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CR: pdl tatuaggio e piercing, l'articolato (4)

21.03.2012
13:45
(ACON) Trieste, 21 mar - MPB - L'articolo 1 definisce finalità e oggetto del provvedimento, mentre il secondo contiene le definizioni dell'attività di tatuaggio e di trucco permanente considerato a tutti gli effetti attività di tatuaggio. All'articolo 3 si individuano i requisiti richiesti a chi intende avviare una attività di questo tipo; con l'articolo 4 si disciplina l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, stabilendo che ci sia segnalazione certificata di inizio attività al Comune, che ne trasmette copia all'Azienda per i servizi sanitari, la quale deve pubblicare nel proprio sito web l'elenco dei soggetti che esercitano tale attività, ponendo a loro carico l'obbligo di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. Della formazione e delle adeguate conoscenze tecnico-professionali da acquisire si tratta all'articolo 5, mentre il 6 regola le modalità di rilascio del consenso informato da parte del cliente; il 7 indica i divieti a carico degli operatori; l'8 tratta le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività. L'articolo 9 definisce la regolamentazione dell'attività di piercing al lobo dell'orecchio. Gli adempimenti e le responsabilità dei titolari di attività che intendano ospitare tatuatori e piercers stranieri o provenienti da altre regioni sono indicati all'articolo 10, mentre l'11 disciplina le modalità di esercizio delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing. Con l'articolo 12 si prevede l'adozione di un apposito regolamento regionale per assicurare unitarietà di applicazione a livello regionale; il 13 stabilisce che la Regione promuova una campagna informativa sui rischi e il 14 che essa monitori tali attività. L'articolo 15 attribuisce ai Comuni ll'obbligo di adeguare i propri regolamenti alla legge e ai regolamenti regionali. Il 16 definisce che siano i Comuni ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo fatta salva la competenza delle Aziende per i servizi sanitari in ordine ai requisiti igienico sanitari. L'articolo 17 delinea le sanzioni e il 18, infine, definisce un regime transitorio in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

(segue)