CR: farmaci cannabinoidi, relatori Dal Mas e Menosso (4)
(ACON) Trieste, 30 gen - RC - Discussa in Consiglio regionale
una legge che stabilisce le modalità di erogazione dei farmaci e
delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità
terapeutiche.
A riferire in Aula due relatori, entrambi di maggioranza:
Annamaria Menosso del PD e di Franco Dal Mas del Pdl.
Stabilita l'utilità dei farmaci a base cannabinoide, gli articoli
3 e 4 - ha spiegato quest'ultimo - sono stati scritti definendo
l'ambito di applicazione della legge (gli enti del Servizio
sanitario regionale-SSR e le strutture private accreditate che
erogano prestazioni in ambito ospedaliero), rinviando alla
normativa statale l'acquisto all'estero di tali farmaci e la
prescrizione delle preparazioni magistrali.
E proprio l'articolo 4 - ha sottolineato la Menosso - è il cuore
della legge in quanto si garantisce la continuità delle cure per
il paziente tra ospedale e territorio. Con la previsione,
all'articolo 6, dell'individuazione di un'Azienda sanitaria
capofila per la centralizzazione degli acquisti di questi
farmaci, si intende facilitare il compito degli operatori
impegnati in questa funzione, ma non da meno si mira a operare un
risparmio economico.
Per Dal Mas, però, non mancano i lati deboli. Va fatta una
valutazione sulle disposizioni contenute nell'articolo 5,
relativo a compiti di informazione sanitaria, in particolare in
riferimento alla sua effettiva necessità, nonché sull'articolo 7,
che va modificato quanto all'indicazione del soggetto autorizzato
a stipulare le convenzioni per la fornitura dei medicinali
cannabinoidi, che va più correttamente individuato nell'ente del
SSR di cui all'articolo 6.
In conclusione, con questa legge si vuole semplificare il
percorso amministrativo per l'importazione dei farmaci
cannabinoidi, nel rispetto comunque dei criteri fissati dalla
normativa statale, individuando un'unica struttura capofila del
SSR. Si riconosce la gratuità della terapia farmacologica anche
nel caso di prolungamento della stessa a livello domiciliare,
purché la relativa prescrizione sia originata in ospedale e sia
coerente con le disposizioni fissate a livello nazionale per il
regime di fornitura.
Le disposizioni della legge si applicano anche alle preparazioni
galeniche magistrali, riconoscendone l'erogazione a carico del
SSR anche nel caso di prosecuzione domiciliare della terapia in
seguito a dimissione ospedaliera.
(segue)