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CR: pdl partecipazione a società di capitali, il testo (2)

17.04.2012
12:38
(ACON) Trieste, 17 apr - RC - Disposizioni generali che regolino la partecipazione della Regione a società di capitali. Così i contenuti del provvedimento al vaglio dell'Aula, come presentati dalla consigliera Mara Piccin (LN), relatrice di maggioranza:

Si stabilisce che la Regione possa partecipare a società esclusivamente in conformità agli obiettivi di politica regionale stabiliti dagli atti di programmazione generali e secondo un principio di strumentalità al perseguimento delle finalità istituzionali e alla realizzazione di interessi di rilievo regionale, ivi comprese le società che concorrono a promuovere lo sviluppo economico della regione ovvero in società che producono servizi di interesse generale; non è ammessa la partecipazione diretta, nemmeno con quote di minoranza, in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.

Viene per la prima volta disciplinato il sistema di governo che la Regione esercitata sulle proprie partecipate, anche indirettamente per il tramite delle società capogruppo, prevedendo al presidente della Regione un potere di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, e un potere di indirizzo strategico della Regione nei confronti delle società attraverso la definizione di obiettivi strategici; obblighi informativi periodici in capo a queste ultime nei confronti del socio pubblico.

Ai fini di trasparenza e omogeneità, è prevista una legge regionale di autorizzazione che stabilisce l'entità iniziale della partecipazione ed eventuali condizioni di partecipazione. Allo stesso modo, la dismissione, anche parziale, di quote societarie e lo scioglimento volontario delle società regionali vengono autorizzati con legge regionale.

La scelta dei soci privati nelle società cui partecipi al Regione deve avvenire con procedura di evidenza pubblica.

Il numero dei componenti degli organi delle società controllate dalla Regione (anche in via indiretta, e con obbligo da parte di quest'ultima di promuovere analoghe iniziative nelle società in cui non sia titolare di quote di controllo) è fissato coerentemente alla complessità gestionale dell'attività, rinviando a una delibera di Giunta regionale l'individuazione di un indice variabile di complessità gestionale; è stato posto comunque un tetto preciso al numero di componenti eleggibile complessivamente da parte dei soci pubblici.

Anche per la determinazione dei compensi degli amministratori si demanda alla Giunta regionale l'elaborazione di un indice variabile di complessità gestionale, attraverso parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa, in funzione del contenimento e dell'adeguatezza dei compensi stessi. La misura massima dei compensi è determinata dalla Giunta tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle società. Rimane il già previsto tetto massimo di tali compensi, nella misura della retribuzione spettante ai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali di fascia A. Per i consiglieri non investiti di particolari cariche, è riconosciuta esclusivamente la remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale attraverso il riconoscimento di gettoni di presenza. Per quelli investiti di particolari incarichi, è stato stabilito che i fringe benefit non possano superare il 10% del trattamento retributivo lordo annuo, estendendo la previsione anche ai direttori generali delle società medesime e che possono esser loro riconosciute indennità di risultato solo in presenza di comprovato miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti e in misura non superiore al 30% rispetto al compenso complessivo.

(foto, immagini tv)

(segue)