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Pens: Ferone, mozione su assegni familiari

09.05.2012
15:21
(ACON) Trieste, 9 mag - COM/AB - Un intervento nei confronti dell'Inps affinché riconosca il diritto agli assegni familiari anche alle vedove e ai vedovi dei lavoratori autonomi, se riconosciuti totalmente inabili a proficuo lavoro, è l'impegno alla Giunta contenuto in una mozione presentata dal consigliere regionale del Partito Pensionati Luigi Ferone.

Gli assegni familiari - ricorda Ferone - sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge. La legge istitutiva ha introdotto il diritto a tali assegni per sostenere economicamente i nuclei familiari al di sotto di un certo limite di reddito e in relazione alla presenza di familiari a carico o minori o inabili. La normativa ha poi distinto nel tempo la categoria dei lavoratori dipendenti, prevedendo per gli stessi il nuovo "assegno per il nucleo familiare".

Tale ultima normativa che ha istituito gli ANF (assegni nucleo familiare), per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione del relativo fondo pensionistico, in luogo degli assegni familiari, recita: "il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro".

L'Inps - fa presente Ferone - aveva interpretato il dettato normativo in modo restrittivo escludendo il coniuge superstite, in assenza di figli contitolari della pensione ai superstiti. Ciò aveva esposto l'Istituto previdenziale a un contenzioso di massa che lo aveva visto perdente. La disputa veniva infatti risolta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7668 del 1996, nella quale si afferma che l'assegno per il nucleo familiare "spetta, ai sensi dell'art.2, comma 8 della L. 153/88, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro".

Tale conclusione si fonda sulla considerazione che l'espressione "nucleo composto da una sola persona" è astrattamente riferibile a ciascuno dei componenti la famiglia, pertanto la persona che costituisce nucleo da sola può essere non solo l'orfano, ma anche il coniuge superstite, se inabile. L'Inps con circolare n. 98/98, nel prenderne atto dell'orientamento della Corte, impartiva conformi istruzioni operative alle sedi, disponendo di accogliere le domande in presenza dei presupposti richiamati.

Rimane invece a oggi priva della stessa tutela la vedova o il vedovo, totalmente inabile, del lavoratore autonomo, a cui non è stata estesa dall'Inps tale interpretazione e quindi il diritto agli assegni familiari. La conseguenza è una evidente disparità di trattamento, per cui due persone entrambe vedove e totalmente inabili, si vedono riconosciuto o meno il diritto agli assegni familiari a seconda che il coniuge deceduto fosse lavoratore dipendente o autonomo.

Si tratta di somme assolutamente esigue - conclude Ferone - infatti per il 2012 l'importo mensile dell'assegno familiare spettante ai pensionati appartenenti alla categoria dei lavoratori autonomi, è di 10,21 euro per ogni persona a carico.