CR: pdl integrazione sociale immigrati, l'articolato (8)
(ACON) Trieste, 22 mag - MPB - In tutto 24 gli articoli della
proposta di legge per l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati.
Citati nel primo articolo i principali documenti di riferimento,
sia quelli internazionali (Dichiarazione dei diritti dell'uomo)
sia quelli dell'Unione europea, si definiscono le finalità che
vanno dalla lotta al razzismo, alla garanzia per l'accoglienza,
l'integrazione, l'accesso al sistema dei servizi saciali, del
lavoro, dell'istruzione. L'articolo 2 definisce i destinatari
della legge: cittadine e cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea, richiedenti asilo, rifugiati, apolidi,
regolarmente soggiornanti, residenti o domiciliati nella regione.
All'articolo 3 definisce funzioni e compiti della Regione
(programmazione, regolamentazione e attuazione degli interventi
previsti dalla norma). Il 4 riguarda le funzioni delle Province e
dei Comuni; alle prime vengono affidati progetti relativi
all'orientamento, formazione professionale e inserimento
lavorativo, ai secondi compiti di assistenza, supporto alle
politiche abitative e promozione dei servizi di mediazione
linguistica. L'articolo 5 contempla le funzioni delle
Associazioni e degli Enti per l'immigrazione, valorizzando il
loro ruolo e prevedendo al proposito l'istituzione di un Albo
delle realtà riconosciute e passibili di contributi per la loro
attività.
Gli articoli successivi trattano rispettivamente del Piano
regionale triennale per l'integrazione (6), l'Osservatorio delle
politiche sociali per i migranti (7), la Consulta regionale per
l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati: i suoi compiti
e modalità di lavoro all'8, la composizione e il funzionamento al
9. Con l'articolo 10 si prevede la convocazione triennale della
Conferenza regionale sull'immigrazione con il compito di
raccogliere indicazioni e proposte utili al Piano regionale per
l'integrazione. Per la tutela e la lotta alla discriminazione,
all'11 si istituisce un Ufficio specifico con il compito di
ricevere segnalazioni su comportamenti discriminatori e di
coordinare e promuovere l'assistenza legale contro gli atti di
discriminazione. Promuove inoltre apposite iniziative atte a
tutelare i minori non accompagnati presenti sul territorio
regionale. Il 12 prevede misure straordinarie di accoglienza in
occasione di eventi eccezionali.
Interventi regionali a sostegno del diritto di asilo sono
previsti all'articolo 13 mentre il 14 riguarda iniziative di
rientro e reinserimento nei Paesi di origine. Si sostengono
progetti di associazioni o enti finalizzati al rientro volontario
di cittadini stranieri nei propri Paesi. Compiti e finalità dei
servizi presenti nel territorio sono fissati al 15, mentre il 16
riguarda le politiche abitative e il 17 l'accesso alle politiche
sociali, il 18 l'assistenza sanitaria ribadendo l'accesso ai
servizi sanitari in condizioni di parità di trattamento rispetto
ai cittadini italiani.
L'articolo 19 tratta istruzione ed educazione interculturale
affermando che i minori stranieri accedono in condizione di
parità ai minori italiani ai servizi per l'infanzia e ai servizi
scolastici e che le differenze linguistiche e culturali sono
considerate un valore da rispettare. Orientamento, inserimento
lavorativo e sostegno alle attività autonome imprenditoriali si
affrontano con il 20, che definisce i ruoli della Regione, delle
Province, dei sindacati e delle realtà del terzo settore, mentre
il 21 riguarda formazione e riqualificazione professionale, il 22
gli interventi di integrazione e comunicazione interculturale, il
23 le modalità di erogazione dei contributi. Il 24, infine,
prevede la clausola valutativa, con valutazioni ogni 3 anni della
attuazione della norma.
(segue)