti catturati deve essere subito inserito il microchip e restituiti al proprietario, quando identificabile; a questo scopo, è obbligatorio che i comandi di polizia locale si dotino di un dispositivo di lettura di microchip.

Infine, per promuovere l'affido degli animali abbandonati, è inserita nel BDR la sezione informatizzata "Adotta un amico" dove devono essere registrati gli animali contestualmente al loro ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata.

(segue)