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CR: farmaci cannabinoidi, relatori Dal Mas e Menosso (4)

30.01.2013
17:25
(ACON) Trieste, 30 gen - RC - Discussa in Consiglio regionale una legge che stabilisce le modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.

A riferire in Aula due relatori, entrambi di maggioranza: Annamaria Menosso del PD e di Franco Dal Mas del Pdl.

Stabilita l'utilità dei farmaci a base cannabinoide, gli articoli 3 e 4 - ha spiegato quest'ultimo - sono stati scritti definendo l'ambito di applicazione della legge (gli enti del Servizio sanitario regionale-SSR e le strutture private accreditate che erogano prestazioni in ambito ospedaliero), rinviando alla normativa statale l'acquisto all'estero di tali farmaci e la prescrizione delle preparazioni magistrali.

E proprio l'articolo 4 - ha sottolineato la Menosso - è il cuore della legge in quanto si garantisce la continuità delle cure per il paziente tra ospedale e territorio. Con la previsione, all'articolo 6, dell'individuazione di un'Azienda sanitaria capofila per la centralizzazione degli acquisti di questi farmaci, si intende facilitare il compito degli operatori impegnati in questa funzione, ma non da meno si mira a operare un risparmio economico.

Per Dal Mas, però, non mancano i lati deboli. Va fatta una valutazione sulle disposizioni contenute nell'articolo 5, relativo a compiti di informazione sanitaria, in particolare in riferimento alla sua effettiva necessità, nonché sull'articolo 7, che va modificato quanto all'indicazione del soggetto autorizzato a stipulare le convenzioni per la fornitura dei medicinali cannabinoidi, che va più correttamente individuato nell'ente del SSR di cui all'articolo 6.

In conclusione, con questa legge si vuole semplificare il percorso amministrativo per l'importazione dei farmaci cannabinoidi, nel rispetto comunque dei criteri fissati dalla normativa statale, individuando un'unica struttura capofila del SSR. Si riconosce la gratuità della terapia farmacologica anche nel caso di prolungamento della stessa a livello domiciliare, purché la relativa prescrizione sia originata in ospedale e sia coerente con le disposizioni fissate a livello nazionale per il regime di fornitura.

Le disposizioni della legge si applicano anche alle preparazioni galeniche magistrali, riconoscendone l'erogazione a carico del SSR anche nel caso di prosecuzione domiciliare della terapia in seguito a dimissione ospedaliera.

(segue)