CR: approvata legge tutela animali da affezione (3)
(ACON) Trieste, 25 set - MPB - L'Aula ha completato l'esame del
testo unico di legge per la tutela degli animali da compagnia,
approvandolo all'unanimità.
Il provvedimento, che era stato illustrato all'Aula nella seduta
del 24 maggio da Novelli (Pdl) e Codega (PD) entrambe relatori di
maggioranza, è stato approvato con l'accoglimento di diverse
modifiche, non solo di dettaglio o di miglioramento formale,
introdotte con numerosi emendamenti, in gran parte firmati da
Novelli (Pdl), Razzini (LN) e Venier Romano (UDC). Fra gli
emendamenti quello di riscrittura dell'articolo 5 (divieti e
prescrizioni); di precisazione dell'articolo 13 su commercio,
allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali; le
modifiche al capitolo delle sanzioni (articolo 33) e a quello
sulla concessione di contributi (articolo 35) prevista anche per
le associazioni di volontariato.
Una legge che tocca una realtà importante nella vita di molte
persone, è stato evidenziato a più riprese. Una famiglia su tre,
infatti, possiede un animale da affezione; sono circa 100.000 i
gatti di proprietà e 145.000 i cani; altri 1.650 cani sono
ospitati nei canili (di cui 7 sanitari e 12 canili rifugio).
Numeri che dicono la necessità di un intervento legislativo che
superi la legge quadro per la prevenzione del randagismo e
l'istituzione dell'anagrafe canina, oramai datata.
E se l'espressione "animali d'affezione" sostituendo quella prima
di animali domestici e poi da compagnia, sottolinea il ruolo
preminentemente affettivo che essi svolgono nella vita di coloro
che li tengono vicini, da rispettare le 5 libertà necessarie per
il benessere di un animale: libertà dalla sete e dalla fame; dai
disagi fisici e dal dolore; dai traumi e dalle malattie; dalla
paura e dallo stress; di esprimere la maggior parte dei propri
modelli comportamentali.
La legge modifica il termine di iscrizione all'anagrafe canina e
definisce la Banca dati regionale (BDR), introducendo l'obbligo
di registrazione entro i due mesi di vita dell'animale; la
registrazione deve avvenire comunque prima della sua cessione. I
cuccioli possono essere allontanati dalla madre solo a partire
dal sessantesimo giorno di vita. È introdotto l'obbligo, per i
veterinari, di accertare che l'animale sia provvisto di
microchip. È istituita la Banca dati regionale anche per gli
animali da compagnia diversi dai cani, con iscrizione
obbligatoria nel caso del trasporto al di fuori del territorio
nazionale, volontaria negli altri casi.
Alle colonie feline è stato dedicato un articolo specifico con
cui si individua il Comune come soggetto responsabile del loro
censimento e degli interventi sanitari. Ai Comuni, inoltre, è
data facoltà di istituire un elenco di volontari disposti ad
accudirli.
Non mancano, poi, articoli specifici per le strutture di ricovero
e custodia, e per i negozi. In particolare, è introdotto
l'obbligo di rilascio, per ogni animale venduto, di
un'autocertificazione da parte del venditore attestante l'età, la
razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e
l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico.
A tutela di tutti gli animali da compagnia, viene esteso il
divieto di cessione a scopo di sperimentazioni o spettacoli, che
la legge n. 39/1990 aveva previsto solo per i cani. Gli animali
vaganti catturati devono essere immediatamente sottoposti alla
procedura di lettura del microchip e restituiti prontamente al
detentore, qualora questo sia identificabile. A questo scopo, i
comandi di polizia locale dovranno dotarsi di un dispositivo di
lettura di microchip.
Inoltre, per favorire l'affido degli animali abbandonati, è
istituito nella BDR un link informatico denominato "Adotta un
amico" al quale devono essere registrati gli animali ricoverati
presso una struttura di accoglimento pubblica o privata
convenzionata. Si istituiscono i centri regionali per la
detenzione e il recupero di animali esotici anche pericolosi; si
normano metodologie con cui devono avvenire l'addestramento,
l'educazione e l'istruzione dell'animale; si impone l'obbligo,
per chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca
involontariamente, di prestargli soccorso.
Non da ultimo, si permette ai detentori di cani l'accesso a tutti
gli esercizi commerciali della regione, nonché ai locali e agli
uffici aperti al pubblico, e si autorizza l'accesso ai cani nelle
aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi
e giardini.
(segue)