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I Comm: finanziaria 2012, l'articolato (2)

24.11.2011
17:31
(ACON) Trieste, 24 nov - MPB - il disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del biancio pluriennae e annuale della Regione, ovvero la legge finanziaria 2012, si compone complessivamente di 17 articoli.

L'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate, fissando l'ammontare delle previsioni di entrata per il triennio complessivamente in 20 miliardi 912 milioni 372 mila e 089,68 euro, di cui 7.612.521.445,25 per il 2012, 6.714.687.212,34 per il 2013 e 6.585.163.432,09 euro per il 2014. Inoltre autorizza il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui a tasso fisso e/o variabile nella misura massima di 461.787.000 euro per il triennio, con un limite all'indebitamento per il 2012 fissato a 111 milioni e 737 mila euro. Viene anche autorizzata la stipula di contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui in anni precedenti nella misura massima di 845 milioni e quasi 603 mila euro. In via alternativa l'Amministrazione può ricorrere alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. o all'emissione di buoni ordinari regionali (BOR), fissando le relative condizioni.

Nel primo articolo si prevede anche la riduzione delle aliquote IRAP dello 0,92 per cento, per tutti i soggetti passivi che realizzino il valore della produzione netta nel territorio regionale. Riduzione comunque applicabile per un solo periodo d'imposta, quello in corso al 1° gennaio 2012. È inoltre consentita la fruizione dell'agevolazione già in sede di determinazione e versamento del primo acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2012. Per questo periodo è disposta la sospensione dell'applicazione delle norme regionali di riduzione delle aliquote IRAP già vigenti. Sono fatte salve le esenzioni a favore di Onlus e ASP.

L'articolo 2 (agricoltura, foreste, caccia e pesca) contiene disposizioni riguardanti il funzionamento del Fondo di rotazione in agricoltura (con ampliamento fino a 15 anni); interventi nel settore lattiero caseario in zona montana (con contributi ai caseifici per l'acquisto dei mezzi necessari per il trasporto del latte dalle aziende ai caseifici); modifiche normative in materia di produzione zootecnica, di associazionismo cooperativo della pesca e dell'acquacoltura e di programmazione e tutela faunistica. Autorizza un finanziamento straordinario all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) per costi connessi alla ristrutturazione di immobili in disponibilità da terzi e, nel comparto lattiero-caseario, finanziamenti alla fondazione per la promozione e valorizzazione del formaggio Montasio, per sostenerne attività e interventi strutturali.

L'articolo 3 (attività produttive) introduce modifiche all'articolo 15 della legge regionale 11/2009 (anticrisi) abrogando quelle previsioni eccezionali che consentivano di anticipare contributi alle imprese anche in assenza di adeguate garanzie (demandate alla fase di rendicontazione) e prevede inoltre una serie di ricalibrature normative sulle disposizioni nel settore dell'artigianato (LR 12/2002) con particolare riferimento al programma annuale di settore e alla delega al CATA in merito all'attuazione di esso.

L'articolo 4 (commercio) presenta integrazioni normative relative ai centri assistenza tecnica imprese commerciali (CAT) e alle procedure di progettazione dei centri commerciali.

L'articolo 5 (ambiente, energia, montagna e protezione civile) contiene disposizioni relative alle destinazioni di canoni (acque minerali termali, risorse geotermiche); all'utilizzo di ARPA da parte della Regione per la realizzazione dei progetti comunitari; alla modifica di destinazione di una delegazione amministrativa (Consorzio di bonifica Cellina Meduna);alla contribuzione a favore dei Comuni per attività di rimozione dei rifiuti abbandonati; a una modifica normativa in materia di protezione civile relativa alla conferenza di servizi per la messa in sicurezza del territorio.

L'articolo 6 (interventi in materia di infrastrutture , territorio, edilizia e lavori pubblici) comprende una serie di norme per consentire l'utilizzo, fino al 2013, degli stanziamenti a favore delle Province per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di motorizzazione civile, l'utilizzo del finanziamento pluriennale concesso alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA anche per l'affidamento di opere di viabilità di interesse regionale nonché la conferma di alcuni contributi già concessi.

L'articolo 7 (interventi in materia di salute e politiche sociali) presenta norme relative all'applicazione straordinaria per 2 anni (anzichè 1) delle modalità di rimborso dal parte delle ASL delle spese sostenute dagli utenti dei servizi riabilitazione (vitto e alloggio) e alcune modifiche concernenti la Conferenza permanente programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.

L'articolo 8 riguarda interventi in materia di famiglia, associazionismo e cooperazione, con disposizioni sulla promozione cooperativa; con il sostegno ai Comuni per l'attivazione di iniziative, anche di carattere formativo, informativo e divulgativo per promuovere la partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali; con modifiche e integrazioni legislative inerenti ai servizi per la prima infanzia, al sostegno alle famiglie numerose, alle procedure del piano regionale degli interventi per la famiglia nonché ai centri di aggregazione giovanile.

L'articolo 9 (interventi in materia di istruzione, università e ricerca) presenta un'integrazione degli interventi finanziabili a favore del Sincrotrone Trieste società consortile per azioni; con l'estensione all'anno 2012 del regime transitorio per i distretti dell'innovazione; con una norma abrogativa in materia di scuole materne non statali e con alcune modifiche della normativa riguardante gli assegni di studio. Prevista, con specifica autorizzazione, la concessione di contributi agli istituti tecnici superiori che appartengono all'area della formazione terziaria non accademica. Inoltre, per dare continuità all'azione di sostegno al sistema universitario regionale, in attesa dell'avvio della programmazione 2013-2015, è previsto un regime transitorio per il 2012 con la diretta determinazione delle modalità di riparto delle risorse.

L'articolo 10 (interventi in materia di formazione, lavoro e pari opportunità) autorizza il sostegno delle Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti per prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratrici e lavoratori percettori di trattamenti previdenziali. Inoltre, in attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia di formazione professionale, è previsto che la Regione assicuri, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolo 11 (interventi in materia di attività culturali e sportive) prevede, nelle more della predisposizione del provvedimento organico di riordino degli interventi diretti della Regione per il sostegno delle iniziative culturali di interesse regionale, la conferma nel 2012 delle disposizioni transitorie già previste dalla legge finanziaria 2010. Specifici interventi finanziari sono autorizzati a sostegno degli enti operanti nel settore del cinema, dei soggetti pubblici e privati che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e degli organismi associativi dei profughi giuliano dalmati. È approvata la tabella degli enti e organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena. Inoltre previste nuove risorse per un programma straordinario di conservazione e valorizzazione dei beni culturali.