Pdl: Pedicini, depositata pdl razionalizzazione Province in FVG
(ACON) Trieste, 16 ott - COM/MPB -"La necessità di aderire allo
spirito di revisione ordinamentale suscettibile di avere ricadute
anche di natura finanziaria e la volontà di esercitare la potestà
legislativa primaria nella subietta materia inducono alla
presentazione del presente progetto di legge sulla
razionalizzazione e semplificazione delle Province in Friuli
Venezia Giulia".
Lo afferma il consigliere regionale del Pdl e presidente della
Commissione speciale, Antonio Pedicini che questa mattina ha
depositato la proposta di legge 224.
"Oltre a una discussione generale sul tema - continua Pedicini -
è opportuno che si avvii anche una discussione su quello che si
può fare concretamente. Inoltre, ogni gruppo consiliare dovrà
uscire dall'equivoco dichiarando nei fatti la propria volontà di
riforma in tal senso. È una proposta di legge aperta al
contributo di tutti, che intende conservare lo spirito di
trasversalità che ha caratterizzato i lavori della Commissione
speciale".
In tutto 13 gli articoli: l'1 disciplina le finalità del progetto
di legge, ossia l'esigenza di razionalizzare e semplificare
l'ordinamento locale in materia di Province, in attuazione dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel
rispetto dei principi costituzionali.
L'articolo 2 disciplina l'istituzione delle nuove Province in
sostituzione delle province di Trieste, Udine, Pordenone e
Gorizia, alla scadenza naturale del mandato elettorale. Le nuove
Province comprendono i Comuni già appartenenti all'ambito
territoriale dell'ex Provincia di riferimento e sono Enti locali
dotati di autonomia statutaria, con funzioni onorifiche e
consultive, sulle materie di competenza delle quattro Province
regionali ora esistenti. Verranno trasferite, entro sei mesi
dalla scadenza del mandato elettorale degli organi provinciali in
essere, ai servizi competenti delle Direzioni centrali regionali
di riferimento tutte le funzioni amministrative esercitate dalle
Province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, ivi comprese
quelle già assegnate loro dall'Amministrazione regionale e
statale. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi, compresi i rapporti di lavoro degli enti suddetti. Le
attività di segreteria e di funzionamento degli organi delle
Province sono svolte da apposita struttura costituita presso
della Direzione centrale delle Autonomie locali.
All'articolo 3 troviamo gli organi delle nuove Province, ossia
presidente, vicepresidente e Assemblea provinciale, composta dai
sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della singola ex
Provincia territoriale.
L'articolo 4 enuclea le funzioni e l'attività del presidente e la
procedura di nomina del medesimo. Le funzioni e l'attività
dell'Assemblea provinciale, organo di indirizzo, deliberativo e
consultivo della Provincia, sono disciplinate dall'articolo 5.
L'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie, sui regolamenti,
sulla nomina e sfiducia del presidente e del vicepresidente,
sull'emanazione dei pareri consultivi, sull'esercizio delle
funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza e sugli
ulteriori atti a essa attribuiti dallo statuto, disciplinato
dall'articolo 6 che prevede l'approvazione del medesimo da parte
dell'Assemblea provinciale con delle modalità di voto puntuali.
Lo stesso vale per le sue successive modificazioni o
integrazioni. L'atto statutario stabilisce i criteri per la
ponderazione del voto espresso dall'Assemblea in fase
deliberativa.
L'articolo 7 prevede, per lo svolgimento dei compiti preparatori
e di attuazione delle presenti disposizioni di legge, la nomina
di un Commissario straordinario per ogni Provincia, il cui
incarico non può avere una durata superiore a un anno e non è
rinnovabile. I soggetti che potranno essere investiti di tale
incarico possono essere scelti preferibilmente tra i presidenti
di Provincia uscenti o, in alternativa, per essere nominati,
devono possedere i seguenti requisiti: aver svolto per almeno
cinque anni le funzioni dirigenziali presso Amministrazione
pubbliche o, se persone giuridiche private, aver svolto attività
professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un
periodo non inferiore a dieci anni, purché in possesso dei
requisiti generali per l'accesso alla categoria dirigenziale
presso l'Amministrazione regionale, nonché essere in possesso del
relativo diploma di laurea. Tra i compiti del Commissario rientra
anche quello del trasferimento di tutti i beni dalle ex
Amministrazioni provinciali alla Regione, previa redazione di un
inventario dettagliato dei medesimi, compresi quelli demaniali.
All'articolo 8 vengono elencate le competenze delle Province,
quali enti con funzioni consultive obbligatorie di area vasta, e
nello specifico: a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per
gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di
trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in
materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle
già strade provinciali e regolazione della circolazione stradale
ad esse inerente; c) istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia
scolastica, in particolare per l'istruzione secondaria superiore;
d) sviluppo economico e mercato del lavoro. Questo articolo 8
contiene anche la previsione di un trasferimento residuale di
funzioni, a esclusione di quelle sopra richiamate, dalle Province
ai Comuni, in forma associata, anziché alla Regione, purché siano
ritenute, in attuazione dei principi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza, di competenza di tali Autonomie
locali.
L'articolo 9 contiene le norme inerenti gli atti necessari al
trasferimento del personale provinciale alla Regione, secondo le
modalità previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto
unico Regione-Enti locali, tra cui la consultazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il
personale in servizio, nonostante il nuovo inquadramento
nell'Amministrazione regionale continuerà prioritariamente, ma
non esclusivamente, a prestare servizio sul territorio
provinciale di appartenenza, grazie alla costituzione di Uffici
territoriali della Regione (UTR) per l'esercizio decentrato delle
relative funzioni amministrative o di quelle ulteriori che
l'Amministrazione regionale ritenga di assegnare loro.
L'articolo 10 disciplina il trasferimento di tutti i beni nella
disponibilità delle Amministrazioni provinciali di Trieste,
Udine, Pordenone e Gorizia, compresi quelli demaniali, alla
Regione. I beni oggetto di trasferimento vengono puntualmente
individuati attraverso una deliberazione della Giunta regionale
che approva l'inventario stilato dal Commissario straordinario.
L'utilizzo dei beni trasferiti, da parte delle Province, è
consentito solo per assicurare lo svolgimento di attività di
segretariato e di permettere ai loro organi di espletare la loro
attività istituzionale. I beni gestiti direttamente dalla Regione
possono da essa essere utilizzati e valorizzati solo a favore del
territorio provinciale di riferimento. Sull'eventuale vendita da
parte della Regione dei beni trasferiti, la Provincia esprime
parere obbligatorio vincolante. Gli accordi per l'utilizzo dei
beni trasferiti vengono stipulati dal Commissario straordinario
entro 180 giorni dalla data della loro consegna alla Regione.
Infine, la Regione gestirà il demanio stradale delle province,
dopo il suo trasferimento, attraverso la FVG Strade SpA.
L'articolo 11 disciplina il trasferimento alla Regione dei
tributi spettanti alle Province e di tutte le altre entrate
esistenti nei bilanci.
Con gli articoli 12 e 13, si prevedono le norme transitorie e
quelle abrogate.