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I Comm: illustrata pdl contenimento costi società regionali (2)

21.09.2011
12:23
(ACON) Trieste, 21 set - RC - La Finanziaria nazionale 2007 - ha ricordato Mara Piccin illustrando la proposta della Lega Nord - prevedeva il contenimento dei compensi degli organi gestionali delle società partecipate dagli enti locali sia stabilendo livelli retributivi invalicabili, sia limitando il numero dei Consigli di amministrazione. Aver, però, imposto alle Regioni di adeguarsi ha reso la norma incostituzionale in quanto compromette l'autonomia finanziaria delle Regioni stesse. Tuttavia, la Lega ritiene necessario che il Friuli Venezia Giulia, proprio nell'esercizio della propria autonomia, dia attuazione alla normativa statale.

Nel testo, che affiancherà quello della Giunta nella prossima seduta di Commissione, è introdotto un limite al trattamento retributivo lordo annuo, onnicomprensivo, del presidente del Consiglio di amministrazione e degli amministratori esecutivi, che non può in nessun caso superare il 50% della indennità di carica del presidente della Regione. Per gli altri componenti il CdA, la retribuzione consiste esclusivamente nei gettoni di presenza. E spetta agli azionisti individuare il tetto complessivo di spesa relativo all'intero organo gestionale.

Viene introdotto il principio di premialità che condiziona il 30% della retribuzione al raggiungimento di risultati e obiettivi di interesse degli azionisti. Inoltre, beni e servizi di cui i lavoratori possono usufruire gratuitamente o a condizioni vantaggiose (i cosiddetti fringe benefit)non possano superare il 10% del trattamento retributivo lordo annuo.

Gli obblighi di trasparenza sulle retribuzione degli amministratori si ispirano alle raccomandazioni della Commissione europea in tema di amministratori di società.

La componente regionale nei CdA non può eccedere i 3 membri; quando le società sono partecipate congiuntamente da Regione ed Enti locali il numero degli amministratori complessivamente espressi non può essere superiore a 5. La carica di vicepresidente deve essere soppressa, o essere mantenuta esclusivamente come sostituto del presidente in caso di sua assenza, senza compensi aggiuntivi.

La cattiva gestione della società è sanzionata attraverso un'interdizione temporanea a ricoprire, per conto della Regione, incarichi analoghi a quelli già espletati negativamente.

Si è imposto anche ai direttori generali un limite retributivo invalicabile, anche per loro si prevede che una quota non inferiore al 30% del compenso vada corrisposta al raggiungimento di obiettivi di miglioramento gestionale e che i fringe benefit non possano superare il 10% del trattamento retributivo lordo annuo.

È introdotto, infine, il divieto di cumulo degli incarichi.

Il monitoraggio della legge avverrà attraverso una relazione che la Giunta regionale dovrà presentare, con cadenza biennale, al Consiglio regionale.

I lavori della Commissione hanno, quindi, previsto una serie di approfondimenti con i soggetti coinvolti, ovvero con i rappresentanti di tutte le società partecipate.

(fine)