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IV Comm: illustrati progetti energia e distribuzione carburanti

21.06.2012
12:56
(ACON) Trieste, 21 giu - RC - Riunire in un testo unico due materie importanti: l'energia e la distribuzione dei carburanti. È quanto si prefigge il disegno di legge illustrato dall'assessore Luca Ciriani alla IV Commissione consiliare, presieduta per l'occasione da Maurizio Bucci (Pdl) e impegnata nell'approfondimento di tali materie anche attraverso una proposta di legge firmata da Alessandro Colautti con gli altri colleghi del Pdl, nonché un emendamento che il PD presentò all'Aula nel luglio 2011 e oggi è abbinato ai due progetti.

Ciriani ha riassunto la storia del ddl, pronto già quasi tre anni fa ma in cui erano inserite anche le telecomunicazioni. Successivamente, questa parte fu scorporata e le materie dell'energia e dei carburanti sono state aggiornate alle normative comunitaria e nazionale. Il testo sottoposto alla IV Commissione è, poi, stato modificato sulla base di alcune delle indicazioni del Consiglio delle Autonomie locali.

Passando alla struttura, si trovano 55 articoli inseriti in tre Titoli (il primo tratta, dall'articolo 1 all'articolo 30, l'energia e riscrive la legge regionale n. 30 del 2002; il secondo, dall'articolo 31 all'articolo 51, specifica la distribuzione dei carburanti; il terzo prevede abrogazioni e norme finali) e due allegati (il primo elenca gli atti di assenso; il secondo i regimi autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture energetiche).

Il disegno di legge - ha proseguito Cariani - ripartisce le competenze autorizzatorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica, di impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, impianti di rigassificazione nonché di infrastrutture lineari energetiche (quali elettrodotti e gasdotti), evitando una frammentazione eccessiva di competenze analoghe fra Comuni e Province. Si è, poi, ridefinito il Programma energetico regionale (PER) e si sono introdotti nuovi strumenti di programmazione energetica quali: l'Atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili (APR), i Programmi regionali operativi (POR), il Documento energetico comunale (DEC), i Programmi energetici distrettuali e consortili.

Per lo snellimento delle procedure amministrative, sia nella materia dell'energia sia in quella della distribuzione dei carburanti è stato previsto esclusivamente l'istituto dell'autorizzazione unica a seguito di procedimento unificato; le altre forme autorizzative sono la PAS (Procedura abilitativa semplificata) e la semplice comunicazione; tutti gli interventi non soggetti a tali forme, puntualmente individuate dal presente disegno di legge, sono liberi.

Ultimo rilievo dell'assessore, il fatto che tutti gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 1 megawatt non sono più soggetti ad autorizzazione unica ma a semplice PAS. Quanto agli impianti di carburanti, nel 1989 ne erano attivi 766, scesi a 624 a fine 2000 e oggi 552: il numero dimostra che le attuali leggi regionali di settore non sono riuscite nell'obiettivo di razionalizzare la rete distributiva attraverso la diminuzione del loro numero. Il presente ddl, invece, attua la piena liberalizzazione della rete di distribuzione carburanti, non più soggetta a regole di apertura di impianti condizionata alla chiusura di altri sulla base di una programmazione sovraordinata.

Il Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato a dicembre 2002, è così abrogato assieme alla LR 8/2002 di riferimento. La liberalizzazione del settore si attua anche con la chiusura degli impianti incompatibili e inidonei, e con l'apertura di impianti di nuova generazione, tutto condizionato solo dalle ammissibilità tecnica, urbanistica e di mercato, esigendo impianti moderni, dotati di servizi complementari, localizzati in aree idonee per gli aspetti urbanistici e di sicurezza stradale. Gli impianti incompatibili con il territorio devono essere chiusi entro il 31 dicembre 2012.

La proposta di legge di Alessandro Colautti si concentra, invece, sull'installazione di impianti di produzione di energia elettrica, ovvero sugli impianti fotovoltaici a terra, per regolamentare la loro introduzione nelle more dell'approvazione del Piano energetico regionale fotovoltaico.

Quattordici gli articoli in tutto, dalle finalità della legge alla sua entrata in vigore, passando per il regime autorizzativo che sancisce che la costruzione, l'esercizio, la modifica e il potenziamento degli impianti fotovoltaici a terra con capacità di generazione superiore ai 20 kilowatt sono soggetti all'autorizzazione unica e alla procedura semplificata.

E ancora: le garanzie di ripristino dello stato dei luoghi; la ricognizione delle aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra; la determinazione di una distanza minima tra gli impianti, che in zona agricola è di 200 metri, ovvero di 100 per gli impianti di potenza compresa tra 20 e 200 kw. Per quanto concerne gli impianti a servizio dei consumi di aziende, possono essere realizzati anche senza variante al Piano regolatore purché soddisfino i requisiti indicati dalla norma. Non si dimentica, poi, di specificare che è vietato l'uso di diserbanti chimici sul suolo per il mantenimento del campo fotovoltaico.

Da ultimo, Giorgio Brandolin ha illustrato i contenuti dell'emendamento stralciato dall'Aula quasi un anno fa, con il quale il PD intendeva introdurre, nelle competenze dei Comuni, il rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici con potenza di picco fino a 1 megawatt, comprese le opere di connessione alla rete elettrica.

La Commissione ha, poi, dato il via alle audizioni raccogliendo le opinioni puntuali di decine di soggetti di settore. Il dibattito avverrà la prossima riunione, prevista per il mese di luglio.

(immagini tv)