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PD: Menosso, pet therapy, legge solida ed esaustiva

22.03.2012
18:04
(ACON) Trieste, 22 mar - COM/MPB - "La legge varata oggi in Consiglio Regionale sulle terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy) risponde all'esigenza di promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi orientamenti clinico-terapeutici quali la terapia assistita dagli animali e l'attività assistita con gli animali nel rispetto di progetti di ricerca e di applicazione adottati sulla base di metodologie scientifiche riconosciute".

Annamaria Menosso (PD), relatrice della legge, sottolinea che "la nostra Regione, recependo quanto disposto a livello nazionale in materia è già intervenuta con Delibera sul tema, ma si è ritenuto di intervenire con legge regionale al fine di dare alla materia in oggetto una cornice solida, chiara ed esaustiva.

"Con il DPCM del febbraio 2003 di fatto viene riconosciuto come valido anche in Italia l'impiego di animali da compagnia per migliorare la salute degli umani. Tuttavia, in assenza di una normativa univoca di riferimento, le Regioni hanno intrapreso percorsi in ordine sparso.

"Se è vero che - prosegue la vicepresidente del Consiglio - la terapia e la guarigione non possono prescindere dal ripristino di legami emozionali con il mondo circostante ecco che la pet-therapy può offrire conforto, svago o addirittura una ragione di vita ai pazienti. Questi ultimi sono, per la maggior parte dei casi, bambini, anziani e pazienti psichiatrici, categorie particolarmente fragili, dunque. Tutti, pur con delle diversità di risposta, beneficiano delle pratiche di Attività assistite con animali (AAA) o terapie assistite con animali (TAA). Nei bambini l'interazione con un animale può facilitare e velocizzare la guarigione e può aiutare a modificare il comportamento suscitando un positivo senso di responsabilità. Negli anziani l'interazione con un animale può contribuire a ridurre la depressione, il senso di solitudine, l'agitazione, la pressione sanguigna, l'irritabilità. Nei pazienti psichiatrici la presenza e l'interazione con animali promuove l'interazione sociale e facilita l'autonomia. Non va inoltre dimenticato che di legge si occupa anche di tutelare e salvaguardare il benessere degli animali che prendono parte ai progetti di pet-therapy.

"Gli obiettivi generali che la legge si pone sono innanzitutto riconoscere il valore terapeutico e riabilitativo delle pratiche in oggetto, ma soprattutto di definire linee guida ufficiali. La proposta di legge è giunta oggi all'esame dell'Aula profondamente modificata dal lavoro intrapreso in seno alla III Commissione Consiliare. Detti lavori hanno beneficiato e quindi si sono avvalsi delle tante audizioni e delle relative memorie dei soggetti auditi che con competenza hanno supportato nel merito l'iter legislativo.

"Con riferimento all'articolato - specifica Menosso - l'articolo 1, come già detto, riconosce in regione il valore terapeutico e riabilitativo della pet-therapy e, mentre l'articolo 2 ne da dettagliate definizioni in linea con le precedenti disposizioni regionali e nazionali. L'articolo 3 definisce gli ambiti applicativi, sancendo la possibilità che le TAA e AAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private, centri di riabilitazione, centri residenziali e semiresidenziali, case di riposo, centri diurni, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie didattiche e sociali, centri gestiti da cooperative sociali. Gli articoli 4 e 5 disciplinano la composizione e le funzioni della Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali. La composizione è, come si conviene alle attività cui è chiamata ad occuparsi, multiprofessionale. Quanto alle funzioni, come già evidenziato, la Commissione è chiamata a definire delle linee guida e le buone pratiche ed è riferimento regionale per le pratiche in oggetto. L'articolo 6 disciplina la tutela degli animali ammessi, mentre l'articolo 7 disciplina la formazione degli operatori. L'articolo 8, come nel caso della Commissione regionale , prevede un approccio multidisciplinare alla materia con la costituzione di una equipe multidisciplinari di lavoro per la progettazione e lo svolgimento di attività. L'articolo 9 prevede finanziamenti ai progetti di TAA e AAA con emanazione di un Bando a cura della Regione. In linea con il principio di delegificazione, l'articolo 10 demanda ad apposito regolamento: la definizione dei criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti abilitati ad erogare servizi di TAA e AAA, le procedure per la formazione degli operatori, le specie di animali ammessi e i criteri di finanziamento ai progetti di cui all'articolo 9. Con pochi emendamenti di carattere puramente tecnico, suggeriti dalla struttura di supporto alla commissione, la legge ha ottenuto, con voto all'unanimità, il parere favorevole dell'Aula".