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CR: energia e carburanti, approvati articoli da 31 a 47 (4)

27.09.2012
17:26
(ACON) Trieste, 27 set - MPB - Prima di affrontare il Titolo II del provvedimento sulle norme per l'energia e la distribuzione dei carburanti, riguardante questo secondo punto, l'Assemblea consiliare ha esaminato e approvato, con modifica introdotta da un emendamento di Brandolin (PD), l'articolo 19, riguardante i provvedimenti energetici, che era stato momentaneamente accantonato.

Veloce sì dell'Aula, poi, agli articoli 31 e 32, riguardanti finalità della norma e funzioni della Regione.

Per quanto riguarda le funzioni dei Comuni (33), l'approvazione dell'Aula è venuta dopo l'accoglimento di un emendamento di Colautti (Pdl), subementato da Brandolin, che stabilisce che fra le autorizzazioni di cui spetta il rilascio ai Comuni vi siano anche quelle per l'installazione e l'esercizio di distributori destinati all'esclusivo rifornimento di natanti e - qui la precisazione - di distributori terra-aviosuperficie.

Una serie di modifiche di precisazione (firmate da Asquini-Gruppo Misto, Brandolin e Colautti) anche all'articolo 34 che concerne le definizioni di termini inerenti la distribuzione dei carburanti. Quanto all'articolo 35 sull'autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale e autostradale, viene inoltre previsto che i nuovi impianti della tipologia "stazione di rifornimento elettrico" possano essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni tra loro limitrofi con più di 40 mila abitanti.

È seguita l'approvazione degli altri articoli: 36 (trasferimento della titolarità dell'autorizzazione), 37 concernente le modifiche degli impianti esistenti, 38 (sospensione dell'esercizio dell'impianto), 39 (prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali), 40 (disciplina urbanistica), 41 ( incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti), 42 (impianti incompatibili e inidonei), 43 (programma di adeguamento e di chiusura degli impianti), 44(chiusura e rimozione dell'impianto), 45 (collaudo in materia di carburanti), 46 (salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate), 47 (impianti a uso privato).

Un emendamento di Asquini ha inserito una disposizione riguardante l'orario minimo che un impianto stradale deve garantire, fissando il limite di 30 ore settimanali.

(segue)