V Comm: pdl rappresentanza istituzionale interessi particolari
(ACON) Trieste, 26 apr - MPB - Una legge per aumentare il grado
di democrazia e trasparenza e la qualità dei processi
decisionali, attraverso un dialogo più efficace tra istituzioni e
comunità regionale. Facendo diventare i cittadini protagonisti
delle procedure amministrative e legislative.
È questo l'obiettivo della proposta di legge presentata da
Antonio Pedicini (Pdl) e sottoscritta anche da altri consiglieri
del suo Gruppo, oltre che da Igor Kocjiancic, capogruppo di
Sinistra Arcobaleno, e Stefano Alunni Barbarossa, capogruppo di
Cittadini-Libertà Civica, e illustrata alla V Commissione
presieduta da Roberto Marin (Pdl).
Con soli 7 articoli si propone di regolamentare le modalità di
relazione che intercorrono tra i diversi portatori di interessi
particolari e il processo di formazione degli atti normativi
emanati dagli organi decisionali della Regione.
Una disciplina adottata anche dall'Unione europea per portare
chiarezza nelle procedure - ha sottolineato Pedicini ricordando
che, pur esistendo una pluralità di relazioni tra società e
politica (con la prima impegnata a influire sul complesso dei
processi decisionali), i tentativi di dare una forma giuridica
strutturata a tali relazioni nel sistema italiano sono rimaste
episodiche, anche se a livello di regioni qualche progetto di
regolamentazione è andato a buon fine.
Il provvedimento si inserisce in questo percorso, traendo spunto
da alcune delle soluzioni adottate altrove, ma introducendo
innovazioni che rendono più incisiva e trasparente l'azione
legislativa regionale, collegandola maggiormente ai bisogni della
società, per valorizzare gli interessi e le istanze non solo di
tipo economico e patrimoniale, ma anche culturale, associativo e
sociale.
L'articolato fissa la finalità (art.1) definendo i concetti
basilari della norma (art.2), stabilendo l'istituzione del
Pubblico Registro dei portatori di interessi particolari (art.3),
ovvero un elenco istituito presso la presidenza del Consiglio
regionale nel quale sono inseriti i dati principali dei soggetti
che richiedono di essere formalmente considerati "portatori di
interessi particolari".
L'iscrizione nel pubblico registro, disciplinata nell'art.4, è
condizione necessaria per poter avere accesso alle diverse
opportunità di intervento nel processo legislativo e per essere
formalizzata richiede non solo la comunicazione dei dati
anagrafici principali del richiedente, ma anche - nel caso in cui
il richiedente sia un soggetto che a livello professionale
rappresenta interessi particolari - una precisa indicazione degli
interessi da lui curati in precedenza: questo per favorire la
possibilità di individuare possibili conflitti tra l'interesse da
tutelare e gli interessi tutelati nel passato.
Inoltre, è previsto che tutti i soggetti richiedenti
sottoscrivano un codice etico predisposto dall'Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale, proprio perché la delicatezza
dei processi nei quali il portatore di interessi o il suo
rappresentante prendono parte è tale da rendere necessaria
maggiore severità di quella prevista dal complesso delle norme
del diritto civile, penale e amministrativo.
Il complesso degli strumenti posti a disposizione dei portatori
di interessi particolari è disciplinato dall'art. 5 che prevede
una pluralità di opzioni alle quali il portatore di interessi può
accedere per far valere nell'ambito del processo decisionale le
proprie legittime istanze.
È all'interno di questo articolo che si colloca la parte più
innovativa del provvedimento, con la possibilità da parte del
portatore di interessi di presentare un vero e proprio progetto
di legge, formalmente depositato all'attenzione del Consiglio
regionale; progetto che può essere preso in esame da una
Commissione o dall'Aula solo se prima viene fatto proprio da uno
o più consiglieri che ne diventano formalmente i presentatori.
Procedura, questa, che favorisce una nuova forma di dialogo
istituzionale tra le istituzioni, appunto, e la società nelle sue
più diverse articolazioni.
Gli obblighi ai quali il portatore di interessi particolari deve
sottostare sono indicati all'art.6, in base al quale la
rappresentanza degli interessi deve avvenire nella piena
osservanza dei principi di legalità, trasparenza, correttezza
istituzionale e rispetto per la natura pubblica dei provvedimenti
oggetto di intervento, con il vincolo della riservatezza riguardo
alle informazioni alle quali il portatore di interessi o il suo
rappresentante accedono, quando non pertinenti al processo
decisionale oggetto di intervento, e con l'obbligo di pubblica
comunicazione su qualsiasi dono, bene o prestazioni aventi un
importo superiore a 500 euro erogate dal portatore di interessi o
da suo rappresentante a soggetti istituzionali sia politici, sia
burocratici. La mancata osservanza di questi principi può
comportare, come stabilisce l'art.7, sanzioni anche gravi nonché
all'esclusione dal pubblico registro.
(immagini tv)