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V Comm: pdl rappresentanza istituzionale interessi particolari

26.04.2012
16:46
(ACON) Trieste, 26 apr - MPB - Una legge per aumentare il grado di democrazia e trasparenza e la qualità dei processi decisionali, attraverso un dialogo più efficace tra istituzioni e comunità regionale. Facendo diventare i cittadini protagonisti delle procedure amministrative e legislative.

È questo l'obiettivo della proposta di legge presentata da Antonio Pedicini (Pdl) e sottoscritta anche da altri consiglieri del suo Gruppo, oltre che da Igor Kocjiancic, capogruppo di Sinistra Arcobaleno, e Stefano Alunni Barbarossa, capogruppo di Cittadini-Libertà Civica, e illustrata alla V Commissione presieduta da Roberto Marin (Pdl).

Con soli 7 articoli si propone di regolamentare le modalità di relazione che intercorrono tra i diversi portatori di interessi particolari e il processo di formazione degli atti normativi emanati dagli organi decisionali della Regione.

Una disciplina adottata anche dall'Unione europea per portare chiarezza nelle procedure - ha sottolineato Pedicini ricordando che, pur esistendo una pluralità di relazioni tra società e politica (con la prima impegnata a influire sul complesso dei processi decisionali), i tentativi di dare una forma giuridica strutturata a tali relazioni nel sistema italiano sono rimaste episodiche, anche se a livello di regioni qualche progetto di regolamentazione è andato a buon fine.

Il provvedimento si inserisce in questo percorso, traendo spunto da alcune delle soluzioni adottate altrove, ma introducendo innovazioni che rendono più incisiva e trasparente l'azione legislativa regionale, collegandola maggiormente ai bisogni della società, per valorizzare gli interessi e le istanze non solo di tipo economico e patrimoniale, ma anche culturale, associativo e sociale.

L'articolato fissa la finalità (art.1) definendo i concetti basilari della norma (art.2), stabilendo l'istituzione del Pubblico Registro dei portatori di interessi particolari (art.3), ovvero un elenco istituito presso la presidenza del Consiglio regionale nel quale sono inseriti i dati principali dei soggetti che richiedono di essere formalmente considerati "portatori di interessi particolari".

L'iscrizione nel pubblico registro, disciplinata nell'art.4, è condizione necessaria per poter avere accesso alle diverse opportunità di intervento nel processo legislativo e per essere formalizzata richiede non solo la comunicazione dei dati anagrafici principali del richiedente, ma anche - nel caso in cui il richiedente sia un soggetto che a livello professionale rappresenta interessi particolari - una precisa indicazione degli interessi da lui curati in precedenza: questo per favorire la possibilità di individuare possibili conflitti tra l'interesse da tutelare e gli interessi tutelati nel passato.

Inoltre, è previsto che tutti i soggetti richiedenti sottoscrivano un codice etico predisposto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, proprio perché la delicatezza dei processi nei quali il portatore di interessi o il suo rappresentante prendono parte è tale da rendere necessaria maggiore severità di quella prevista dal complesso delle norme del diritto civile, penale e amministrativo.

Il complesso degli strumenti posti a disposizione dei portatori di interessi particolari è disciplinato dall'art. 5 che prevede una pluralità di opzioni alle quali il portatore di interessi può accedere per far valere nell'ambito del processo decisionale le proprie legittime istanze.

È all'interno di questo articolo che si colloca la parte più innovativa del provvedimento, con la possibilità da parte del portatore di interessi di presentare un vero e proprio progetto di legge, formalmente depositato all'attenzione del Consiglio regionale; progetto che può essere preso in esame da una Commissione o dall'Aula solo se prima viene fatto proprio da uno o più consiglieri che ne diventano formalmente i presentatori. Procedura, questa, che favorisce una nuova forma di dialogo istituzionale tra le istituzioni, appunto, e la società nelle sue più diverse articolazioni.

Gli obblighi ai quali il portatore di interessi particolari deve sottostare sono indicati all'art.6, in base al quale la rappresentanza degli interessi deve avvenire nella piena osservanza dei principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale e rispetto per la natura pubblica dei provvedimenti oggetto di intervento, con il vincolo della riservatezza riguardo alle informazioni alle quali il portatore di interessi o il suo rappresentante accedono, quando non pertinenti al processo decisionale oggetto di intervento, e con l'obbligo di pubblica comunicazione su qualsiasi dono, bene o prestazioni aventi un importo superiore a 500 euro erogate dal portatore di interessi o da suo rappresentante a soggetti istituzionali sia politici, sia burocratici. La mancata osservanza di questi principi può comportare, come stabilisce l'art.7, sanzioni anche gravi nonché all'esclusione dal pubblico registro.

(immagini tv)