CR: Finanziaria 2012, l'articolato (11)
(ACON) Trieste, 13 dic - MPB -Lo schema della Finanziaria
2012i si compone di 19 articoli.
L'articolo 1, che contiene le disposizioni di carattere
finanziario e in materia di entrate, detta l'ammontare delle
previsioni d'entrata e autorizza il ricorso al mercato
finanziario per il triennio 2012-2014 mediante la contrazione di
mutui a tasso fisso e variabile, ponendo il limite di
indebitamento per il 2012 in 111.737.000 euro. Questo articolo
contiene una delle novità qualificanti la manovra, ovvero la
riduzione delle aliquote IRAP del 25%. Un emendamento giuntale
toglie la possibilità di ricorrere agli strumenti finanziari
derivati.
L'articolo 2 - agricoltura, foreste, caccia e pesca - prevede
contributi alle aziende agricole zootecniche con produzione di
latte aderenti al Piano di riconversione per la loro permanenza
nei territori montani per l'acquisto di mezzi di trasporto;
modifiche della normativa relativa al miglioramento della
produzione zootecnica e della cooperazione nel campo della pesca
e dell'acquacoltura e finanziamenti alla Fondazione per la
promozione e la valorizzazione del formaggio Montasio.
L'articolo 3 - attività produttive - introduce diverse modifiche
alla legge regionale anticrisi, ritardando la richiesta di
garanzie e ricalibrando le disposizioni nel settore
dell'artigianato.
L'articolo 4 - commercio - regola l'accoglimento prioritario di
tutte quelle domande di finanziamento che per carenza di fondi
erano rimaste inevase sia nel settore dei rivenditori di generi
di monopolio sia nella creazione di centri commerciali naturali e
centri via.
L'articolo 5 - ambiente, energia, montagna, protezione civile -
amplia l'uso dei canoni relativi le acque minerali termali e
quelli per le risorse geotermiche; modifica la destinazione di
una delegazione amministrativa al Consorzio di Bonifica Cellina
Meduna; contribuisce alle attività di rimozione dei rifiuti
abbandonati a favore dei Comuni richiedenti e modifica la
normativa relativa la conferenza dei servizi in materia di
protezione civile.
L'articolo 6 - infrastrutture, territorio, edilizia e lavori
pubblici - proroga, a favore delle Province, dal 2011 al 2013 gli
stanziamenti per lo svolgimento delle attività e delle funzioni
di Motorizzazione Civile; autorizza un finanziamento pluriennale
per un totale di 83.152.388,00 euro a favore di FVG Strade per
opere di viabilità di interesse regionale.
L'articolo 7 - salute e politiche sociali - nelle more
dell'apertura dell'Ospizio Marino di Grado, proroga di un anno il
rimborso spese di vitto e alloggio per gli utenti dei servizi di
riabilitazione; apporta modifiche alla Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria, sociale e
sociosanitaria.
L'articolo 8 - famiglia, associazioni e cooperazione - prevede un
intervento di 100.000 euro per la realizzazione di iniziative
finalizzate alla promozione cooperativa; concede contributi agli
Enti locali per promuovere la partecipazione istituzionale dei
bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle
comunità locali; interviene sui servizi alla prima infanzia, sul
sostegno alle famiglie numerose e sposta al 2013 il Piano
regionale degli interventi per la famiglia in attesa del suo
completamento.
L'articolo 9 - istruzione, università e ricerca - integra il
finanziamento al Sincrotrone di Trieste; estende al 2012, con un
leggero rinnovo normativo, il regime transitorio per i distretti
dell'innovazione; modifica, con modalità più eque, gli assegni di
studio relativi ai libri di testo ed al trasporto.
L'articolo 10 - sostegno al lavoro - affianca la Regione ai
Comuni nella promozione di progetti per prestazioni di attività
socialmente utili a lavoratrici e lavoratori
sotto trattamento previdenziale.
L'articolo 11 -attività culturali e sportive - prevede una norma
che regola le procedure di riparto; detta specifici interventi
per il settore cinema, per le attività culturali delle
associazioni dei profughi Giuliano Dalmati; approva le tabelle
dei finanziamenti agli enti primari Sloveni; sostiene la lingua e
la cultura friulana e i corregionali all'estero; imposta un
programma straordinario di conservazione e valorizzazione dei
beni culturali.
L'articolo 12 autorizza le variazioni nei capitoli delle
relazioni internazionali e comunitarie.
L'articolo 13, particolarmente corposo, norma gli interventi
sulle Autonomie locali; assegna la compartecipazione ai proventi
fiscali riscossi in regione per 431,3 milioni e integra la somma
con un'assegnazione straordinaria di 8,5 milioni. Ai Comuni si
assegnano 335 milioni e ulteriori poste specifiche tra cui si
evidenziano 10 milioni per l'incentivazione dei servizi
associati, 0,8 milioni ai Comuni turistici e 0,7 milioni ai
plessi scolastici. Alle Province vanno 43 milioni, alle Comunità
Montane 7 milioni e, come sempre, si interviene per la copertura
del personale del comparto unico per 36,9 milioni. Non mancano il
Fondo per le situazioni particolari dei Comuni per 0,5 milioni e
diverse norme per migliorare la gestione amministrativa.
L'articolo 14 - politiche della sicurezza - ha introdotto solo
alcune variazioni nelle relative unità di bilancio.
L'articolo 15 - funzione pubblica - detta alle amministrazioni
del comparto unico, nel rispetto del Patto di stabilità e del
contenimento delle spese del personale, di adire alle assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in
carenza di organico con procedure di mobilità all'interno del
comparto medesimo; proroga all'esercizio 2013 alcune norme
previste nell'articolo 13 della Finanziaria 2010.
L'articolo 16 - norme intersettoriali e contabili - tra l'altro
proroga la durata delle concessioni demaniali; attribuisce alla
Giunta regionale l'individuazione delle sedi e degli ambiti degli
Uffici tavolari e interviene sul commissariamento di Cave del
Predil.
L'articolo 17 - coordinamento normativo-fiscale - tratta del
Patto di stabilità, ne indica i nuovi obiettivi e le modalità per
raggiungerli; regola le riduzioni dello stock di debito,
impone il contenimento della spesa del personale; indica i limiti
di indebitamento e pone il divieto di cumulo delle indennità
degli amministratori.
Gli articoli 18 e 19 sono tecnici: il primo riguarda la copertura
finanziaria delle nuove autorizzazioni non
autonomamente coperte, il secondo l'entrata in vigore della legge.
(segue)