CR: pdl pet therapy, l'articolato (3)
(ACON) Trieste, 22 mar - MPB - La proposta di legge in materia
di terapie e attività assistite con gli animali si compone di 11
articoli.
L'articolo 1 riassume le finalità fondamentali della legge,
promuove e riconosce il valore terapeutico e riabilitativo delle
terapie (TAA) e delle attività (AAA) svolte con l'ausilio di
animali e l'articolo 2 le definisce in maniera dettagliata.
L'articolo 3 definisce gli ambiti applicativi delle TAA e delle
AAA e obbliga le strutture in cui esse sono praticate a possedere
i requisiti stabiliti con le linee guida fissate all'art. 5.
L'articolo 4 istituisce una Commissione regionale per le TAA e le
AAA individuando le figure tecniche che la compongono, e il
successivo stabilisce che la Commissione predisponga le linee
guida della pratica nel campo delle TAA e delle AAA da sottoporre
all'approvazione della Giunta regionale e
individua le funzioni della Commissione.
L'articolo 6 definisce i requisiti degli animali ammessi ai
programmi di TAA e AAA con riferimento anche ai percorsi
formativi e ai metodi di addestramento.
L'articolo 7 riconosce l'importanza della formazione e prevede
che la Regione promuova percorsi di formazione e aggiornamento
professionale degli operatori, nel rispetto dei
principi enunciati nelle linee guida predisposte dalla
Commissione.
L'articolo 8 stabilisce che alle TAA e AAA provvedano equipe
multidisciplinari di lavoro appositamente costituite per la
progettazione e lo svolgimento delle attività secondo
quanto stabilito nelle linee guida.
L'articolo 9 attribuisce alla Giunta regionale il compito di
emanare bandi annuali per il finanziamento di progetti di TAA e
di AAA.
L'articolo 10 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione
da emanarsi entro 90 giorni per individuare i criteri e le
modalità di certificazione dei soggetti abilitati a erogare
servizi di TAA e AAA, le procedure per la formazione e
l'aggiornamento degli operatori, le specie ammesse ai programmi
di TAA e AAA e i criteri e le modalità per la concessione dei
finanziamenti.
L'articolo 11 stabilisce la norma finanziaria.
(segue)