III Comm: illustrata pdl disciplina attività tatuaggio e piercing
(ACON) Trieste, 20 lug - MPB - Diciotto articoli per
disciplinare le attività di tatuaggio, di piercing e quelle
correlate.
La proposta di legge presentata dai consiglieri regionali del PD,
primo firmatario Sergio Lupieri, è stata illustrata alla III
Commissione consiliare, presieduta da Giorgio Venier Romano (UDC)
presente l'assessore Vladimir Kosic.
Il provvedimento nasce - ha spiegato Lupieri, vicepresidente
della Commissione - dalla necessità di colmare un vuoto normativo
lasciato dal legislatore statale. Mancando una disciplina
organica in materia a livello nazionale, anche il Friuli Venezia
Giulia punta a fare quello che già la Toscana ha fatto con
propria legge, mentre diverse altre Regioni hanno adottato
provvedimenti amministrativi.
L'attività di tatuaggio consiste nella colorazione permanente di
parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione
sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi o con
tecnica di scarificazione per formare disegni o figure indelebili
e perenni. Il termine inglese "piercing", che significa "forare",
comprende l'applicazione di anelli o altri monili in varie parti
del corpo.
Il ricorso a tatuaggi e piercing è così diffuso, specie tra i
giovani, da rendere necessaria una regolamentazione precisa, per
tutelare la salute di chi ricorre a queste pratiche e per
garantire la serietà e la professionalità degli operatori.
Infatti, i problemi di sicurezza sono prevalentemente connessi
alla prevenzione delle infezioni, poiché non è raro che durante
un tatuaggio o l'applicazione di un piercing si crei un contatto
con il sangue che può generare problemi anche seri. La
contaminazione ematica può avvenire attraverso gli strumenti
utilizzati che, penetrando attraverso la pelle, possono
trasmettere virus (epatite B e C o HIV, per esempio) e batteri
(pericolosissimo lo stafilococco). Rischi, anche gravi, per la
salute possono derivare pure da fattori connessi alle condizioni
di igiene personale e dell'ambiente di lavoro o alla carenza di
tecniche asettiche o, ancora, dal corretto uso delle attrezzature
e dei materiali, e pure dai prodotti utilizzati (per esempio i
pigmenti impiegati).
Lupieri ha quindi descritto, articolo per articolo, i contenuti
della proposta di legge.
L'articolo 1 definisce finalità e oggetto del provvedimento,
mentre il secondo contiene le definizioni dell'attività di
tatuaggio e di trucco permanente o semipermanente. All'articolo 3
si individuano i requisiti richiesti a chi intende avviare una
attività di questo tipo; con l'articolo 4 si disciplina
l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, stabilendo che
ci sia segnalazione certificata di inizio attività al Comune, che
ne trasmette copia all'Azienda per i sevizi sanitari, la quale
deve pubblicare nel proprio sito web l'elenco dei soggetti che
esercitano tale attività, ponendo a loro carico l'obbligo di
iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
Della formazione da acquisire si tratta all'articolo 5, mentre il
6 regola le modalità di rilascio del consenso informato da parte
del cliente; il 7 indica i divieti a carico degli operatori; l'8
tratta le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti
nell'esercizio dell'attività rinviando alla normativa nazionale.
L'articolo 9 definisce la regolamentazione dell'attività di
piercing al padiglione auricolare.
Gli adempimenti e le responsabilità dei titolari di attività che
intendano ospitare tatuatori e piercers stranieri o provenienti
da altre regioni sono indicati all'articolo 10, mentre l'11
disciplina le modalità di esercizio delle manifestazioni
pubbliche di tatuaggio e piercing.
Con l'articolo 12 si prevede l'adozione di un apposito
regolamento regionale per assicurare unitarietà di applicazione a
livello regionale; il 13 stabilisce che la Regione promuova una
campagna informativa sui rischi e il 14 che essa monitori tali
attività. L'articolo 15 attribuisce ai Comuni la facoltà di
disciplinare con proprio regolamento i requisiti
igienico-sanitari dei locali, le modalità e le procedure per la
sospensione e la cessazione delle attività di tatuaggio e la
vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti per il loro
esercizio.
L'articolo 16 individua i soggetti con funzioni di vigilanza e
controllo e il 17 fissa le sanzioni; infine, l'articolo 18
definisce la norma transitoria in attesa che le nuove
disposizioni entrino a regime.
(immagini tv)