CR: legge telecomunicazioni, relatore maggioranza Bucci (2)
(ACON) Trieste, 3 mar - RC - Il disegno di legge n. 119 in
materia di telecomunicazioni - ha spiegato all'Aula il relatore
di maggioranza Maurizio Bucci (Pdl) - non è una mera modifica
della legge regionale n. 28 del 2004. Infatti si propone di
codificare, in maniera organica e innovativa, nel rispetto delle
competenze legislative statali e regionali, la radio diffusione
televisiva e sonora, la telefonia mobile e le infrastrutture in
banda larga, che sono i tre settori cardine delle
telecomunicazioni.
Il provvedimento da un lato amplia la diffusione sul territorio
regionale degli impianti radioelettrici, intendendosi tali sia
gli impianti per la radio diffusione sonora e televisiva che per
la telefonia mobile, e dall'altro lato fornisce per la prima
volta un quadro normativo di riferimento per quegli interventi di
infrastrutturazione in banda larga e di contrasto al cosiddetto
"divario digitale", oggetto del programma regionale Ermes.
Tra i contenuti più significativi, Bucci ha segnalato la
sostituzione del piano comunale di settore con il regolamento
comunale per la telefonia mobile, avente le medesime finalità
(armonizzare la localizzazione degli impianti sul territorio
garantendo le migliori condizioni di copertura) e che sarà
adottato tenendo conto anche dei programmi di sviluppo delle reti
degli operatori, con l'eventuale ricorso alle procedure di
consultazione partecipata.
In presenza di detto regolamento, l'installazione e la modifica
degli impianti sono soggette alla segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), secondo la normativa edilizia vigente,
corredata del parere di Arpa che accerti il rispetto dei limiti
posti dalle norme sull'inquinamento elettromagnetico. In assenza
del regolamento, invece, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune
a seguito della presentazione di un'istanza accompagnata dal
parere di Arpa, nonché da tutti i pareri, le autorizzazioni, le
concessioni, i nulla osta e gli atti di assenso previsti dalla
legislazione.
Entrando nel dettaglio, dopo il Capo I del provvedimento che
enuncia i principi generali, è il Capo II che disciplina le
modalità e le procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa
con lo Stato in materia di localizzazione di impianti di
radiodiffusione, come previsto dai Piani nazionali di
assegnazione delle frequenze. La Giunta regionale si esprime
sull'intesa a conclusione di un inter di consultazioni. La
realizzazione di nuovi impianti nei siti su cui è stata raggiunta
l'intesa, è soggetta ad autorizzazione unica rilasciata dal
Comune interessato. Le autorizzazioni per impianti al di fuori
dei siti previsti dai Piani nazionali devono essere precedute da
una nuova intesa sulla modifica del Piano nazionale.
Il Capo III sostituisce la LR 28/2004 prevedendo alcune
innovazioni. Anzitutto non sono trattati solamente gli impianti
per telefonia mobile propriamente detti (stazioni radio-base
degli standard attuali di telefonia mobile quali il GSM o
l'UMTS), ma in generale gli apparati radioelettrici trasmittenti
con potenza efficace in singola antenna superiore a 5 W (fatta
eccezione per gli impianti per la radiodiffusione sonora e
televisiva trattati al Capo II, e gli impianti radioelettrici
disciplinati da specifiche norme di settore).
Il Capo IV disciplina la rete a banda larga di proprietà
regionale, perseguendo gli obiettivi, già introdotti con il
programma regionale ERMES, di migliorare i servizi telematici a
disposizione della pubblica amministrazione, e di contribuire a
ridurre le problematiche di digital-divide che affliggono ampie
zone del territorio regionale. Per queste finalità è prevista la
predisposizione di un programma generale per la banda larga, che
aggiorni i contenuti di ERMES attraverso interventi realizzati
direttamente dalla Regione o da una sua società controllata.
L'installazione delle reti, degli impianti e delle
apparecchiature necessarie a realizzare la rete pubblica di
proprietà regionale è autorizzata mediante la sola comunicazione
del progetto corredata da una dichiarazione del professionista
che ne attesti la conformità urbanistica, fatti comunque salvi
ulteriori titoli abilitativi previsti in relazione a vincoli
presenti.
Come già previsto dalla LR 2/2006, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli altri soggetti beneficiari di incentivi pubblici
per la realizzazione di opere stradali e di altre infrastrutture
civili, devono prevedere nei relativi progetti le opere destinate
a ospitare la rete regionale a banda larga. Tale predisposizione
deve essere conforme alle norme tecniche emanate con apposito
regolamento regionale, e deve essere garantito il diritto d'uso
delle infrastrutture alla Regione, la quale può mettere a
disposizione quote di capacità trasmissiva della propria rete
eccedenti le esigenze della pubblica amministrazione a società di
gestione private.
Infine, il Capo V coinvolge il Corecom quale organo funzionale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
(segue)