I Comm: illustrata pdl contenimento costi società regionali (2)
(ACON) Trieste, 21 set - RC - La Finanziaria nazionale 2007 -
ha ricordato Mara Piccin illustrando la proposta della Lega Nord
- prevedeva il contenimento dei compensi degli organi gestionali
delle società partecipate dagli enti locali sia stabilendo
livelli retributivi invalicabili, sia limitando il numero dei
Consigli di amministrazione. Aver, però, imposto alle Regioni di
adeguarsi ha reso la norma incostituzionale in quanto compromette
l'autonomia finanziaria delle Regioni stesse. Tuttavia, la Lega
ritiene necessario che il Friuli Venezia Giulia, proprio
nell'esercizio della propria autonomia, dia attuazione alla
normativa statale.
Nel testo, che affiancherà quello della Giunta nella prossima
seduta di Commissione, è introdotto un limite al trattamento
retributivo lordo annuo, onnicomprensivo, del presidente del
Consiglio di amministrazione e degli amministratori esecutivi,
che non può in nessun caso superare il 50% della indennità di
carica del presidente della Regione. Per gli altri componenti il
CdA, la retribuzione consiste esclusivamente nei gettoni di
presenza. E spetta agli azionisti individuare il tetto
complessivo di spesa relativo all'intero organo gestionale.
Viene introdotto il principio di premialità che condiziona il 30%
della retribuzione al raggiungimento di risultati e obiettivi di
interesse degli azionisti. Inoltre, beni e servizi di cui i
lavoratori possono usufruire gratuitamente o a condizioni
vantaggiose (i cosiddetti fringe benefit)non possano superare il
10% del trattamento retributivo lordo annuo.
Gli obblighi di trasparenza sulle retribuzione degli
amministratori si ispirano alle raccomandazioni della Commissione
europea in tema di amministratori di società.
La componente regionale nei CdA non può eccedere i 3 membri;
quando le società sono partecipate congiuntamente da Regione ed
Enti locali il numero degli amministratori complessivamente
espressi non può essere superiore a 5. La carica di
vicepresidente deve essere soppressa, o essere mantenuta
esclusivamente come sostituto del presidente in caso di sua
assenza, senza compensi aggiuntivi.
La cattiva gestione della società è sanzionata attraverso
un'interdizione temporanea a ricoprire, per conto della Regione,
incarichi analoghi a quelli già espletati negativamente.
Si è imposto anche ai direttori generali un limite retributivo
invalicabile, anche per loro si prevede che una quota non
inferiore al 30% del compenso vada corrisposta al raggiungimento
di obiettivi di miglioramento gestionale e che i fringe benefit
non possano superare il 10% del trattamento retributivo lordo
annuo.
È introdotto, infine, il divieto di cumulo degli incarichi.
Il monitoraggio della legge avverrà attraverso una relazione che
la Giunta regionale dovrà presentare, con cadenza biennale, al
Consiglio regionale.
I lavori della Commissione hanno, quindi, previsto una serie di
approfondimenti con i soggetti coinvolti, ovvero con i
rappresentanti di tutte le società partecipate.
(fine)