CR: pdl partecipazione a società di capitali, il testo (3)
(ACON) Trieste, 17 apr - RC - Riconfermata la norma che limita
la possibilità di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti
straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie a favore
delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per
tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano
utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite
anche infrannuali, a eccezione delle operazioni realizzate a
fronte della realizzazione di programmi di investimento ovvero
dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in
condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di
convenzioni, contratti di servizio o di programma.
Sulla base di comunicazioni periodiche delle società regionali,
sul sito della Regione (oltre che su quelli delle singole
società) sarà pubblicato l'elenco delle società partecipate,
anche attraverso Friulia Holding, indicando la ragione sociale,
la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere
complessivo destinato a capitale sociale previsto per l'anno sul
bilancio regionale; gli incarichi conferiti nelle società alle
quali la Regione partecipa e l'ammontare dei relativi compensi
sulla base di quanto dichiarato dalle singole società; le
generalità e il curriculum vitae degli amministratori di nomina
diretta, o comunque indicati dalla Regione, e dei direttori
generali nelle società alle quali la Regione partecipa; la durata
dell'incarico degli amministratori e dei direttori generali; il
dettaglio dei compensi spettanti agli amministratori e dei
direttori generali, incluso l'eventuale emolumento spettante per
speciali incarichi e l'eventuale indennità di risultato, nonché
l'eventuale valore stimato dei fringe benefit.
È stato ribadito il principio di non cumulabilità degli incarichi
e si introduce la richiesta al candidato alle cariche di vertice
negli organi di amministrazione delle società che abbia ricoperto
incarichi di amministratore in società a totale o parziale
capitale pubblico negli ultimi cinque anni, di dichiarare i
risultati di esercizio conseguiti dalle società amministrate in
tale periodo.
Si stabilisce che nelle società totalmente partecipate o
controllate, anche indirettamente, dalla Regione il personale sia
reclutato e gli incarichi sano affidati attribuendo rilevanza
alla capacità professionale e dando attuazione ai principi di
trasparenza, pubblicità e imparzialità. Con riguardo alle società
controllate, anche indirettamente, dalla Regione è stato
stabilito, altresì, che la stessa promuova l'attivazione di
meccanismi di mobilità del personale assunto con contratto a
tempo indeterminato, con obbligo delle società medesime di
verificare, prima di accedere al mercato l'eventuale
disponibilità di soggetti idonei nell'ambito delle altre società
controllate, nel rispetto dei contratti di lavoro.
In una apposita sezione, sono state definite e disciplinate in
tutti gli aspetti qualificanti le società strumentali della
Regione, con particolare riguardo all'esercizio del controllo
analogo sulle stesse da parte del socio Regione, eventualmente in
forma associata previe intese con gli altri eventuali soci,
avendo riguardo a tutte le componenti rilevanti, dal potere di
nomina, a quello di indirizzo penetrante, a quello di vigilanza.
Sono state indicate tutte le società nelle quali la Regione
intende mantenere la propria partecipazione, le società rispetto
alla quali sarà attuata la dismissione e quello rispetto alle
quali la Regione ha avviato processi di razionalizzazione e
riorganizzazione, sempre nel medesimo intendimento di fornire
all'azione delle amministrazioni pubbliche maggior efficienza ed
economicità.
Da ultimo, sono state inserite disposizioni per la fase
transitoria al fine di non creare difficoltà interpretative e
vuoti di disciplina.
(segue)