I Comm: finanziaria 2012, l'articolato (2)
(ACON) Trieste, 24 nov - MPB - il disegno di legge contenente
le disposizioni per la formazione del biancio pluriennae e
annuale della Regione, ovvero la legge finanziaria 2012, si
compone complessivamente di 17 articoli.
L'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario e
in materia di entrate, fissando l'ammontare delle previsioni di
entrata per il triennio complessivamente in 20 miliardi 912
milioni 372 mila e 089,68 euro, di cui 7.612.521.445,25 per il
2012, 6.714.687.212,34 per il 2013 e 6.585.163.432,09 euro per il
2014. Inoltre autorizza il ricorso al mercato finanziario
mediante la contrazione di mutui a tasso fisso e/o variabile
nella misura massima di 461.787.000 euro per il triennio, con un
limite all'indebitamento per il 2012 fissato a 111 milioni e 737
mila euro. Viene anche autorizzata la stipula di contratti di
mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli
impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è
stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante
contrazione di mutui in anni precedenti nella misura massima di
845 milioni e quasi 603 mila euro. In via alternativa
l'Amministrazione può ricorrere alle forme di finanziamento con
la Cassa depositi e prestiti S.p.A. o all'emissione di buoni
ordinari regionali (BOR), fissando le relative condizioni.
Nel primo articolo si prevede anche la riduzione delle aliquote
IRAP dello 0,92 per cento, per tutti i soggetti passivi che
realizzino il valore della produzione netta nel territorio
regionale. Riduzione comunque applicabile per un solo periodo
d'imposta, quello in corso al 1° gennaio 2012. È inoltre
consentita la fruizione dell'agevolazione già in sede di
determinazione e versamento del primo acconto relativo al
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2012. Per questo periodo
è disposta la sospensione dell'applicazione
delle norme regionali di riduzione delle aliquote IRAP già
vigenti. Sono fatte salve le esenzioni a favore di Onlus e ASP.
L'articolo 2 (agricoltura, foreste, caccia e pesca) contiene
disposizioni riguardanti il funzionamento del Fondo di rotazione
in agricoltura (con ampliamento fino a 15 anni); interventi
nel settore lattiero caseario in zona montana (con contributi ai
caseifici per l'acquisto dei mezzi necessari per il
trasporto del latte dalle aziende ai caseifici); modifiche
normative in materia di produzione zootecnica, di associazionismo
cooperativo della pesca e dell'acquacoltura e di programmazione e
tutela faunistica. Autorizza un finanziamento straordinario
all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) per costi
connessi alla ristrutturazione di immobili in disponibilità da
terzi e, nel comparto lattiero-caseario,
finanziamenti alla fondazione per la promozione e valorizzazione
del formaggio Montasio, per sostenerne attività e interventi
strutturali.
L'articolo 3 (attività produttive) introduce modifiche
all'articolo 15 della legge regionale 11/2009 (anticrisi)
abrogando quelle previsioni eccezionali che consentivano di
anticipare contributi alle imprese anche in assenza di
adeguate garanzie (demandate alla fase di rendicontazione) e
prevede inoltre una serie di ricalibrature normative sulle
disposizioni nel settore dell'artigianato (LR 12/2002) con
particolare riferimento al programma annuale di settore e alla
delega al CATA in merito all'attuazione di esso.
L'articolo 4 (commercio) presenta integrazioni normative relative
ai centri assistenza tecnica imprese commerciali (CAT) e alle
procedure di progettazione dei centri commerciali.
L'articolo 5 (ambiente, energia, montagna e protezione civile)
contiene disposizioni relative alle destinazioni di canoni (acque
minerali termali, risorse geotermiche); all'utilizzo di
ARPA da parte della Regione per la realizzazione dei progetti
comunitari; alla modifica di destinazione di una delegazione
amministrativa (Consorzio di bonifica Cellina Meduna);alla
contribuzione a favore dei Comuni per attività di rimozione dei
rifiuti abbandonati; a una modifica normativa in materia di
protezione civile relativa alla conferenza di servizi per la
messa in sicurezza del territorio.
L'articolo 6 (interventi in materia di infrastrutture ,
territorio, edilizia e lavori pubblici) comprende una serie di
norme per consentire l'utilizzo, fino al 2013, degli stanziamenti
a favore delle Province per lo svolgimento delle attività e delle
funzioni di motorizzazione civile, l'utilizzo del finanziamento
pluriennale concesso alla società Friuli Venezia Giulia Strade
SpA anche per l'affidamento di opere di viabilità di interesse
regionale nonché la conferma di alcuni contributi già concessi.
L'articolo 7 (interventi in materia di salute e politiche
sociali) presenta norme relative all'applicazione straordinaria
per 2 anni (anzichè 1) delle modalità di rimborso dal parte delle
ASL delle spese sostenute dagli utenti dei servizi riabilitazione
(vitto e alloggio) e alcune modifiche concernenti la Conferenza
permanente programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.
L'articolo 8 riguarda interventi in materia di famiglia,
associazionismo e cooperazione, con disposizioni sulla promozione
cooperativa; con il sostegno ai Comuni per l'attivazione di
iniziative, anche di carattere formativo, informativo e
divulgativo per promuovere la partecipazione istituzionale dei
bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle
comunità locali; con modifiche e integrazioni legislative
inerenti ai servizi per la prima infanzia, al sostegno alle
famiglie numerose, alle procedure del piano regionale degli
interventi per la famiglia nonché ai centri di aggregazione
giovanile.
L'articolo 9 (interventi in materia di istruzione, università e
ricerca) presenta un'integrazione degli interventi finanziabili a
favore del Sincrotrone Trieste società consortile per azioni; con
l'estensione all'anno 2012 del regime transitorio per i distretti
dell'innovazione; con una norma abrogativa in materia di scuole
materne non statali e con alcune modifiche della normativa
riguardante gli assegni di studio. Prevista, con specifica
autorizzazione, la concessione di contributi agli istituti
tecnici superiori che appartengono all'area
della formazione terziaria non accademica. Inoltre, per dare
continuità all'azione di sostegno al sistema universitario
regionale, in attesa dell'avvio della programmazione 2013-2015,
è previsto un regime transitorio per il 2012 con la diretta
determinazione delle modalità di riparto delle risorse.
L'articolo 10 (interventi in materia di formazione, lavoro e pari
opportunità) autorizza il sostegno delle Amministrazioni
pubbliche che promuovono progetti per prestazioni di
attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratrici e
lavoratori percettori di trattamenti previdenziali. Inoltre, in
attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in
materia di formazione professionale, è previsto che la Regione
assicuri, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP) il recepimento dei livelli essenziali delle
prestazioni.
L'articolo 11 (interventi in materia di attività culturali e
sportive) prevede, nelle more della predisposizione del
provvedimento organico di riordino degli interventi diretti della
Regione per il sostegno delle iniziative culturali di interesse
regionale, la conferma nel 2012 delle disposizioni transitorie
già previste dalla legge finanziaria 2010. Specifici interventi
finanziari sono autorizzati a sostegno degli enti operanti nel
settore del cinema, dei soggetti pubblici e privati che svolgono
un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale
per la promozione e la diffusione della lingua friulana e degli
organismi associativi dei profughi giuliano dalmati. È approvata
la tabella degli enti e organizzazioni riconosciuti di rilevanza
primaria della minoranza slovena. Inoltre previste nuove risorse
per un programma straordinario di conservazione e valorizzazione
dei beni culturali.