CR: energia e carburanti, approvati articoli da 31 a 47 (4)
(ACON) Trieste, 27 set - MPB - Prima di affrontare il Titolo II
del provvedimento sulle norme per l'energia e la distribuzione
dei carburanti, riguardante questo secondo punto, l'Assemblea
consiliare ha esaminato e approvato, con modifica introdotta da
un emendamento di Brandolin (PD), l'articolo 19, riguardante i
provvedimenti energetici, che era stato momentaneamente
accantonato.
Veloce sì dell'Aula, poi, agli articoli 31 e 32, riguardanti
finalità della norma e funzioni della Regione.
Per quanto riguarda le funzioni dei Comuni (33), l'approvazione
dell'Aula è venuta dopo l'accoglimento di un emendamento di
Colautti (Pdl), subementato da Brandolin, che stabilisce che fra
le autorizzazioni di cui spetta il rilascio ai Comuni vi siano
anche quelle per l'installazione e l'esercizio di distributori
destinati all'esclusivo rifornimento di natanti e - qui la
precisazione - di distributori terra-aviosuperficie.
Una serie di modifiche di precisazione (firmate da Asquini-Gruppo
Misto, Brandolin e Colautti) anche all'articolo 34 che concerne
le definizioni di termini inerenti la distribuzione dei
carburanti. Quanto all'articolo 35 sull'autorizzazione unica per
gli impianti sulla rete stradale e autostradale, viene inoltre
previsto che i nuovi impianti della tipologia "stazione di
rifornimento elettrico" possano essere realizzati esclusivamente
negli ambiti territoriali dei Comuni tra loro limitrofi con più
di 40 mila abitanti.
È seguita l'approvazione degli altri articoli: 36 (trasferimento
della titolarità dell'autorizzazione), 37 concernente le
modifiche degli impianti esistenti, 38 (sospensione
dell'esercizio dell'impianto), 39 (prelievo di carburanti in
recipienti presso distributori stradali), 40 (disciplina
urbanistica), 41 ( incompatibilità territoriale e inidoneità
tecnica degli impianti esistenti), 42 (impianti incompatibili e
inidonei), 43 (programma di adeguamento e di chiusura degli
impianti), 44(chiusura e rimozione dell'impianto), 45 (collaudo
in materia di carburanti), 46 (salvaguardia del servizio nelle
zone montane svantaggiate), 47 (impianti a uso privato).
Un emendamento di Asquini ha inserito una disposizione
riguardante l'orario minimo che un impianto stradale deve
garantire, fissando il limite di 30 ore settimanali.
(segue)