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CR: legge telecomunicazioni, relatore maggioranza Bucci (2)

03.03.2011
13:12
(ACON) Trieste, 3 mar - RC - Il disegno di legge n. 119 in materia di telecomunicazioni - ha spiegato all'Aula il relatore di maggioranza Maurizio Bucci (Pdl) - non è una mera modifica della legge regionale n. 28 del 2004. Infatti si propone di codificare, in maniera organica e innovativa, nel rispetto delle competenze legislative statali e regionali, la radio diffusione televisiva e sonora, la telefonia mobile e le infrastrutture in banda larga, che sono i tre settori cardine delle telecomunicazioni.

Il provvedimento da un lato amplia la diffusione sul territorio regionale degli impianti radioelettrici, intendendosi tali sia gli impianti per la radio diffusione sonora e televisiva che per la telefonia mobile, e dall'altro lato fornisce per la prima volta un quadro normativo di riferimento per quegli interventi di infrastrutturazione in banda larga e di contrasto al cosiddetto "divario digitale", oggetto del programma regionale Ermes.

Tra i contenuti più significativi, Bucci ha segnalato la sostituzione del piano comunale di settore con il regolamento comunale per la telefonia mobile, avente le medesime finalità (armonizzare la localizzazione degli impianti sul territorio garantendo le migliori condizioni di copertura) e che sarà adottato tenendo conto anche dei programmi di sviluppo delle reti degli operatori, con l'eventuale ricorso alle procedure di consultazione partecipata.

In presenza di detto regolamento, l'installazione e la modifica degli impianti sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo la normativa edilizia vigente, corredata del parere di Arpa che accerti il rispetto dei limiti posti dalle norme sull'inquinamento elettromagnetico. In assenza del regolamento, invece, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune a seguito della presentazione di un'istanza accompagnata dal parere di Arpa, nonché da tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e gli atti di assenso previsti dalla legislazione.

Entrando nel dettaglio, dopo il Capo I del provvedimento che enuncia i principi generali, è il Capo II che disciplina le modalità e le procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa con lo Stato in materia di localizzazione di impianti di radiodiffusione, come previsto dai Piani nazionali di assegnazione delle frequenze. La Giunta regionale si esprime sull'intesa a conclusione di un inter di consultazioni. La realizzazione di nuovi impianti nei siti su cui è stata raggiunta l'intesa, è soggetta ad autorizzazione unica rilasciata dal Comune interessato. Le autorizzazioni per impianti al di fuori dei siti previsti dai Piani nazionali devono essere precedute da una nuova intesa sulla modifica del Piano nazionale.

Il Capo III sostituisce la LR 28/2004 prevedendo alcune innovazioni. Anzitutto non sono trattati solamente gli impianti per telefonia mobile propriamente detti (stazioni radio-base degli standard attuali di telefonia mobile quali il GSM o l'UMTS), ma in generale gli apparati radioelettrici trasmittenti con potenza efficace in singola antenna superiore a 5 W (fatta eccezione per gli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva trattati al Capo II, e gli impianti radioelettrici disciplinati da specifiche norme di settore).

Il Capo IV disciplina la rete a banda larga di proprietà regionale, perseguendo gli obiettivi, già introdotti con il programma regionale ERMES, di migliorare i servizi telematici a disposizione della pubblica amministrazione, e di contribuire a ridurre le problematiche di digital-divide che affliggono ampie zone del territorio regionale. Per queste finalità è prevista la predisposizione di un programma generale per la banda larga, che aggiorni i contenuti di ERMES attraverso interventi realizzati direttamente dalla Regione o da una sua società controllata. L'installazione delle reti, degli impianti e delle apparecchiature necessarie a realizzare la rete pubblica di proprietà regionale è autorizzata mediante la sola comunicazione del progetto corredata da una dichiarazione del professionista che ne attesti la conformità urbanistica, fatti comunque salvi ulteriori titoli abilitativi previsti in relazione a vincoli presenti.

Come già previsto dalla LR 2/2006, gli enti locali, gli enti pubblici e gli altri soggetti beneficiari di incentivi pubblici per la realizzazione di opere stradali e di altre infrastrutture civili, devono prevedere nei relativi progetti le opere destinate a ospitare la rete regionale a banda larga. Tale predisposizione deve essere conforme alle norme tecniche emanate con apposito regolamento regionale, e deve essere garantito il diritto d'uso delle infrastrutture alla Regione, la quale può mettere a disposizione quote di capacità trasmissiva della propria rete eccedenti le esigenze della pubblica amministrazione a società di gestione private.

Infine, il Capo V coinvolge il Corecom quale organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(segue)