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III Comm: illustrata pdl disciplina attività tatuaggio e piercing

20.07.2011
13:16
(ACON) Trieste, 20 lug - MPB - Diciotto articoli per disciplinare le attività di tatuaggio, di piercing e quelle correlate.

La proposta di legge presentata dai consiglieri regionali del PD, primo firmatario Sergio Lupieri, è stata illustrata alla III Commissione consiliare, presieduta da Giorgio Venier Romano (UDC) presente l'assessore Vladimir Kosic.

Il provvedimento nasce - ha spiegato Lupieri, vicepresidente della Commissione - dalla necessità di colmare un vuoto normativo lasciato dal legislatore statale. Mancando una disciplina organica in materia a livello nazionale, anche il Friuli Venezia Giulia punta a fare quello che già la Toscana ha fatto con propria legge, mentre diverse altre Regioni hanno adottato provvedimenti amministrativi.

L'attività di tatuaggio consiste nella colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi o con tecnica di scarificazione per formare disegni o figure indelebili e perenni. Il termine inglese "piercing", che significa "forare", comprende l'applicazione di anelli o altri monili in varie parti del corpo.

Il ricorso a tatuaggi e piercing è così diffuso, specie tra i giovani, da rendere necessaria una regolamentazione precisa, per tutelare la salute di chi ricorre a queste pratiche e per garantire la serietà e la professionalità degli operatori.

Infatti, i problemi di sicurezza sono prevalentemente connessi alla prevenzione delle infezioni, poiché non è raro che durante un tatuaggio o l'applicazione di un piercing si crei un contatto con il sangue che può generare problemi anche seri. La contaminazione ematica può avvenire attraverso gli strumenti utilizzati che, penetrando attraverso la pelle, possono trasmettere virus (epatite B e C o HIV, per esempio) e batteri (pericolosissimo lo stafilococco). Rischi, anche gravi, per la salute possono derivare pure da fattori connessi alle condizioni di igiene personale e dell'ambiente di lavoro o alla carenza di tecniche asettiche o, ancora, dal corretto uso delle attrezzature e dei materiali, e pure dai prodotti utilizzati (per esempio i pigmenti impiegati).

Lupieri ha quindi descritto, articolo per articolo, i contenuti della proposta di legge.

L'articolo 1 definisce finalità e oggetto del provvedimento, mentre il secondo contiene le definizioni dell'attività di tatuaggio e di trucco permanente o semipermanente. All'articolo 3 si individuano i requisiti richiesti a chi intende avviare una attività di questo tipo; con l'articolo 4 si disciplina l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, stabilendo che ci sia segnalazione certificata di inizio attività al Comune, che ne trasmette copia all'Azienda per i sevizi sanitari, la quale deve pubblicare nel proprio sito web l'elenco dei soggetti che esercitano tale attività, ponendo a loro carico l'obbligo di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Della formazione da acquisire si tratta all'articolo 5, mentre il 6 regola le modalità di rilascio del consenso informato da parte del cliente; il 7 indica i divieti a carico degli operatori; l'8 tratta le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività rinviando alla normativa nazionale.

L'articolo 9 definisce la regolamentazione dell'attività di piercing al padiglione auricolare.

Gli adempimenti e le responsabilità dei titolari di attività che intendano ospitare tatuatori e piercers stranieri o provenienti da altre regioni sono indicati all'articolo 10, mentre l'11 disciplina le modalità di esercizio delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing.

Con l'articolo 12 si prevede l'adozione di un apposito regolamento regionale per assicurare unitarietà di applicazione a livello regionale; il 13 stabilisce che la Regione promuova una campagna informativa sui rischi e il 14 che essa monitori tali attività. L'articolo 15 attribuisce ai Comuni la facoltà di disciplinare con proprio regolamento i requisiti igienico-sanitari dei locali, le modalità e le procedure per la sospensione e la cessazione delle attività di tatuaggio e la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti per il loro esercizio.

L'articolo 16 individua i soggetti con funzioni di vigilanza e controllo e il 17 fissa le sanzioni; infine, l'articolo 18 definisce la norma transitoria in attesa che le nuove disposizioni entrino a regime.

(immagini tv)