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CR: pdl partecipazione a società di capitali, il testo (3)

17.04.2012
12:40
(ACON) Trieste, 17 apr - RC - Riconfermata la norma che limita la possibilità di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, a eccezione delle operazioni realizzate a fronte della realizzazione di programmi di investimento ovvero dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma.

Sulla base di comunicazioni periodiche delle società regionali, sul sito della Regione (oltre che su quelli delle singole società) sarà pubblicato l'elenco delle società partecipate, anche attraverso Friulia Holding, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo destinato a capitale sociale previsto per l'anno sul bilancio regionale; gli incarichi conferiti nelle società alle quali la Regione partecipa e l'ammontare dei relativi compensi sulla base di quanto dichiarato dalle singole società; le generalità e il curriculum vitae degli amministratori di nomina diretta, o comunque indicati dalla Regione, e dei direttori generali nelle società alle quali la Regione partecipa; la durata dell'incarico degli amministratori e dei direttori generali; il dettaglio dei compensi spettanti agli amministratori e dei direttori generali, incluso l'eventuale emolumento spettante per speciali incarichi e l'eventuale indennità di risultato, nonché l'eventuale valore stimato dei fringe benefit.

È stato ribadito il principio di non cumulabilità degli incarichi e si introduce la richiesta al candidato alle cariche di vertice negli organi di amministrazione delle società che abbia ricoperto incarichi di amministratore in società a totale o parziale capitale pubblico negli ultimi cinque anni, di dichiarare i risultati di esercizio conseguiti dalle società amministrate in tale periodo.

Si stabilisce che nelle società totalmente partecipate o controllate, anche indirettamente, dalla Regione il personale sia reclutato e gli incarichi sano affidati attribuendo rilevanza alla capacità professionale e dando attuazione ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Con riguardo alle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione è stato stabilito, altresì, che la stessa promuova l'attivazione di meccanismi di mobilità del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con obbligo delle società medesime di verificare, prima di accedere al mercato l'eventuale disponibilità di soggetti idonei nell'ambito delle altre società controllate, nel rispetto dei contratti di lavoro.

In una apposita sezione, sono state definite e disciplinate in tutti gli aspetti qualificanti le società strumentali della Regione, con particolare riguardo all'esercizio del controllo analogo sulle stesse da parte del socio Regione, eventualmente in forma associata previe intese con gli altri eventuali soci, avendo riguardo a tutte le componenti rilevanti, dal potere di nomina, a quello di indirizzo penetrante, a quello di vigilanza.

Sono state indicate tutte le società nelle quali la Regione intende mantenere la propria partecipazione, le società rispetto alla quali sarà attuata la dismissione e quello rispetto alle quali la Regione ha avviato processi di razionalizzazione e riorganizzazione, sempre nel medesimo intendimento di fornire all'azione delle amministrazioni pubbliche maggior efficienza ed economicità.

Da ultimo, sono state inserite disposizioni per la fase transitoria al fine di non creare difficoltà interpretative e vuoti di disciplina.

(segue)