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CR: autonomia giovani, articolato (4)

01.02.2012
13:11
(ACON) Trieste, 1 feb - MPB - Quanto al testo, la sua struttura vede al centro il Piano regionale giovani che individua linee strategiche di indirizzo, ambiti di competenza dei soggetti attuatori e azioni a favore dei giovani, viene elaborato dalla struttura regionale con la partecipazione attiva della Consulta regionale dei giovani e il concorso di Province, Comuni ed Università.

Il Capo I (articoli da 1 a 4) definisce finalità, obiettivi e destinatari degli interventi (i giovani tra i 14 e i 35 anni), nonché i soggetti attuatori.

Il Capo II (articoli dal 5 al 10) definisce il Piano regionale dei giovani e i Tavoli di coordinamento necessari a dare attuazione alla norma e disciplina le funzioni e la composizione della Consulta regionale dei giovani nonché altri organismi di partecipazione: le Assemblee provinciali e la Conferenza regionale dei giovani. L'articolo 10 attiene la partecipazione politica dei giovani, sostenuta con specifiche misure.

Il Capo III riguarda l'associazionismo giovanile prevedendo il Registro regionale delle associazioni giovani.

Il Capo IV disciplina l'ampio spettro delle misure di politica attiva: interventi per l'autonomia abitativa con nuove misure in ambito di edilizia sovvenzionata e agevolata volte a favorire i giovani, nonché progetti di co-housing e altri per il sostegno alle locazioni; interventi finalizzati alla formazione, al rientro dei giovani talenti in regione, alla mobilità internazionale e all'internazionalizzazione della professione; azioni volte a facilitare la stabilizzazione dei giovani lavoratori e l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro; interventi per l'avvio di nuove imprese. Sono previsti contributi fino a 40.000 euro per lo start up di imprese con titolari giovani, nonché altre azioni a favore della imprenditorialità dei giovani; interventi in ambito sociale e per la promozione della salute, in ambito culturale e per promuovere l'utilizzo degli strumenti informatici; sostegno ai centri di aggregazione giovanile, istituzione di una giornata dell'arte giovanile e interventi in ambito sportivo.

Il Capo V prevede gli interventi per l'accesso al credito, costituendo il Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani che, mediante il convenzionamento con gli istituti bancari, permetta la concessione di prestiti garantiti per la concessione di prestiti sino alla concorrenza di 40.000 euro, con le più diverse finalità. Master presso istituti universitari, anche all'estero, tirocini formativi presso aziende, enti e istituzioni, avvio e sviluppo di iniziative a carattere imprenditoriale e di studi professionali, acquisto dell'arredamento della prima casa ed altro. Non trattandosi di un Fondo di rotazione ma di un Fondo di garanzia, la dotazione resa disponibile dalla Regione può consentire uno stock di affidamenti dieci volte superiore alla dotazione stessa. In altre parole, una dotazione di due milioni può garantire prestiti sino a 20 milioni con modalità di leva simili a quelle dei consorzi di garanzia fidi. Il Fondo è uno strumento complementare agli interventi diretti che le attuali ridotte risorse non rendono adatti a rispondere alle molteplici richieste.

Il Capo VI riguarda il portale regionale giovani, l'Informagiovani e il monitoraggio sulla condizione giovanile in regione; il VII disciplina la clausola valutativa; l'VIII tratta, infine, le disposizioni di attuazione, transitorie e finanziarie.

(segue)