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CR: pdl integrazione sociale immigrati, l'articolato (8)

22.05.2012
15:45
(ACON) Trieste, 22 mag - MPB - In tutto 24 gli articoli della proposta di legge per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Citati nel primo articolo i principali documenti di riferimento, sia quelli internazionali (Dichiarazione dei diritti dell'uomo) sia quelli dell'Unione europea, si definiscono le finalità che vanno dalla lotta al razzismo, alla garanzia per l'accoglienza, l'integrazione, l'accesso al sistema dei servizi saciali, del lavoro, dell'istruzione. L'articolo 2 definisce i destinatari della legge: cittadine e cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, richiedenti asilo, rifugiati, apolidi, regolarmente soggiornanti, residenti o domiciliati nella regione.

All'articolo 3 definisce funzioni e compiti della Regione (programmazione, regolamentazione e attuazione degli interventi previsti dalla norma). Il 4 riguarda le funzioni delle Province e dei Comuni; alle prime vengono affidati progetti relativi all'orientamento, formazione professionale e inserimento lavorativo, ai secondi compiti di assistenza, supporto alle politiche abitative e promozione dei servizi di mediazione linguistica. L'articolo 5 contempla le funzioni delle Associazioni e degli Enti per l'immigrazione, valorizzando il loro ruolo e prevedendo al proposito l'istituzione di un Albo delle realtà riconosciute e passibili di contributi per la loro attività.

Gli articoli successivi trattano rispettivamente del Piano regionale triennale per l'integrazione (6), l'Osservatorio delle politiche sociali per i migranti (7), la Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati: i suoi compiti e modalità di lavoro all'8, la composizione e il funzionamento al 9. Con l'articolo 10 si prevede la convocazione triennale della Conferenza regionale sull'immigrazione con il compito di raccogliere indicazioni e proposte utili al Piano regionale per l'integrazione. Per la tutela e la lotta alla discriminazione, all'11 si istituisce un Ufficio specifico con il compito di ricevere segnalazioni su comportamenti discriminatori e di coordinare e promuovere l'assistenza legale contro gli atti di discriminazione. Promuove inoltre apposite iniziative atte a tutelare i minori non accompagnati presenti sul territorio regionale. Il 12 prevede misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali.

Interventi regionali a sostegno del diritto di asilo sono previsti all'articolo 13 mentre il 14 riguarda iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine. Si sostengono progetti di associazioni o enti finalizzati al rientro volontario di cittadini stranieri nei propri Paesi. Compiti e finalità dei servizi presenti nel territorio sono fissati al 15, mentre il 16 riguarda le politiche abitative e il 17 l'accesso alle politiche sociali, il 18 l'assistenza sanitaria ribadendo l'accesso ai servizi sanitari in condizioni di parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.

L'articolo 19 tratta istruzione ed educazione interculturale affermando che i minori stranieri accedono in condizione di parità ai minori italiani ai servizi per l'infanzia e ai servizi scolastici e che le differenze linguistiche e culturali sono considerate un valore da rispettare. Orientamento, inserimento lavorativo e sostegno alle attività autonome imprenditoriali si affrontano con il 20, che definisce i ruoli della Regione, delle Province, dei sindacati e delle realtà del terzo settore, mentre il 21 riguarda formazione e riqualificazione professionale, il 22 gli interventi di integrazione e comunicazione interculturale, il 23 le modalità di erogazione dei contributi. Il 24, infine, prevede la clausola valutativa, con valutazioni ogni 3 anni della attuazione della norma.

(segue)