III Comm: illustrata proposta Pdl/UDC tutela animali compagnia (1)
(ACON) Trieste, 11 nov - RC - La finalità principale delle due
proposte di legge sulla tutela degli animali da compagnia giunte
all'attenzione della III Commissione consiliare presieduta da
Giorgio Venier Romano (UDC) è adeguare, dopo 20 anni esatti dalla
sua approvazione, la legge regionale n. 39 che, in particolare,
ha istituito l'anagrafe canina. I due provvedimenti saranno
esaminati da un Comitato ristretto che avrà il compito di
preparare un testo unico.
A entrare nei dettagli della prima proposta, intanto, è stato
Roberto Novelli (Pdl), firmatario del provvedimento con il
collega Franco Dal Mas e lo stesso Venier Romano (UDC).
Tra le modifiche, quella all'iscrizione all'anagrafe canina con
la definizione della Banca dati regionale (BDR), introducendo
l'obbligo di registrazione entro 60 giorni dalla nascita
dell'animale (il compito sarà, dunque, di chi possiede la madre,
dato che il cucciolo non potrà essere ceduto prima del
sessantesimo giorno di vita), o entro 10 giorni dall'acquisto per
gli esemplari che non siano già registrati nella BDR o di
provenienza estera.
Si introduce l'obbligo, per i veterinari, di accertare che
l'animale sia provvisto di microchip.
All'interno della BDR viene istituita la banca dati regionale per
gli animali da compagnia diversi dai cani. Per questi ultimi, la
registrazione diviene obbligatoria qualora, sulla base di
normative nazionali o europee, sia obbligatoria la loro
identificazione, come nel caso del trasporto al di fuori del
territorio nazionale, ed è prevista su base volontaria in tutti
gli altri casi.
Attualmente, si rileva una carenza nella disciplina delle colonie
feline. Per questa ragione è stato loro dedicato un articolo con
cui si modifica la normativa vigente individuando il Comune come
soggetto responsabile del censimento delle colonie e degli
interventi di carattere sanitario (ora sono di competenza
dell'Azienda sanitaria), che si potrà comunque avvalere di
determinati soggetti esterni. Ai Comuni, inoltre, è data facoltà
di istituire un elenco di volontari disposti ad accudire le
colonie feline.
Per quanto riguarda le strutture di ricovero per gli animali
ritrovati per i quali non sia possibile identificare il
proprietario, viene garantito l'accesso alle strutture, a fini
ispettivi e di controllo, anche al sindaco di un Comune
convenzionato o a un suo incaricato. Con regolamento, si
determineranno le caratteristiche delle strutture di ricovero e
le modalità di gestione delle stesse, spese incluse.
Si crea un registro di carico e scarico obbligatorio per tutte le
strutture di ricovero o custodia, e per gli esercizi per il
commercio degli animali da compagnia.
A tutela dell'acquirente, è introdotto l'obbligo di rilascio, per
ogni animale venduto, di un'autocertificazione da parte del
venditore attestante età, razza, provenienza, genealogia,
vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al
libro genealogico.
A tutela di tutti gli animali da compagnia, viene esteso il
divieto di cessione a scopo di sperimentazioni o spettacoli, che
la legge regionale 39/1990 aveva previsto solo per i cani.
Agli animali vaganti catturati deve essere subito inserito il
microchip e restituiti al proprietario, quando identificabile; a
questo scopo, è obbligatorio che i comandi di polizia locale si
dotino di un dispositivo di lettura di microchip.
Infine, per promuovere l'affido degli animali abbandonati, è
inserita nel BDR la sezione informatizzata "Adotta un amico" dove
devono essere registrati gli animali contestualmente al loro
ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata.
(segue)