CR: autonomia giovani, articolato (4)
(ACON) Trieste, 1 feb - MPB - Quanto al testo, la sua struttura
vede al centro il Piano regionale giovani che individua linee
strategiche di indirizzo, ambiti di competenza dei soggetti
attuatori e azioni a favore dei giovani, viene elaborato dalla
struttura regionale con la partecipazione attiva della Consulta
regionale dei giovani e il concorso di Province, Comuni ed
Università.
Il Capo I (articoli da 1 a 4) definisce finalità, obiettivi e
destinatari degli interventi (i giovani tra i 14 e i 35 anni),
nonché i soggetti attuatori.
Il Capo II (articoli dal 5 al 10) definisce il Piano regionale
dei giovani e i Tavoli di coordinamento necessari a dare
attuazione alla norma e disciplina le funzioni e la composizione
della Consulta regionale dei giovani nonché altri organismi di
partecipazione: le Assemblee provinciali e la Conferenza
regionale dei giovani. L'articolo 10 attiene la partecipazione
politica dei giovani, sostenuta con specifiche misure.
Il Capo III riguarda l'associazionismo giovanile prevedendo il
Registro regionale delle associazioni giovani.
Il Capo IV disciplina l'ampio spettro delle misure di politica
attiva: interventi per l'autonomia abitativa con nuove misure in
ambito di edilizia sovvenzionata e agevolata volte a favorire i
giovani, nonché progetti di co-housing e altri per il sostegno
alle locazioni; interventi finalizzati alla formazione, al
rientro dei giovani talenti in regione, alla mobilità
internazionale e all'internazionalizzazione della professione;
azioni volte a facilitare la stabilizzazione dei giovani
lavoratori e l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro;
interventi per l'avvio di nuove imprese. Sono previsti contributi
fino a 40.000 euro per lo start up di imprese con titolari
giovani, nonché altre azioni a favore della imprenditorialità dei
giovani; interventi in ambito sociale e per la promozione della
salute, in ambito culturale e per promuovere l'utilizzo degli
strumenti informatici; sostegno ai centri di aggregazione
giovanile, istituzione di una giornata dell'arte giovanile e
interventi in ambito sportivo.
Il Capo V prevede gli interventi per l'accesso al credito,
costituendo il Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani
che, mediante il convenzionamento con gli istituti bancari,
permetta la concessione di prestiti garantiti per la concessione
di prestiti sino alla concorrenza di 40.000 euro, con le più
diverse finalità. Master presso istituti universitari, anche
all'estero, tirocini formativi presso aziende, enti e
istituzioni, avvio e sviluppo di iniziative a carattere
imprenditoriale e di studi professionali, acquisto
dell'arredamento della prima casa ed altro. Non trattandosi di un
Fondo di rotazione ma di un Fondo di garanzia, la dotazione resa
disponibile dalla Regione può consentire uno stock di affidamenti
dieci volte superiore alla dotazione stessa. In altre parole, una
dotazione di due milioni può garantire prestiti sino a 20 milioni
con modalità di leva simili a quelle dei consorzi di garanzia
fidi. Il Fondo è uno strumento complementare agli interventi
diretti che le attuali ridotte risorse non rendono adatti a
rispondere alle molteplici richieste.
Il Capo VI riguarda il portale regionale giovani,
l'Informagiovani e il monitoraggio sulla condizione giovanile in
regione; il VII disciplina la clausola valutativa; l'VIII tratta,
infine, le disposizioni di attuazione, transitorie e finanziarie.
(segue)