PD: Codega, nuove norme servizi sociali ancora inaccettabili
(ACON) Trieste, 17 nov - COM/AB - Martedì prossimo, 22
novembre, il Consiglio regionale discuterà sulle nuove regole di
accesso al sistema sociale. Sotto i colpi delle sentenze dei
tribunali locali e delle ingiunzioni della Comunità Europea,
verrà abolito il "welfare padano". Verrà proposta una nuova
regolamentazione, ma anche questa non va bene, perché permangono
ancora elementi di violazione delle norme europee e soprattutto
profili di incostituzionalità.
Le osservazioni sono avanzate dal consigliere regionale del PD
Franco Codega, che focalizza i tre punti a suo giudizio ancora
inaccettabili.
Primo. Richiedendo due anni di permanenza in regione quale
requisito per l'accesso al sistema dei servizi sociali, è
evidente la discriminazione indiretta nei confronti degli altri
cittadini comunitari, ma anche dei cittadini italiani provenienti
da altre regioni e perfino dei figli dei nostri corregionali che
attualmente risultano residenti all'estero per motivi di studio o
di lavoro. E per la Corte di Giustizia Europea, così come si può
desumere da diverse sentenze su situazioni analoghe, questo è
inaccettabile.
Secondo. Anche ai rifugiati e ai titolari di protezione
sussidiaria si richiede il requisito di due anni di permanenza in
regione. Requisito che ovviamente, data la particolare natura dei
soggetti in questione, è praticamente impossibile da ottemperare
e quindi si configura come chiara discriminazione indiretta.
Eppure la Direttiva europea n. 2004/83 al punto 33 dispone che
"per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno
offrire ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria, senza discriminazioni nel quadro dei servizi
sociali, assistenza sociale e mezzi di sostentamento adeguati".
Terzo. L'esclusione dall'accesso al sistema dei servizi sociali
di intere categorie di persone, quali tutti gli stranieri
regolarmente soggiornanti ma non residenti in Italia da almeno 5
anni, rientra nella stessa fattispecie di violazione dell'art. 3
della Costituzione denunciato dalla sentenza n. 40 della Corte
costituzionale, sentenza che appunto ha già condannato l'art. 9
della L.R. n.24 del 30/12/2009. Ossia non si possono introdurre
elementi di distinzione arbitrari per la fruibilità di
provvidenze "che, per loro stessa natura, non tollerano
distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari
tipologie di residenza, volte ad escludere proprio coloro che
risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di
disagio".
È inaccettabile che, dopo mesi di permanenza nella piena
illegalità istituzionale - conclude Codega - si risponda alle
sollecitazioni dell'Europa e della Corte costituzionale, con una
provvedimento che ancora non si adegua alle norme nazionali e
internazionali.