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CR: pdl pet therapy, l'articolato (3)

22.03.2012
13:15
(ACON) Trieste, 22 mar - MPB - La proposta di legge in materia di terapie e attività assistite con gli animali si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 riassume le finalità fondamentali della legge, promuove e riconosce il valore terapeutico e riabilitativo delle terapie (TAA) e delle attività (AAA) svolte con l'ausilio di animali e l'articolo 2 le definisce in maniera dettagliata. L'articolo 3 definisce gli ambiti applicativi delle TAA e delle AAA e obbliga le strutture in cui esse sono praticate a possedere i requisiti stabiliti con le linee guida fissate all'art. 5. L'articolo 4 istituisce una Commissione regionale per le TAA e le AAA individuando le figure tecniche che la compongono, e il successivo stabilisce che la Commissione predisponga le linee guida della pratica nel campo delle TAA e delle AAA da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale e individua le funzioni della Commissione. L'articolo 6 definisce i requisiti degli animali ammessi ai programmi di TAA e AAA con riferimento anche ai percorsi formativi e ai metodi di addestramento. L'articolo 7 riconosce l'importanza della formazione e prevede che la Regione promuova percorsi di formazione e aggiornamento professionale degli operatori, nel rispetto dei principi enunciati nelle linee guida predisposte dalla Commissione. L'articolo 8 stabilisce che alle TAA e AAA provvedano equipe multidisciplinari di lavoro appositamente costituite per la progettazione e lo svolgimento delle attività secondo quanto stabilito nelle linee guida. L'articolo 9 attribuisce alla Giunta regionale il compito di emanare bandi annuali per il finanziamento di progetti di TAA e di AAA. L'articolo 10 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione da emanarsi entro 90 giorni per individuare i criteri e le modalità di certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA, le procedure per la formazione e l'aggiornamento degli operatori, le specie ammesse ai programmi di TAA e AAA e i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti. L'articolo 11 stabilisce la norma finanziaria.

(segue)