CR: pdl partecipazione a società di capitali, il testo (2)
(ACON) Trieste, 17 apr - RC - Disposizioni generali che
regolino la partecipazione della Regione a società di capitali.
Così i contenuti del provvedimento al vaglio dell'Aula, come
presentati dalla consigliera Mara Piccin (LN), relatrice di
maggioranza:
Si stabilisce che la Regione possa partecipare a società
esclusivamente in conformità agli obiettivi di politica regionale
stabiliti dagli atti di programmazione generali e secondo un
principio di strumentalità al perseguimento delle finalità
istituzionali e alla realizzazione di interessi di rilievo
regionale, ivi comprese le società che concorrono a promuovere lo
sviluppo economico della regione ovvero in società che producono
servizi di interesse generale; non è ammessa la partecipazione
diretta, nemmeno con quote di minoranza, in società aventi per
oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente
necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.
Viene per la prima volta disciplinato il sistema di governo che
la Regione esercitata sulle proprie partecipate, anche
indirettamente per il tramite delle società capogruppo,
prevedendo al presidente della Regione un potere di designazione
dei rappresentanti regionali negli organi societari, e un potere
di indirizzo strategico della Regione nei confronti delle società
attraverso la definizione di obiettivi strategici; obblighi
informativi periodici in capo a queste ultime nei confronti del
socio pubblico.
Ai fini di trasparenza e omogeneità, è prevista una legge
regionale di autorizzazione che stabilisce l'entità iniziale
della partecipazione ed eventuali condizioni di partecipazione.
Allo stesso modo, la dismissione, anche parziale, di quote
societarie e lo scioglimento volontario delle società regionali
vengono autorizzati con legge regionale.
La scelta dei soci privati nelle società cui partecipi al Regione
deve avvenire con procedura di evidenza pubblica.
Il numero dei componenti degli organi delle società controllate
dalla Regione (anche in via indiretta, e con obbligo da parte di
quest'ultima di promuovere analoghe iniziative nelle società in
cui non sia titolare di quote di controllo) è fissato
coerentemente alla complessità gestionale dell'attività,
rinviando a una delibera di Giunta regionale l'individuazione di
un indice variabile di complessità gestionale; è stato posto
comunque un tetto preciso al numero di componenti eleggibile
complessivamente da parte dei soci pubblici.
Anche per la determinazione dei compensi degli amministratori si
demanda alla Giunta regionale l'elaborazione di un indice
variabile di complessità gestionale, attraverso parametri
rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative
dell'impresa, in funzione del contenimento e dell'adeguatezza dei
compensi stessi. La misura massima dei compensi è determinata
dalla Giunta tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle
società. Rimane il già previsto tetto massimo di tali compensi,
nella misura della retribuzione spettante ai direttori generali
delle Aziende sanitarie regionali di fascia A. Per i consiglieri
non investiti di particolari cariche, è riconosciuta
esclusivamente la remunerazione dell'attività di partecipazione
ai lavori dell'organo collegiale attraverso il riconoscimento di
gettoni di presenza. Per quelli investiti di particolari
incarichi, è stato stabilito che i fringe benefit non possano
superare il 10% del trattamento retributivo lordo annuo,
estendendo la previsione anche ai direttori generali delle
società medesime e che possono esser loro riconosciute indennità
di risultato solo in presenza di comprovato miglioramento della
situazione economico-finanziaria della società rispetto alla
media degli ultimi due esercizi precedenti e in misura non
superiore al 30% rispetto al compenso complessivo.
(foto, immagini tv)
(segue)