PD: Menosso, pet therapy, legge solida ed esaustiva
(ACON) Trieste, 22 mar - COM/MPB - "La legge varata oggi in
Consiglio Regionale sulle terapie e attività assistite con gli
animali (pet therapy) risponde all'esigenza di promuovere la
conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi orientamenti
clinico-terapeutici quali la terapia assistita dagli animali e
l'attività assistita con gli animali nel rispetto di progetti di
ricerca e di applicazione adottati sulla base di metodologie
scientifiche riconosciute".
Annamaria Menosso (PD), relatrice della legge, sottolinea che "la
nostra Regione, recependo quanto disposto a livello nazionale in
materia è già intervenuta con Delibera sul tema, ma si è ritenuto
di intervenire con legge regionale al fine di dare alla materia
in oggetto una cornice solida, chiara ed esaustiva.
"Con il DPCM del febbraio 2003 di fatto viene riconosciuto come
valido anche in Italia l'impiego di animali da compagnia per
migliorare la salute degli umani. Tuttavia, in assenza di una
normativa univoca di riferimento, le Regioni hanno intrapreso
percorsi in ordine sparso.
"Se è vero che - prosegue la vicepresidente del Consiglio - la
terapia e la guarigione non possono prescindere dal ripristino di
legami emozionali con il mondo circostante ecco che la
pet-therapy può offrire conforto, svago o addirittura una ragione
di vita ai pazienti. Questi ultimi sono, per la maggior parte dei
casi, bambini, anziani e pazienti psichiatrici, categorie
particolarmente fragili, dunque. Tutti, pur con delle diversità
di risposta, beneficiano delle pratiche di Attività assistite con
animali (AAA) o terapie assistite con animali (TAA). Nei bambini
l'interazione con un animale può facilitare e velocizzare la
guarigione e può aiutare a modificare il comportamento suscitando
un positivo senso di responsabilità. Negli anziani l'interazione
con un animale può contribuire a ridurre la depressione, il senso
di solitudine, l'agitazione, la pressione sanguigna,
l'irritabilità. Nei pazienti psichiatrici la presenza e
l'interazione con animali promuove l'interazione sociale e
facilita l'autonomia. Non va inoltre dimenticato che di legge si
occupa anche di tutelare e salvaguardare il benessere degli
animali che prendono parte ai progetti di pet-therapy.
"Gli obiettivi generali che la legge si pone sono innanzitutto
riconoscere il valore terapeutico e riabilitativo delle pratiche
in oggetto, ma soprattutto di definire linee guida ufficiali.
La proposta di legge è giunta oggi all'esame dell'Aula
profondamente modificata dal lavoro intrapreso in seno alla III
Commissione Consiliare. Detti lavori hanno beneficiato e quindi
si sono avvalsi delle tante audizioni e delle relative memorie
dei soggetti auditi che con competenza hanno supportato nel
merito l'iter legislativo.
"Con riferimento all'articolato - specifica Menosso - l'articolo
1, come già detto, riconosce in regione il valore terapeutico e
riabilitativo della pet-therapy e, mentre l'articolo 2 ne da
dettagliate definizioni in linea con le precedenti disposizioni
regionali e nazionali. L'articolo 3 definisce gli ambiti
applicativi, sancendo la possibilità che le TAA e AAA possono
essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private,
centri di riabilitazione, centri residenziali e semiresidenziali,
case di riposo, centri diurni, scuole di ogni ordine e grado,
istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati,
fattorie didattiche e sociali, centri gestiti da cooperative
sociali. Gli articoli 4 e 5 disciplinano la composizione e le
funzioni della Commissione regionale per le terapie e le attività
assistite con gli animali. La composizione è, come si conviene
alle attività cui è chiamata ad occuparsi, multiprofessionale.
Quanto alle funzioni, come già evidenziato, la Commissione è
chiamata a definire delle linee guida e le buone pratiche ed è
riferimento regionale per le pratiche in oggetto. L'articolo 6
disciplina la tutela degli animali ammessi, mentre l'articolo 7
disciplina la formazione degli operatori. L'articolo 8, come nel
caso della Commissione regionale , prevede un approccio
multidisciplinare alla materia con la costituzione di una equipe
multidisciplinari di lavoro per la progettazione e lo svolgimento
di attività. L'articolo 9 prevede finanziamenti ai progetti di
TAA e AAA con emanazione di un Bando a cura della Regione. In
linea con il principio di delegificazione, l'articolo 10 demanda
ad apposito regolamento: la definizione dei criteri e le
procedure per la certificazione dei soggetti abilitati ad erogare
servizi di TAA e AAA, le procedure per la formazione degli
operatori, le specie di animali ammessi e i criteri di
finanziamento ai progetti di cui all'articolo 9. Con pochi
emendamenti di carattere puramente tecnico, suggeriti dalla
struttura di supporto alla commissione, la legge ha ottenuto, con
voto all'unanimità, il parere favorevole dell'Aula".