CR: pdl tatuaggio e piercing, l'articolato (4)
(ACON) Trieste, 21 mar - MPB - L'articolo 1 definisce finalità
e oggetto del provvedimento, mentre il secondo contiene le
definizioni dell'attività di tatuaggio e di trucco permanente
considerato a tutti gli effetti attività di tatuaggio.
All'articolo 3 si individuano i requisiti richiesti a chi intende
avviare una attività di questo tipo; con l'articolo 4 si
disciplina l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing,
stabilendo che ci sia segnalazione certificata di inizio attività
al Comune, che ne trasmette copia all'Azienda per i servizi
sanitari, la quale deve pubblicare nel proprio sito web l'elenco
dei soggetti che esercitano tale attività, ponendo a loro carico
l'obbligo di iscrizione all'albo provinciale delle imprese
artigiane.
Della formazione e delle adeguate conoscenze
tecnico-professionali da acquisire si tratta all'articolo 5,
mentre il 6 regola le modalità di rilascio del consenso informato
da parte del cliente; il 7 indica i divieti a carico degli
operatori; l'8 tratta le modalità di smaltimento dei rifiuti
prodotti nell'esercizio dell'attività.
L'articolo 9 definisce la regolamentazione dell'attività di
piercing al lobo dell'orecchio.
Gli adempimenti e le responsabilità dei titolari di attività che
intendano ospitare tatuatori e piercers stranieri o provenienti
da altre regioni sono indicati all'articolo 10, mentre l'11
disciplina le modalità di esercizio delle manifestazioni
pubbliche di tatuaggio e piercing.
Con l'articolo 12 si prevede l'adozione di un apposito
regolamento regionale per assicurare unitarietà di applicazione a
livello regionale; il 13 stabilisce che la Regione promuova una
campagna informativa sui rischi e il 14 che essa monitori tali
attività. L'articolo 15 attribuisce ai Comuni ll'obbligo di
adeguare i propri regolamenti alla legge e ai regolamenti
regionali. Il 16 definisce che siano i Comuni ad esercitare le
funzioni di vigilanza e controllo fatta salva la competenza delle
Aziende per i servizi sanitari in ordine ai requisiti igienico
sanitari. L'articolo 17 delinea le sanzioni e il 18, infine,
definisce un regime transitorio in attesa dell'entrata in vigore
delle nuove disposizioni.
(segue)