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PD: Codega, nuove norme servizi sociali ancora inaccettabili

17.11.2011
15:00
(ACON) Trieste, 17 nov - COM/AB - Martedì prossimo, 22 novembre, il Consiglio regionale discuterà sulle nuove regole di accesso al sistema sociale. Sotto i colpi delle sentenze dei tribunali locali e delle ingiunzioni della Comunità Europea, verrà abolito il "welfare padano". Verrà proposta una nuova regolamentazione, ma anche questa non va bene, perché permangono ancora elementi di violazione delle norme europee e soprattutto profili di incostituzionalità.

Le osservazioni sono avanzate dal consigliere regionale del PD Franco Codega, che focalizza i tre punti a suo giudizio ancora inaccettabili.

Primo. Richiedendo due anni di permanenza in regione quale requisito per l'accesso al sistema dei servizi sociali, è evidente la discriminazione indiretta nei confronti degli altri cittadini comunitari, ma anche dei cittadini italiani provenienti da altre regioni e perfino dei figli dei nostri corregionali che attualmente risultano residenti all'estero per motivi di studio o di lavoro. E per la Corte di Giustizia Europea, così come si può desumere da diverse sentenze su situazioni analoghe, questo è inaccettabile.

Secondo. Anche ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria si richiede il requisito di due anni di permanenza in regione. Requisito che ovviamente, data la particolare natura dei soggetti in questione, è praticamente impossibile da ottemperare e quindi si configura come chiara discriminazione indiretta. Eppure la Direttiva europea n. 2004/83 al punto 33 dispone che "per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, senza discriminazioni nel quadro dei servizi sociali, assistenza sociale e mezzi di sostentamento adeguati".

Terzo. L'esclusione dall'accesso al sistema dei servizi sociali di intere categorie di persone, quali tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti ma non residenti in Italia da almeno 5 anni, rientra nella stessa fattispecie di violazione dell'art. 3 della Costituzione denunciato dalla sentenza n. 40 della Corte costituzionale, sentenza che appunto ha già condannato l'art. 9 della L.R. n.24 del 30/12/2009. Ossia non si possono introdurre elementi di distinzione arbitrari per la fruibilità di provvidenze "che, per loro stessa natura, non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza, volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio".

È inaccettabile che, dopo mesi di permanenza nella piena illegalità istituzionale - conclude Codega - si risponda alle sollecitazioni dell'Europa e della Corte costituzionale, con una provvedimento che ancora non si adegua alle norme nazionali e internazionali.